Indici sintetici di affidabilità (ISA), i benefici premiali
La legge 111/2023, di delega al Governo per la riforma fiscale, ha prodotto effetti anche per la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale, che anche nel 2024, come di consueto, sono stati l’oggetto della circolare annuale (n. 15/E) con la quale l’Agenzia delle entrate illustra le principali novità sulla metodologia di elaborazione e aggiornamento degli ISA, fornisce una rassegna dei diversi atti e documenti normativi di
attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti, ecc.) e risponde a eventuali quesiti di interesse generale ricevuti durante l’anno.
Ogni anno, infatti, tali indici sono interessati da una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di rappresentare le particolarità dei diversi comparti economici ai quali si riferiscono.
Una delle modifiche introdotte dal decreto adempimenti (n. 1/2024) ha previsto l’innalzamento dei limiti su cui applicare i benefici premiali previsti, che sono i seguenti:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente a imposte dirette e IRAP;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 22 aprile 2024 ha disposto una graduazione di tali benefici in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici.
Viene inoltre modificato il decreto ISA (Dl 50/2017), introducendo la fissazione di un termine stabilito dalla legge per la pubblicazione del software, che per l’anno 2025 sarà reso disponibile per il 15 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA.
Revisione biennale e straordinaria
In sostanza, il decreto adempimenti ha riorganizzato gli ISA, prevedendo che l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ora tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici, in grado di rappresentare in maniera adeguata la realtà dei settori economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia dello scorso 18 marzo sono stati approvati 88 ISA – che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati – e definite le loro modalità di costruzione e applicazione, oltre che la territorialità generale, quella del commercio e tre territorialità specifiche. Il successivo decreto del 29 marzo, poi, ha previsto alcuni altri interventi, tra i quali l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale.
Il regime premiale
In base a un’altra delle modifiche introdotte dal decreto adempimenti, l’Agenzia rende disponibili per i contribuenti e gli intermediari abilitati gli elementi e le informazioni in suo possesso, relativi al contribuente stesso, utilizzando le reti telematiche e le nuove tecnologie, al fine di incrementare sempre più il patrimonio informativo messo a disposizione del contribuente, sotto forma di dati precompilati.
Come sopra accennato, i benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dal decreto adempimenti, che in particolare ha stabilito l’incremento:
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. Gli stessi soggetti sono inoltre esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
– da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.