Immobili di un terzo, attività d’impresa e diritto alla detrazione IVA
Una società che si occupa di gestione, manutenzione, progettazione e costruzione di opere pubbliche nei due scali aeroportuali internazionali di una città, oltre che della gestione, anche mediante appalti o sub-concessioni, dei servizi aeroportuali e di altri servizi connessi all’esercizio
del sistema aeroportuale, è obbligata per legge a predisporre e presentare al Comune interessato un piano di interventi finalizzati al contenimento e abbattimento del rumore derivante dal traffico aereo commerciale che supera i valori limite, ed a sostenere gli oneri relativi alla realizzazione di tali lavori di risanamento acustico.
Gli oneri in questione, sostenuti nel periodo d’imposta 2020 e negli anni successivi, sono iscritti in contabilità e quindi ritenuti ammissibili ai fini tariffari, indipendentemente dal fatto che l’intervento non interessi immobili rientranti nella concessione del gestore aeroportuale; di conseguenza, i costi citati concorrono alla formazione del volume d’affari IVA che la società realizza dall’esercizio della propria attività.
E’ stato presentato il piano degli interventi di risanamento acustico relativo a un aeroporto, in particolare di quelli relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento di tali interventi, ed alla sostituzione di infissi, serramenti e opere connesse sugli edifici scolastici ubicati all’esterno del sedime aeroportuale; per la realizzazione di questi ultimi l’azienda ha stipulato due contratti quadro con due diverse società.
L’interpello è volto a sapere se sia corretto portare in detrazione l’IVA assolta sulle spese sostenute per i lavori di contenimento acustico realizzati su beni di proprietà del Comune interessato, sui quali la società istante non vanta alcun titolo di possesso o detenzione.
L’inerenza dei costi
L’Amministrazione finanziaria, nella risposta 219 del 26 marzo 2021, ricorda che il meccanismo di detrazione dell’IVA mira a sollevare l’imprenditore dall’intera imposta assolta a monte per i beni e i servizi acquisiti nell’esercizio dell’attività d’impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate a valle: il diritto alla detrazione, invece, risulta escluso in tutti i casi in cui l’IVA gravi sull’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni esenti o non soggette.
Al riguardo il documento di prassi evidenzia, inoltre, che ai fini dell’inerenza di un determinato costo non è obbligatoriamente richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo stesso rientri tra le spese generali del soggetto passivo e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi forniti.
In sostanza, l’onere sostenuto deve presentare un nesso immediato e diretto con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, come si legge nella sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16, della Corte di giustizia europea.
Le sentenze della Corte di giustizia Ue
Dunque, la detrazione è ammessa anche per acquisti di beni e servizi che siano utili o funzionali all’impresa e, quindi, “causalmente indotti dall’attività economica svolta”. In pratica, ciò che conta è l’utilità del bene/servizio acquistato, anche in chiave futura, per la creazione di valore aggiunto da parte dell’imprenditore.
Il diritto alla detrazione è riconosciuto anche se il costo sostenuto insiste su “un bene immobile di cui è proprietario un terzo non ordinariamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa”.
L’Agenzia delle entrate evidenzia quanto precisato dai giudici comunitari, ovvero che il diritto alla detrazione non può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”.
Secondo la Corte Ue, infatti, risulterebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA far pesare su un soggetto passivo l’IVA relativa a spese compiute per le sue operazioni soggette a imposta per la sola ragione che un terzo ne ricava un vantaggio accessorio: per poter essere qualificato come tale, il vantaggio di cui fruisce il terzo deve derivare da una prestazione di servizi effettuata nell’interesse proprio del soggetto passivo, si legge in un’altra sentenza europea più recente, del 1° ottobre 2020, causa C-405/19.
La detrazione è spettante
Rispetto al caso presentato, dunque, l’Agenzia rileva che gli oneri sostenuti dalla società istante per i servizi di risanamento acustico commissionati alle società appaltatrici sono:
a) previsti da specifiche disposizioni normative di settore, che obbligano a rispettare determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo, pena le relative sanzioni;
b) compresi nella tariffa applicata dalla società nell’ambito della gestione dei servizi aeroportuali, anche se non sostenuti su cespiti oggetto di concessione.
Alla luce degli argomenti esposti, quindi, gli oneri in questione devono considerarsi inerenti all’attività d’impresa esercitata dalla società, che pertanto può esercitare la detrazione dell’IVA assolta a monte sugli oneri stessi.