CASSAZIONE

Irreperibilità assoluta del contribuente destinatario: necessarie le verifiche del notificatore

Imposte indirette – IVA – Dichiarazione annuale – Accertamento – Riscossione – Intimazione di pagamento – Notificazione – Art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27035 del 24 ottobre 2018, ha chiarito che prima di definire l’irreperibilità assoluta del destinatario è necessario procedere ad alcune verifiche, come il riscontro dell’assenza dell’ufficio, della sede lavorativa o dell’abitazione sita nel Comune di appartenenza.

I Giudici di Legittimità hanno anche ricordato che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non rintracci il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto (accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune).

Una delle problematiche più frequenti infatti, attiene alla consegna nelle mani del portiere. La giurisprudenza ci ricorda numerose decisioni sul punto, come peraltro la recente pronunzia n. 25625 – pubblicata il 15 ottobre 2018 – nella quale veniva ricordato che è nulla la notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura dell’irreperibilità sulla scorta delle sole informazioni raccolte dal portiere dello stabile dove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente, senza che il messo notificatore abbia provveduto a eseguire successive verifiche sull’effettivo trasferimento del contribuente in un luogo assolutamente irreperibile.

Il messo notificatore ha quindi l’obbligo irrinunciabile di effettuare delle ricerche più approfondite per verificare se non vi sia stato un semplice cambio di indirizzo o, invece, un trasferimento in un luogo sconosciuto.

Nel caso in esame l’Agente della riscossione notificava a una Società un’intimazione di pagamento conseguente a una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della relativa dichiarazione della contribuente, che impugnava l’atto impositivo lamentando l’omessa notifica della prodromica cartella, mai ricevuta dalla società.

I giudizi di merito si concludevano entrambi con la conferma della correttezza dell’operato dell’Agente della riscossione, ritenendo regolare la notifica in quanto si sarebbe trattato di un caso di irreperibilità assoluta.

I giudici tributari avevano ritenuto valida la dichiarazione del portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della società, che riferiva di non conoscere l’indirizzo attuale della società contribuente.

Gli Ermellini hanno confutato questa conclusione ricordando proprio l’ampia documentazione giurisprudenziale esistente sul concetto di irreperibilità, affermando che “ … Principio, questo, ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6 — 5 di questa Corte, n. 2877 del 07/02/2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chiare lettere che «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)». . A tali principi giurisprudenziali non si è attenuta la CTR che ha ritenuto idonee a giustificare il ricorso alla notifica a soggetto assolutamente irreperibile, di cui alla lett. e) dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione del portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, di non conoscere la predetta società, che, come si è detto sopra, era inidonea a quello scopo e che, anzi, avrebbe dovuto indurre l’ufficiale notifcante a compiere le verifiche necessarie per accertare se l’indicazione del domicilio della società destinataria dell’atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato. Verifiche nella specie del tutto omesse.”

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 24 ottobre 2018, n 27035

 

Sul ricorso iscritto al n. 12489/2017 R.G. proposto da: SI.T.M.A.R. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.G.M., rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Giorgio Pozzi e Giampiero Tasco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo Studio legale tributario “TASCO & ASSOCIATI”;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’avv. ZOSIMA VECCHIO, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Attilio Regolo, n. 12/d, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA DELLO STATO,( C.F. 06363391001) presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7485/04/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che

  1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento notificato dall’agente della riscossione alla S. s.p.a. per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento) recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato della relativa dichiarazione per l’anno di imposta 2003, la predetta società ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui replicano le intimate con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo) regolare la notifica della cartella di pagamento in quanto l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede l’invio della raccomandata informativa nell’ipotesi, come quella nella specie verificatasi, di irreperibilità assoluta del destinatario.
  2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che

  1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle entrate posto che la stessa è stata parte nei giudizi di merito in cui la società contribuente aveva contestato anche la fondatezza della pretesa erariale.
  2. – Il motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140, 141, 145 e 148 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, è fondato e va accolto.

2.1 La tesi sostenuta dalla (FR, secondo la quale in ipotesi di irreperibilità assoluta non è previsto l’invio della raccomandata informativa, sarebbe corretta in diritto se non fosse che nel caso di specie si verte in ipotesi di irreperibilità relativa, non avendo il messo notificatore svolto ricerche dirette a verificare l’irreperibilità assoluta della società contribuente, ossia che quest’ultima non avesse più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere sufficiente a quel fine la generica dichiarazione da quello acquisita dal portiere dello stabile.

2.1. Al riguardo deve ricordarsi che secondo Cass. Sez. 5, sentenza n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del 18/03/2015), «La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare “in parte qua”, con pronuncia di natura “sostitutiva”, l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento) a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall’art. 3 della Costituzione».

2.2. Secondo Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, «E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato) la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio».

2.3. Principio, questo, ribadito dalla recente ordinanza della Sez. 6 — 5 di questa Corte, n. 2877 del 07/02/2018 (in termini anche Cass. n. 12646 del 2018), che ha affermato a chiare lettere che «In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)».

  1. A tali principi giurisprudenziali non si è attenuta la CTR che ha ritenuto idonee a giustificare il ricorso alla notifica a soggetto assolutamente irreperibile, di cui alla lett. e) dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione del portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, di non conoscere la predetta società, che, come si è detto sopra, era inidonea a quello scopo e che, anzi, avrebbe dovuto indurre l’ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie per accertare se l’indicazione del domicilio della società destinataria dell’atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato. Verifiche nella specie del tutto omesse.
  2. Sulla base di tali complessive considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, non ricorrendo l’esigenza del compimento di ulteriori accertamenti di fatto né quella di procedere all’esame di altre questioni che la nullità (cfr. Cass. Sez. U., n. 14916 del 2016) della notifica dell’atto (cartella di pagamento) prodromico all’avviso di intimazione di pagamento, pure impugnato, rende del tutto superflue.
  3. L’agente della riscossione controricorrente va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre, avuto riguardo ai profili anche sostanziali della controversia, vanno compensate le spese processuali con l’Agenzia delle entrate e quelle dei giudizi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente. Condanna l’agente della riscossione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese con l’Agenzia delle entrate e quelle dei gradi di merito.

 

 

 

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