FISCALITA LEGGE

Impianto fotovoltaico e sistema di accumulo: condizioni e limiti per la detraibilità

L’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detraibilità dall’imposta lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti “che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”. Successivamente, il decreto legge 83/2012 ha elevato la misura della detrazione dal 36 al 50% e l’importo complessivo delle spese ammissibili alla detrazione da 48.000 a 96.000 (per le spese sostenute dal 26 giugno 2012): questi maggiori benefici sono stati prorogati ogni anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 3, lettera b, n. 1, legge 205/2017).

Tra gli interventi oggetto dell’agevolazione, la lettera h) del citato art. 16- bis) del TUIR comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” e stabilisce che queste opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, fornendo una documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

 

La richiesta di chiarimenti

Un contribuente nel 2017 ha sostenuto spese per acquistare e montare un sistema di accumulo, collegato a un impianto fotovoltaico già installato presso la propria abitazione, per il quale non ha mai fruito della detrazione IRPEF spettante né di alcuna agevolazione: il sistema è installato a uso personale e l’energia accumulata non verrà commercializzata. Per queste ragioni chiede, sostenendo di averne diritto, di poter beneficiare della detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (art. 16-bis, comma 1, lett. h, del TUIR) in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e il montaggio.

 

Le indicazioni

In proposito l’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 7 del 2018, oltre a confermare quanto già chiarito con la risoluzione n. 22 del 2013, ha ribadito che danno diritto allo sconto fiscale anche le spese sostenute per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, basato sull’impiego del sole come fonte e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Per accedere alla detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, quindi per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc., per cui lo stesso deve essere posto direttamente a servizio dell’abitazione. Nello stesso documento di prassi si evidenzia che la detrazione:

– non è cumulabile con le tariffe incentivanti;

– è cumulabile, alle condizioni sopraelencate, con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato;

– è comunque esclusa nei casi in cui la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come ad esempio per un impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti richiesti con la risposta n. 8 del 19 settembre 2018, nella quale afferma che in linea generale un sistema di accumulo serve a immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico ed a rilasciarla nei momenti in cui lo stesso impianto non riesce a fronteggiare le esigenze energetiche dell’abitazione – ad esempio, durante la notte o nei casi di consumo maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico – permettendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (si evita il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (si riducono le dispersioni collegate alla trasmissione di energia).

Riguardo a quest’ultimo aspetto il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che l’installazione di un sistema di accumulo non può ritenersi di per sé un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico.

Nondimeno, come chiarito espressamente dalla circolare 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità dell’intervento alla tipologia indicata nel citato comma 1, lettera h, art. 16-bis del TUIR è accordata esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico: in questi casi si configurerebbe come un elemento funzionalmente collegato all’impianto stesso e in grado di migliorarne le potenzialità.

Comunque, precisa infine l’Agenzia, il limite di spesa ammesso alla detrazione, ad oggi pari a 96.000 euro, rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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