LAVORO

Incentivo occupazione Sud, le indicazioni dell’Inps

Con la circolare n. 41/2017 l’Inps ha fornito le indicazioni operative in merito alla disciplina relativa all’incentivo occupazione Sud – decreto Ministero del Lavoro 16/11/2016, esonero contributivo al 100%, limite massimo 8.060 euro annui – l’esenzione contributiva per assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante. L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, il che equivale a dire che non è possibile riconoscerlo nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere – come, ad esempio, in caso di assunzione derivante da un obbligo di natura legale o contrattuale (art. 31, D.lgs. n. 150/2015) – indipendentemente dal fatto che siano imprenditori.

L’agevolazione non riguarda i contributi Inail e le seguenti altre tipologie di contributi:

  • fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (art. 1, comma 755, legge 296/2006);
  • fondi di solidarietà bilaterali (artt. da 26 a 29, D.lgs. 148/2015) e fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento;
  • contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, commi 8 e 14, D.lgs. 182/1997);
  • contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti (art. 1, commi 3 e 4, D.lgs. 166/1997);
  • finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, comma 4, legge 845/1978);
  • garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., l’anticipo del Tfr (art. 1, comma 29, legge 190/2014);
  • solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991).

L’agevolazione viene sospesa in caso di maternità e riprende quando la lavoratrice torna al lavoro, ma comunque entro il 28/2/2019.

 

Per quali lavoratori

Il bonus spetta per l’assunzione di persone disoccupate: l’art. 19 del citato decreto 150/2015 considera tali le persone senza lavoro che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.

Per i giovani che al momento dell’assunzione hanno un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (quindi fino al giorno del compimento dei 25 anni), la disoccupazione costituisce l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio. I lavoratori con più di 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro del 20/3/2013: per lavoro regolarmente retribuito si intende rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato con un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, ad esclusione delle ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti l’assunzione il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro: in merito alla finalità antielusiva, inoltre, il bonus è escluso anche se il lavoratore negli ultimi sei mesi ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata (art. 2359 del codice civile) o comunque facente riferimento, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

Le Regioni interessate

La condizione di accesso al beneficio è subordinata alla territorialità: la prestazione lavorativa deve svolgersi in una delle Regioni meno sviluppate – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – o in una di quelle in transizione – Abruzzo, Molise e Sardegna – a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse appositamente stanziate, che per prime ammontano a 500 milioni di euro e per le Regioni in transizione a 30 milioni.

In caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni sopra elencate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese successivo a quello del trasferimento. In caso, invece, di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una meno sviluppata o viceversa, si continua ad avere diritto all’incentivo.

 

Quali rapporti di lavoro

Il beneficio può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di rapporto a tempo parziale, effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017, per le assunzioni/trasformazioni di rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – e per i rapporti di apprendistato professionalizzante, oltre che per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

In merito alla trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, per favorire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione né l’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

Quando non spetta

L’incentivo non spetta se l’assunzione rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, se viola il diritto di precedenza, se sono in atto sospensioni dal lavoro o ammortizzatori per crisi aziendale (a meno che non riguardi diverse unità produttive o diversi inquadramenti professionali rispetto a quello dei lavoratori sospesi).

Inoltre, non si ha diritto all’agevolazione nei seguenti casi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio;
  • contratto di lavoro domestico.

Per lo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto, per cui dopo una prima concessione non possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 

La procedura

Il datore di lavoro presenta all’Inps una domanda preliminare utilizzando il modulo “B.SUD”, disponibile online nel sito internet Inps all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. La domanda contiene l’indicazione del lavoratore da assumere, la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva, l’aliquota contributiva datoriale.

L’Inps effettua le verifiche previste e informa il datore di lavoro sull’ammissibilità della domanda, di solito entro il giorno successivo alla presentazione. Entro sette giorni dalla risposta positiva dell’Inps il datore di lavoro procede all’assunzione, mentre entro dieci giorni deve effettuare la relativa comunicazione chiedendo contestualmente l’accesso al beneficio.

Il mancato rispetto del termine di dieci giorni annulla l’intera procedura, che può essere eventualmente ripetuta.

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