Interessi versati per conciliazione e adesione: deducibilità ai fini IRES e IRAP
Una società, a seguito dei rilievi in materia di transfer pricing effettuati dall’Agenzia delle entrate riguardo alle annualità dal 2014 al 2018, ha concluso un accordo con la direzione regionale dell’Amministrazione finanziaria con il quale venivano definite le contestazioni pendenti, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento. L’accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d’imposta, con il conseguente versamento degli importi dovuti, comprensivi delle maggiori imposte e degli interessi.
La società, che ha contabilizzato maggiori imposte e interessi – entrambe le voci hanno concorso alla determinazione del risultato dell’esercizio 2022 – ha intenzione di riprendere a tassazione le somme versate per imposte e sanzioni ed a dedurre l’importo versato a titolo di interessi e chiede di potere ottenere la deduzione dalle basi imponibili di IRES e IRAP.
Il dubbio interpretativo concerne il corretto regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte citate, agli interessi passivi versati per le maggiori imposte definite a seguito di adesione: in particolare, a parere della società, seppure la prassi dell’Agenzia delle entrate abbia più volte confermato la deducibilità degli interessi, una recente ordinanza della Corte di Cassazione – la n. 28740 del 2022 – ha generato alcuni dubbi.
I documenti di prassi
Sono due i documenti di prassi precedenti che hanno già trattato la materia oggetto dell’interpello.
L’Agenzia conferma l’orientamento espresso nella risposta n. 541 del 2022, nella quale, riguardo al trattamento fiscale degli interessi versati per il ritardato pagamento di imposte sulla base di atti di conciliazione tributaria, ha stabilito che la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal DPR 917/1986 (TUIR) al loro ammontare complessivo: “…indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili, gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”.
Un parere analogo era stato precedentemente fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 178 del 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione europea; in questo caso è stato affermato che “l’articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori”. Anche in questo caso, quindi, il Fisco ha ribadito che la deducibilità deve essere considerata indipendentemente dal fatto aziendale che ha generato le somme o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
Una conferma di ciò si trova anche nella relazione ministeriale illustrativa del Testo unico, che in relazione a una tipologia analoga a quella oggetto dell’interpello, afferma che “rientrano nell’accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602 – tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 21 del DPR 602/1973 – in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all’imposta”.
La risposta 172/2024 Nella recente risposta n. 172 del 20 agosto 2024 l’Agenzia delle entrate fornisce le delucidazioni richieste, concludendo che è possibile applicare la deducibilità degli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamenti relativi al versamento di IRES e IRAP; considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deduzione dalla relativa base imponibile deve essere stabilita solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’articolo 63 al loro importo complessivo, indipendentemente dalla causa o dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili