Investimenti, consulenza e applicabilità dell’IVA
Con la risoluzione 38/2018 l’Agenzia delle Entrate, anche in seguito all’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue e dell’orientamento espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849/2015, ha spiegato quando il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalle società di intermediazione mobiliare è esente o soggetto a IVA.
Il quesito viene posto dalla società di intermediazione mobiliare autorizzata a svolgere diverse tipologie di servizi:
– un servizio di gestione individuale di portafogli, con piena discrezionalità, di quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascun cliente presso la banca depositaria; le commissioni relative a tali servizi sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR 633/1972;
– un servizio di consulenza in materia di investimenti, inviando direttamente ai propri clienti (persone fisiche o giuridiche) raccomandazioni personalizzate riguardanti una o più operazioni relative a strumenti finanziari determinati. Il cliente destinatario delle raccomandazioni può decidere se adeguarsi o meno, impartendo istruzioni personali e dirette alla propria banca; la società istante registra l’operazione eventualmente eseguita dal cliente sulla posizione detenuta nel suo archivio per aggiornare la situazione patrimoniale della clientela e per il servizio di consulenza percepisce commissioni di consulenza calcolate in percentuale variabile sull’ammontare del patrimonio o a tariffa flat, e commissioni di performance calcolate in percentuale sui guadagni dei portafogli. Anche queste due commissioni sono in regime di esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR 633/1972;
– un servizio di consulenza generica, attraverso il quale la società non elabora raccomandazioni personalizzate ma si limita a valutare il rischio di portafoglio, calcolare il Var, elaborare l’Asset Allocation di un portafoglio per area geografica o per settore di attività con la conseguente formulazione di piani pluriennali di investimento, definendo le strategie di allocazione esclusivamente a livello di tipologia di strumenti finanziari. Le commissioni sono assoggettate a IVA;
– un servizio “accessorio” di distribuzione di prodotti assicurativi di tipo standardizzato (ex art. 41 del Regolamento Ivass n. 5 del 2006) di cinque compagnie assicurative. Le commissioni sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 3) del DPR 633/1972.
La società istante evidenzia che nello svolgimento della propria attività, in particolare nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, ricopre una posizione indipendente rispetto alle altre realtà finanziaria coinvolte – banche, gestori, ecc. – non distribuisce strumenti finanziari propri e non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari.
Con l’interpello presentato, la società chiede chiarimenti riguardo al regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti vista l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue e dell’orientamento espresso sull’argomento dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 2015.
La soluzione secondo l’interpellante
Secondo la società interessata, considerato l’orientamento della Corte di Giustizia Ue nella sentenza 7/3/2013, causa C-275/11, in base al quale “i servizi di consulenza giuridica forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono invece soggetti a IVA”, il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti investitori è assoggettabile a IVA. Viste le caratteristiche con le quali il servizio è offerto e, in particolare, vista la posizione di indipendenza e di terzietà della società rispetto agli strumenti finanziari ai quali si riferiscono le raccomandazioni personalizzate, la stessa ritiene inoltre che il servizio non è inquadrabile nell’ambito delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato che, secondo la risoluzione 343/2008, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) e n. 9), DPR 633/1972. La tesi è avvalorata dall’orientamento espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 2015 sull’applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 135 della Direttiva 2006/112/CE per alcuni servizi di consulenza in materia di investimenti: il Comitato IVA ha infatti precisato che la finalità dell’attività di negoziazione/intermediazione relativa a titoli è di fare tutto il necessario perché due parti concludano un contratto, in assenza di un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto da parte del negoziatore/intermediario. La società ritiene che l’assenza di qualsiasi rapporto con la parte che commercializza le attività finanziarie nel servizio di consulenza in materia di investimenti offerto, escludere la qualificazione di tale servizio come attività di negoziazione relativa a titoli nel significato fatto proprio dal Comitato IVA.
Il contesto normativo
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è delineato dall’art. 1, comma 5, lett. f), del D.lgs. 58/1998, il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF), che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o d’iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario.
Gli elementi che caratterizzano il servizio sono:
- a) la personalizzazione, basata sulle caratteristiche personali del cliente;
- b) l’oggetto della raccomandazione, che deve riguardare uno specifico strumento finanziario.
Prima di fornire i chiarimenti richiesti, nella risoluzione 38/E del 15 maggio 2018 vengono sinteticamente ripercorsi l’iter della questione sotto il profilo fiscale e la posizione assunta dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza C-275/11 del 7/3/2013) e dal Comitato Consultivo IVA di cui all’articolo 398 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (il Working Paper n. 849 del 22/4/2015). Con la risoluzione 343/E del 2008 è stato chiarito che ai fini IVA il servizio di consulenza in materia di investimenti è inquadrato tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da IVA (combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, DPR 633/1972). E’ stato inoltre precisato che, affinché l’attività in questione possa fruire del regime di esenzione, è necessaria l’esistenza di un collegamento funzionale di tale attività rispetto a un’operazione di negoziazione (acquisto e/o dismissione degli strumenti finanziari individuati/raccomandati). In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale il concetto di “negoziazione” comprende “un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo a un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto”, la citata risoluzione 343/E ha precisato che nell’ambito della proposta di investimento al cliente la consulenza costituisce il contenuto stesso dell’attività di negoziazione, intesa come attività di intermediazione che implica conoscenze specializzate riguardo a un determinato strumento finanziario, ed è diretta a indicare al cliente stesso le occasioni per concludere un contratto/operazione di natura finanziaria tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dei suoi obiettivi di investimento e della sua capacità di sostenere finanziariamente i rischi connessi all’operazione consigliata.
La Corte di Giustizia Ue
Nella sentenza 7/3/2013 i Giudici comunitari, pronunciandosi in merito al trattamento fiscale delle consulenze in materia di investimenti fornite da un terzo, gestore di un fondo comune di investimento, a una società di investimento di capitali, hanno precisato che “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli, sono, invece, soggetti a IVA”. Nonostante dalla pronuncia della Corte di Giustizia non si possa trarre una definizione univoca del servizio di consulenza e, dunque, l’applicabilità di un regime fiscale, le Entrate, per verificare la validità di quanto asserito nella risoluzione 343/2008, hanno ritenuto opportuno conoscere l’orientamento del Comitato consultivo IVA sulla corretta applicazione delle disposizioni Ue in materia di esenzione da IVA alla luce della citata sentenza della Corte di Giustizia.
In merito all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 135, paragrafo 1, lett. f), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), il Comitato IVA ha confermato che “un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove i titoli non rientra nel campo di applicazione dell’art. 135 (1) (f), della direttiva IVA”.
La risposta dell’Agenzia
La società istante, oltre a quanto spiegato nell’istanza di interpello, rispondendo alla richiesta di documentazione integrativa ha inoltre chiarito che, nel fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti non si avvale in alcun modo dell’attività di soggetti terzi, direttamente o indirettamente interessati alla finalizzazione degli investimenti realizzati. Le modalità con le quali la società fornisce il servizio di consulenza e, in particolare, l’assenza di qualsiasi collegamento o rapporto tra la stessa e i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, portano a escludere che nel caso in esame si possa individuare un’attività di intermediazione/negoziazione esente da IVA secondo la definizione formulata dalla Corte di Giustizia e fatta propria dal Comitato consultivo IVA. La tipicità della situazione è da individuare, infatti, nella posizione di assoluta indipendenza della società rispetto alla banca depositaria di ciascun cliente investitore o rispetto ai soggetti finanziari cui gli investimenti sono riconducibili, e nella mancanza di qualsiasi atto o elemento contrattuale che possa essere ricondotto nell’ambito dell’attività di negoziazione o intermediazione tra le parti.
In conclusione, poiché gli unici interlocutori della società istante sono costituiti esclusivamente dai propri clienti e non esiste alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, il servizio di consulenza fornito non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA e pertanto, i servizi erogati dalla società sono soggetti a IVA.