Ipoteca esattoriale: il contraddittorio preventivo è obbligatorio
Tributi – Cartella esattoriale – Contenzioso – Riscossione coattiva delle imposte -Notifica – Iscrizione ipotecaria – Art.77, DPR .602/1973 – Espropriazione forzata – Illegittimità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26999 del 21 settembre 2023, intervenendo in materia di riscossione coattiva delle imposte, ha decretato
la nullità dell’iscrizione ipotecaria che non sia preceduta da una comunicazione che, riconoscendo un termine, consenta al contribuente di presentare osservazioni oppure di effettuarne il pagamento. E’ stato inoltre precisato che il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale interessa ugualmente il regime antecedente all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77, DPR 602/1973, introdotto con Dl 70/2011.
In concreto l’iscrizione ipotecaria prevista dal citato art. 77, DPR 602/1973, secondo l’odierna interpretazione non può costituire un atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria che, pertanto, può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, DPR 602 citato, che è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Sempre in tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, gli Ermellini rammentano che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del citato articolo 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.
Al riguardo la Suprema Corte ricorda oggi anche quanto precedentemente osservato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/2014, nella quale veniva chiaramente esplicitato che “… In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
L’importanza di questa storica pronuncia deriva principalmente dal fatto che sancisce un generale e fondamentale diritto al confronto preventivo, che viene riconosciuto come principio cardine del rapporto tra Fisco e contribuente e, dunque, da applicare a qualsiasi procedimento tributario.
La Suprema Corte, infatti, dopo un’attenta analisi sia delle norme in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/90), che dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), e soprattutto rifacendosi alle più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea (v. Sent. 18 dicembre 2008, causa C-349/07 Sopropè), dichiara che “… la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una ‘decisione partecipata’ mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endoprocedimentale. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, custodito dall’art. 97 Cost.”.
Principi, questi, poi anche confermati dalla Sez. Tributaria con l’importante sentenza n. 4587/ 2017, nella quale gli Ermellini precisavano che “… Orbene la censura articolata dalla parte ricorrente non si esaurisce nell’affermazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la disposizione di cui all’art. 50, D.P.R. n. 602 del 1973 sarebbe come tale applicabile alla procedura di iscrizione ipotecaria. Infatti viene anche specificamente dedotto che l’Ufficio avrebbe comunque dovuto comunicare al contribuente che avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca, e ciò nel dovuto rispetto del principio del contraddittorio”. In definitiva, l’accoglibilità della censura formulata dalla parte ricorrente, sotto il profilo sostanziale e attraverso le considerazioni specifiche, ha essenzialmente denunciato l’omessa attivazione del contraddittorio. Spetta infatti al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia, come peraltro emerge da nutrita giurisprudenza (v. Cass. n. 23875/2015, n. 7605/2016, n. 380/2017). Pertanto, alla luce dei suddetti principi emerge un generalizzato dovere dell’Amministrazione finanziaria al preventivo confronto con il contribuente e, dunque, viene riconosciuto il diritto fondamentale di ogni persona a essere ascoltata prima dell’adozione di una qualsiasi decisione che possa incidere in maniera negativa sui suoi interessi: diversamente, l’atto emesso è da ritenersi gravemente illegittimo.
Tanto premesso e tornando al caso in dibattimento, la vicenda ha inizio quando un contribuente, ricevendo un atto d’iscrizione ipotecaria presentava ricorso alla Giustizia tributaria lamentando vizi degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria e sulla prescrizione del credito erariale. Ricevuto parere sfavorevole sia in primo grado sia in sede regionale, il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, nei quali essenzialmente sottolineava la violazione dell’art. 50, comma 2, DPR 602/1973, laddove la CTR aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate–Riscossione non fosse tenuta a notificare l’intimazione di pagamento. La Suprema Corte, in accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, ribaltava la decisione dei giudici di merito e accoglieva il ricorso introduttivo del contribuente perché la CTR aveva erroneamente escluso che fosse necessaria la comunicazione prima dell’iscrizione dell’ipoteca, affermando che “… In via preliminare va rilevato che nessun rilievo, ai fini della richiesta interruzione del giudizio, assume l’avvenuto decesso del contribuente comunicato dal procuratore dello stesso. Ed invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016 Rv. 638717 -01). 7. Il secondo e quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art.50, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n.602, laddove la CTR ha ritenuto che il concessionario non fosse tenuto a notificare l’intimazione di pagamento, sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti. 7.1. In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (n. 19667 del 2014 Rv. 632587 – 01) le quali hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: 1) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. 2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77, d.p.r., introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.p.r, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni -per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. Alla stregua di tali principi, se il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all’art. 50, secondo comma, d.p.r. 602 del 1973 non è pertinente, giacché, alla stregua del principio sopra trascritto sub 1), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa alla sentenza gravata si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub 2). In proposito, (Cass.n. 23875 del 2015 Rv. 637511 – 01) ha affermato che « In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia».La CTR ha, al contrario, ritenuto non necessaria alcuna comunicazione prima dell’iscrizione dell’ipoteca (pag. 7 e 8), affermazione che si pone in contrasto con i suindicati principi. 9. In accoglimento del secondo e quarto motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria. 10. Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia”.
Corte di Cassazione – Ordinanza 21 settembre 2023, n. 26999
sul ricorso iscritto al n. 24811/2015 proposto da:
N. P., rappresentato e difeso dall’ Avv. Luigi Maria Giannini il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata avvgiannini@pec.it.
-ricorrente –
contro EQUITALIA SUD S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michela Nocco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bianca Maria Casadei in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 226/210;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 539 / 13 /1 5 della Commissione tributaria Regionale della Puglia, depositata il 13/3/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 9 /2023 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale della Puglia (CTR) con la sentenza n. 539/13/2015, depositata il 13.3.2015, rigettava l’appello proposto da N. P. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso originario fondato, tra l’altro, su presunti vizi degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria impugnata e sulla prescrizione del credito erariale.
In proposito la CTR, dopo aver rilevato l ‘ infondatezza della domanda risarcitoria ex art 96 cod.proc.civ. avanzata dal contribuente per l’asserita illecita iscrizione ipotecaria subita -stante la definitività delle cartelle di pagamento poste a fondamento della stessa – rigettava le diverse censure proposte nei confronti della sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza N. P. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
3. Equitalia Sud S.p.a. ha depositato controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo – rubricato «travisamento dei fatti di causa e violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento l’art. 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.» – N. P. lamenta che Equitalia Sud s.p.a. non avrebbe provato la corretta notifica: delle cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, della raccomandata informativa, delle successive intimazioni di pagamento.
Equitalia, poi, avrebbe omesso di depositare le copie o le matrici delle cartelle notificate; cartelle che non erano state spedite entro il termine di decadenza della rispettiva pretesa, nonché omesso di procedere, prima della notifica dell’iscrizione ipotecaria, alla notifica dell’intimazione di pagamento (imposta dall’art. 50 del d.pr. 29 settembre 1973 n. 602) pur se era trascorso un anno dalla notifica delle cartelle.
Con lo stesso motivo di ricorso la difesa della ricorrente deduce, poi, la violazione dell’obbligo di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa di cui sarebbe affetto l’atto di iscrizione ipotecaria, non essendo da esso evincibili le ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria. Ed ancora, la sentenza sarebbe affetta «da palese travisamento dei fatti di causa, per non aver verificato, come contestato dal ricorrente già in primo grado, gli estratti di ruolo e le copie dei referti di notifica non erano autenticati da un funzionario identificabile».
La CTR non avrebbe, poi, tenuto conto che il funzionario di Equitalia non poteva attestare la conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento, non essendosi pronunciata neanche sull’eccepita mancata notifica intimazioni di pagamento.
2. Con il secondo motivo rubricato «travisamento dei fatti di causa e violazione dell’art. 50, co. 2, DPR 602/73, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.» – il ricorrente denuncia che la CTR ha affermato la legittimità degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria senza tener conto dell’inesistenza e, dunque dell’omessa notifica, delle intimazioni di pagamento ex art 50 cit. Il ricorrente lamenta, altresì, l ‘ assoluta infondatezza della pretesa e comunque l’assoluta carenza di prova in ordine alla conoscenza degli atti posti a fondamento della stessa, non avendo la concessionaria dato prova, mediante il deposito delle copie delle cartoline afferenti alle singole buste contenenti le diverse cartelle, dell’effettiva corrispondenza tra le prime e le seconde, in assenza di produzione di quest’ultime a cui il concessionario è obbligato.
3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere la CTR affermato che le copie attestanti l’avvenuta notifica degli atti prodromici all’iscrizione di ipoteca impugnata erano state autenticate da un funzionario di Equitalia ex art. 5 della legge n. 30 del 1997, senza tenere conto che essendo la suindicata notifica avvenuta tramite le Poste, solo i dipendenti di quest’ultima avevano il potere di certificazione ex art 2700 c.c.
Rileva, poi, il ricorrente che la controparte, comunque, non aveva dato prova del contenuto della busta notificata e, quindi, che all’interno di essa vi fosse la cartella di pagamento, di cui aveva l’obbligo di esibizione ex art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973. Il contribuente ribadisce, poi, l’eccezione della tardività del deposito della documentazione ad opera del concessionario volta a provare l’avvenuta notifica degli atti presupposti sopra indicati.
4. Con il quarto motivo viene nuovamente dedotta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, per non avere la CTR ritenuto necessaria la notifica, prima dell’atto di iscrizione ipotecaria, di un’intimazione di pagamento delle cartelle presupposte.
5. Con il quinto motivo viene dedotta l’omessa pronuncia su fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. Il ricorrente lamenta omessa pronuncia sulla eccepita mancata allegazione della nota relativa al valore dell’immobile, da allegare all’iscrizione ipotecaria, come previsto dagli art. 76 e ssgg. del d.p.r. 602 del 1973, necessaria a verificare la legittimità dell’iscrizione e la procedibilità della stessa, nonché l’esatta quantificazione del presunto credito e la corrispondenza dello stesso con quello portato dai titoli esecutivi. Riscontro tanto più necessario nella specie tenuto conto che l’immobile oggetto di ipoteca era adibito dal ricorrente a abitazione principale e il credito era ancora sub iudice. Con lo stesso motivo viene, poi, rilevato che nessuna pronuncia vi sia stata da parte della CTR circa l’eccepita decadenza relativa ad alcune cartelle poste a fondamento dell’iscrizione – per le quali non vi era la prova della loro notifica e della tempestiva iscrizione nei ruoli – con la conseguenza che non si sarebbe raggiunto l’importo minimo richiesto per procedere all’iscrizione ipotecaria; importo che la CTR avrebbe dovuto decurtare anche delle somme per sanzioni e interessi dovuti per una cartella di non vi era prova della relativa notifica.
La CTR avrebbe, poi, omesso di pronunciarsi sul difetto di sottoscrizione dell’iscrizione opposta, nonché sulla prescrizione delle sanzioni e interessi richiesti. Infine, la sentenza impugnata sarebbe affetta da omessa motivazione in ordine alla riforma parziale della pronuncia di primo grado, avendo posto le spese del giudizio, per entrambe i gradi, in capo al contribuente, diversamente dalla compensazione precedentemente disposta.
6. In via preliminare va rilevato che nessun rilievo, ai fini della richiesta interruzione del giudizio, assume l’avvenuto decesso del contribuente comunicato dal procuratore dello stesso. Ed invero, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass. n. 1757 del 2016 Rv. 638717 -01).
7. Il secondo e quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art.50, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n.602, laddove la CTR ha ritenuto che il concessionario non fosse tenuto a notificare l’intimazione di pagamento, sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti.
7.1. In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (n. 19667 del 2014 Rv. 632587 – 01) le quali hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:
1) l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 del dpr. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77, d.p.r., introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.p.r, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni -per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.
Alla stregua di tali principi, se il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all’art. 50, secondo comma, d.p.r. 602 del 1973 non è pertinente, giacché, alla stregua del principio sopra trascritto sub 1), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa alla sentenza gravata si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub 2).
In proposito (Cass.n. 23875 del 2015 Rv. 637511-01) ha affermato che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia».
La CTR ha, al contrario, ritenuto non necessaria alcuna comunicazione prima dell’iscrizione dell’ipoteca (pag. 7 e 8), affermazione che si pone in contrasto con i suindicati principi.
9. In accoglimento del secondo e quarto motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria.
10. Le spese vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Così deciso in Roma il 12 settembre 2023