Installazione del condizionatore, il locatario può detrarre la spesa
Ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 50% delle spese sostenute, calcolata su un importo massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote
annuali di pari importo, a fronte di determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tra questi interventi rientrano anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, con riferimento ai quali la circolare 13/E del 2019 ha precisato che gli interventi ammessi ai benefici fiscali possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo la documentazione idonea ad attestare il conseguimento di risparmi energetici in base alla normativa vigente. Nella circolare citata è riportato un elenco di interventi riconducibili all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili tra i quali è indicata anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti e l’eventuale adeguamento dell’impianto.
Prima l’approvazione telefonica
Il quesito oggetto della Risposta n. 140 del 22 maggio 2020 riguarda la possibilità di fruire della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell’immobile, con il consenso successivo all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nel caso prospettato, un contribuente ha sostenuto le spese per l’acquisto e l’installazione di un condizionatore nella propria abitazione, per la quale è titolare di un contratto di locazione stipulato con un ente regionale che gestisce il patrimonio edilizio residenziale pubblico, che ha approvato telefonicamente i lavori nel 2018. In seguito l’istante ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione scritta nel 2019 in quanto, a fronte della richiesta ricevuta in sede di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730, e chiede quindi di sapere se può detrarre dall’IRPEF la spesa in questione, in base alla normativa in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
Il contribuente ritiene che, in qualità di legittimo detentore dell’immobile sulla base di un contratto di locazione regolarmente registrato, abbia diritto alla detrazione di quanto pagato per installare il condizionatore anche se l’autorizzazione scritta è stata rilasciata dall’ente dopo l’esecuzione dei lavori.
Il consenso scritto anche dopo i lavori
Il dubbio interpretativo deriva dal fatto che il detentore dell’appartamento ha ottenuto il consenso all’esecuzione dell’intervento da parte del proprietario, in forma scritta, quando i lavori erano già terminati, mentre prima dell’installazione l’autorizzazione era stata comunicata solo telefonicamente.
L’Agenzia delle entrate evidenzia che la detrazione in questione spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese.
In proposito, come confermato proprio dalla citata circolare 13/E del 2019, la detrazione spetta anche ai detentori dell’immobile purché tale condizione risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente l’avvio, e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario: la data di inizio dei lavori deve essere provata dai titoli abilitativi, se previsti, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Per garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, l’assenza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori, impedisce il diritto alla detrazione, anche in caso di una successiva regolarizzazione.
Per quanto riguarda, invece, il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, secondo l’Agenzia può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, a condizione che venga però formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Nel caso in questione, pertanto, poiché l’istante è in possesso dell’autorizzazione in forma scritta dell’Ente proprietario, potrà fruire della detrazione.