ECONOMIA FISCALITA LEGGE

Interpello, risposte e sospensione dei termini: si riparte dal 1° giugno

Con la circolare 4/E del 20 marzo 2020, l’Agenzia approfondisce, fornendo chiarimenti e indicazioni operative, quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legge 18/2020 (cura Italia) sulla trattazione delle istanze di

interpello nel periodo di sospensione dei termini.

Il quadro normativo

Il citato articolo 67 (secondo periodo del comma 1) dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle per le quali è stata presentata la documentazione integrativa. Per quanto concerne la sospensione dei termini delle istanze di interpello si tratta, in particolare, di quelle riguardanti:

1) l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando ci sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione e la corretta qualificazione del caso specifico alla luce delle disposizioni tributarie applicabili;

2) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

3) l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto a una specifica fattispecie;

4) la disapplicazione di norme tributarie che, al fine di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive ammesse dall’ordinamento tributario;

5) il regime di adempimento collaborativo e i nuovi investimenti.

Per tutte le istanze descritte presentate nel periodo di sospensione, i termini per la notifica della risposta e per la relativa regolarizzazione “iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione”, quindi dal 1° giugno 2020.

Infine, è previsto che nello stesso periodo la presentazione possa avvenire esclusivamente per via telematica tramite Pec oppure, per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante posta elettronica ordinaria (div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Le indicazioni operative

Durante il periodo di sospensione le strutture competenti delle Entrate hanno comunque svolto le attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello (indicate nel secondo periodo dell’articolo 67, comma 1) inviando richieste di regolarizzazione e di documentazione integrativa, fornendo pareri ai contribuenti, ecc. Anche in questi casi i termini per la risposta al contribuente sono, comunque, sospesi fino al 31 maggio, senza che in caso di mancata risposta si possa eccepire la formazione del silenzio assenso. Viene inoltre precisato che nel periodo stabilito restano sospesi sia i termini relativi alle attività sopra indicate che dovranno essere svolte dagli Uffici e, ovviamente, i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste ricevute.

Anche questi ultimi termini, dunque, iniziano e/o riprendono a decorrere dal 1° giugno, data a partire dalla quale sarà necessario tener conto, per ciascuna istanza di interpello, sia delle attività svolte dagli Uffici (ad esempio, notifica della richiesta di regolarizzazione o di documentazione integrativa), sia dell’eventuale risposta del contribuente, che ha comunque avuto la possibilità di effettuare l’adempimento richiesto durante il periodo di sospensione. Al riguardo, si riporta l’esempio presente nella circolare: nell’ipotesi di un interpello ordinario, se nel periodo di sospensione il contribuente ha risposto alla richiesta di documentazione integrativa notificata dopo l’8 marzo, il termine di 60 giorni entro il quale l’ufficio è tenuto a fornire risposta al contribuente inizierà a decorrere dal 1° giugno. Lo stesso dicasi per le richieste di regolarizzazione inviate durante il periodo di sospensione, nelle quali è stata cura degli uffici precisare che il termine di 30 giorni entro il quale regolarizzare l’istanza a pena di inammissibilità inizia a decorrere dal 1° giugno, con facoltà di presentare la documentazione richiesta anche prima di tale termine, durante il periodo di sospensione.

Nella eventuale richiesta di integrare la documentazione presentata sarà stato specificato, inoltre, che l’eventuale consegna della stessa nel periodo di sospensione non comportava l’obbligo per le strutture competenti di rispondere entro 60 giorni dalla sua ricezione, termine che inizierà a decorrere dal 1° giugno: sempre da tale data scatta la decorrenza del termine annuale entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la documentazione richiesta, pena la rinuncia all’istanza di interpello.

Anche nell’ipotesi in cui la richiesta di documentazione integrativa sia già stata notificata al contribuente nel periodo compreso tra l’8 e il 20 marzo (data di pubblicazione della circolare in commento), la risposta a seguito della ricezione della documentazione nel periodo di sospensione sarà fornita entro 60 giorni decorrenti dal 1° giugno.

Gli esempi per i casi particolari

Nel documento di prassi vengono riportati altri esempi, riferiti a casi che possono essersi verificati.

Istanza di interpello ordinario regolarmente presentata il 7 gennaio 2020, quindi l’8 marzo erano decorsi 60 giorni: a seguito della sospensione fino al 31 maggio, il termine di 90 giorni previsto per la risposta riprende a decorrere dal 1° giugno e spirerà il 30 giugno 2020.

Istanza di interpello ordinario per la quale sia pervenuta la documentazione integrativa il 6 febbraio 2020, quindi l’8 marzo erano decorsi 30 giorni: a seguito della sospensione, il termine di 60 giorni previsto per la risposta riprende a decorrere dal 1° giugno e spirerà il 30 giugno 2020.

Nella differente ipotesi in cui l’interpello ordinario sia stato presentato tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, i 90 giorni per la risposta iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 29 agosto 2020.

Istanza di interpello ordinario presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio e per la quale sia stata richiesta l’integrazione, ricevuta il 20 maggio 2020, il termine di 60 giorni per la risposta inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1° giugno 2020 e fino al 30 luglio 2020.

Per le istanze sui nuovi investimenti aventi anche quesiti relativi a tributi non di competenza dell’Agenzia delle entrate, per i quali è previsto che l’Amministrazione finanziaria inoltri la richiesta ai competenti enti impositori entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, “per ragioni di coerenza sistematica, anche il termine in commento debba intendersi sospeso e che ricominci a decorrere dal 1° giugno 2020”.

Adempimento collaborativo e collaborazione e cooperazione rafforzata

Il decreto cura Italia ha disposto la sospensione anche dei termini relativi alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo ed alle istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata e anche per questi casi nella circolare 4/E l’Agenzia fornisce le relative istruzioni operative.

Per il regime di adempimento collaborativo, i giorni dall’8 marzo al 31 maggio sono esclusi dal computo del termine di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria di ammissione. Esempio: nel caso in cui il 10 marzo 2020 fosse stato l’ultimo giorno utile per la conclusione dell’istruttoria di ammissione, a seguito della sospensione il termine per la conclusione dell’istruttoria verrebbe spostato al 3 giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, l’Ufficio competente può aver proceduto alla notifica del provvedimento con cui comunica l’esito della verifica dei requisiti (ammissione al regime o rigetto dell’istanza) e delle richieste di documentazione integrativa relative alle istanze di ammissione presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante il periodo di sospensione.

Durante lo stesso periodo, l’eventuale notifica dei provvedimenti di ammissione o di rigetto resta valida e non serve dunque alcun rinnovo dopo il 1° giugno.

In caso di notifica delle richieste di documentazione integrativa tra l’8 marzo e il 31 maggio, o di richieste già notificate prima di tale periodo, i destinatari possono aver presentato la relativa documentazione anche durante il periodo di sospensione: in questi casi, il termine di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria inizierà/riprenderà a decorrere solo dal 1° giugno 2020.

I contribuenti possono aver presentato istanze di ammissione anche durante il periodo di sospensione, nel qual caso, ai fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, tali istanze si intenderanno presentate il 1° giugno 2020, giorno dal quale decorrerà (ovviamente) anche il termine per la presentazione della ulteriore documentazione prevista (Provvedimento 14 aprile 2016).

Per le istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata valgono gli stessi chiarimenti forniti per il regime di adempimento collaborativo e, quindi, i giorni dall’8 marzo al 31 maggio sono esclusi dal conteggio del termine di 180 giorni per la conclusione dell’istruttoria.

Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle entrate può aver notificato l’atto conclusivo dell’istruttoria e le richieste di documentazione integrativa relative alle istanze di ammissione presentate prima dell’8 marzo 2020 o durante il periodo stesso.

Infine, i contribuenti possono aver presentato istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata anche durante il periodo di sospensione: anche in questo caso, ai fini della decorrenza del termine per l’istruttoria, tali istanze si intenderanno presentate il 1° giugno 2020.

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