FISCALITA

Irregolarità e adempimento spontaneo, gli avvisi per il ravvedimento

La legge 190/2014 (art. 1, comma 636) ha introdotto misure volte a favorire l’adempimento spontaneo, la cosiddetta “compliance” tra Fisco e contribuenti, finalizzata all’adempimento degli obblighi tributari e all’emersione spontanea delle basi imponibili.

La norma prevede che un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate individua le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di irregolarità sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. In particolare, il provvedimento del 15 febbraio 2019 detta le disposizioni riguardanti le modalità con le quali sono messe a disposizione della Guardia di Finanza e del contribuente, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, informazioni riguardanti i redditi omessi o dichiarati soltanto in parte.

Gli elementi e le informazioni contenute nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili per sanare la propria posizione mediante ravvedimento operoso, del quale ci si potrà avvalere a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatta salva la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, DPR 600/1973).

Il provvedimento contiene, inoltre, le modalità con le quali i contribuenti possono chiedere informazioni o comunicare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco.

Quali redditi

Con il provvedimento l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a. dei fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria di immobili imponibili a tassazione ordinaria o al regime della cedolare secca sugli affitti;

b. di lavoro dipendente e assimilati;

c. assegni periodici;

d. redditi di partecipazione e derivanti da partecipazione in S.r.l. a ristretta base proprietaria;

e. diversi;

f. di lavoro autonomo abituale e professionale;

g. di lavoro autonomo abituale e non professionale;

h. di capitale derivanti da partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a IRES e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta di acconto;

Dati e modalità di trasmissione e comunicazione

Le comunicazioni inviate contengono i seguenti elementi:

– l’identificativo della comunicazione;

– i dati presenti in Anagrafe tributaria relativi ai contratti di affitto registrati, ai redditi corrisposti per le diverse tipologie, ai dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA;

– gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti;

– l’ammontare del reddito parzialmente o totalmente omesso.

Queste comunicazioni vengono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti; in caso di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’elenco pubblico INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio viene effettuato per posta ordinaria.

I dati e gli elementi sopra elencati sono inviati alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Il contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria, direttamente o tramite intermediario, ulteriori informazioni o segnalare fatti e circostanze sconosciuti alla stessa, tramite l’assistenza dei Cam o rivolgendosi agli uffici delle Direzioni provinciali dell’Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione. È inoltre possibile trasmettere documentazione utilizzando il canale di assistenza Civis.

Come si può regolarizzare

I contribuenti che hanno ricevuto dalle Entrate gli elementi e le informazioni descritte possono regolarizzare gli errori e le omissioni mediante ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta a seconda del tempo trascorso dalla violazione.

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