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Imposta di bollo e fatturazione elettronica

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha regolamentato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Il decreto legge 34/2019 ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo risultante dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche prive dell’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali la stessa risulta dovuta.

Il quesito del professionista

Un professionista rappresenta di essere stato incaricato di progettare un sistema informatico volto a digitalizzare tutte le procedure e i procedimenti di competenza della struttura amministrativa di una Pubblica amministrazione relativi al pagamento degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, al fine di garantire recuperi di efficienza della struttura stessa, maggiori livelli di efficacia dell’azione amministrativa e una riduzione sostanziale dei tempi dei procedimenti.

Il quesito che pone all’Agenzia delle entrate riguarda la corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente in materia di imposta di bollo e fatturazione elettronica, e in particolare:

1. in quali casi va applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di 2 euro dall’importo totale da fatturare;

2. se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.

La norma di riferimento

L’interpello permette di fare chiarezza su quali casi va applicata l’imposta di bollo sull’importo da fatturare a una Pubblica amministrazione che corrisponde un compenso a un libero professionista incaricato di svolgere una prestazione professionale.

Nella risposta n. 7/2022 l’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal DPR 642/1972, che all’articolo 1 stabilisce che “Sono soggetti all’imposta di bollo … gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa” e che si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile IVA (in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al medesimo DPR 642).

Lo stesso articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la cifra indicata supera 77,47 euro.

L’art. 6 dell’Allegato B al citato decreto 642/1972 prevede che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e altri documenti della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a IVA.

Per tutto ciò, riguardo al primo quesito, le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi a operazioni assoggettate a IVA sono esenti dall’imposta di bollo (ai sensi dell’art. 6), mentre sono soggette all’imposta di bollo soltanto se, oltre a indicare i corrispettivi relativi alle operazioni soggette a IVA, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile IVA per un importo superiore a 77,47 euro.

La fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione

Con riferimento al secondo quesito, nel documento di prassi si osserva che, ogni volta che viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica amministrazione, per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi pagati, sebbene non assoggettati a IVA, la fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), come stabilito dalla legge 244/2007 e successive modificazioni.

D’altra parte, a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), tutti gli operatori economici residenti o stabiliti in Italia hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (salvo che in poche eccezioni), sia nei rapporti business to business (B2B) che business to consumer (B2C).

Si ricorda che per la fattura elettronica l’imposta di bollo può essere pagata, in via alternativa:

– mediante il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate;

– con addebito su conto corrente bancario o postale;

– utilizzando il modello F24.

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