CASSAZIONE

IRAP: nessun rimborso per gli anni condonati

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1690 del 24 gennaio 2018, ha stabilito che pur riconoscendo a una conduttrice di programmi televisivi la non sussistenza dei presupposti impositivi IRAP in merito all’autonoma organizzazione, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004, per intervenuto condono.

I Supremi giudici hanno ricordato che in tema di condono fiscale la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto perché il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso.

Inoltre, sempre in tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso alle condizioni e agli effetti dei benefici premiali, trova applicazione un principio comune in virtù del quale, in riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente.

E’ quindi valido il proponimento espresso dalla pronunzia della stessa Cassazione n. 20741 del 2006, dove è ribadito che: “ … L’intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l’adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso del requisiti da parte dell’Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte sì obbliga a corrispondere, quelle somme di denaro che il secondo esige in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento”.

Nello specifico, con riferimento alla restituzione IRAP va quindi condiviso il principio secondo cui la presentazione di istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, l’IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte a una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria. (Cass. 3682/2007).

Tali principi trovano applicazione anche in ipotesi di definizione ex art. 7, legge 289/2002, trattandosi anche in tal caso di definizione automatica avente effetto, in maniera espressa, sull’intera imposta e non, quindi, su singoli accertamenti e, in particolare sull’IRAP (art. 7, comma 1).

Tanto premesso gli Ermellini concludono allora “..che il quarto motivo, con il quale si sostiene che la definizione automatica ex art. 9 I. n. 289 del 2002 non preclude il diritto al rimborso in caso di inesistenza del presupposto impositivo, è infondato, posto che, in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione «transattiva» della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. n. 4566 del 2015).

 

Corte di Cassazione Ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1690

sul ricorso 11565-2011 proposto da:

POVOLERI MARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI ROMA UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 165/2010 della COMM.TRIB.REG. del Lazio, depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa LUISA DE RENZIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che Mara Povoleri, conduttrice di programmi televisivi, propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza, depositata il 6 ottobre 2010, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004; che resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

che il P.G. ha depositato conclusioni scritte; considerato che con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità del procedimento per violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere l’Agenzia delle entrate proposto le eccezioni di violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione alla preclusione del rimborso per intervenuto condono, nonché di erronea valutazione dello stato di fatto, con riferimento all’apporto di lavoratori dipendenti, soltanto nel ricorso in appello e non nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo della contribuente;

che il motivo è infondato; che, difatti, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 25239 del 2007; Cass. n. 3841 del 2012); che le questioni relative alla sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione costituiscono mere difese volte alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo e della decisione di primo grado;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. desunto dalla semplice stampa di una informativa dell’anagrafe tributaria la circostanza, ritenuta decisiva ai fini della ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, dell’avvenuta compilazione del quadro RE del modello 770 in qualità di sostituto d’imposta-datore di lavoro per tre dipendenti in relazione alle annualità 2003 e 2004; che con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione alla contestata sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione;

che i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati;

che la C.T.R. ha affermato la sussistenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ritenendo che la contribuente si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti negli anni 2003 e 2004, senza valutare le deduzioni svolte dalla ricorrente che, sottolineando di aver espletato l’attività professionale di conduttrice televisiva esclusivamente con la sua personale partecipazione ai programmi televisivi e servendosi delle strutture messe a disposizione dalla RAI, ha sostenuto, sulla base della documentazione in atti, di non essersi avvalsa di una propria organizzazione, sia in termini di beni strumentali, sia con riguardo al ricorso a personale dipendente, usufruendo, per contro, solo delle prestazioni di professionisti esterni (dottore commercialista, avvocati, società di consulenza contrattuale);

che, in tal modo, il giudice di appello ha omesso di valutare se la struttura organizzativa di supporto all’attività svolta dalla ricorrente fosse riferibile o meno ad altrui responsabilità ed interesse e, quindi, se la professionista fosse o meno la responsabile dell’organizzazione;

che il quarto motivo, con il quale si sostiene che la definizione automatica ex art. 9 I. n. 289 del 2002 non preclude il diritto al rimborso in caso di inesistenza del presupposto impositivo, è infondato, posto che, in tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione «transattiva» della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass. n. 4566 del 2015);

che, in conclusione, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 maggio 2017.

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay