FISCALITA

Immobile inagibile, abitazione principale alla fine dei lavori e superbonus

La detrazione del 110% delle spese sostenute a fronte di specifici interventi, finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico è disciplinata dal decreto rilancio (n. 34/2020). La disposizione normativa è stata oggetto di successive modifiche, apportate del decreto aiuti quater, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal decreto legge 11/2023, che ne hanno modificato l’ambito soggettivo di applicazione e la misura della detrazione spettante.

Si tratta del cosiddetto superbonus, oggetto di una serie di chiarimenti contenuti in diversi documenti di prassi: la circolare 24/E, la risoluzione 60/E, la circolare 30/E del 2020, la circolare 23/E del 2022 e, infine, la circolare 13/E del 2023.

In particolare, per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 su immobili da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il  31  dicembre  2023, a condizione che il contribuente  sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sul fabbricato, che lo stesso sia adibito ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito (parametrato secondo i criteri del quoziente familiare) non superiore a 15.000 euro.

Immobile inagibile

Una contribuente ha acquistato, fruendo dei benefici fiscali previsti per la prima casa, un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come “parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati”, con solo parte delle pareti esterne e, pertanto, inagibile.

Per renderlo abitabile è intenzionata a effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere della detrazione del 110%, affermando di soddisfare parzialmente le condizioni previste dalla normativa vigente per accedervi in caso di interventi su immobili unifamiliari, in quanto risulta titolare di diritto di proprietà sull’immobile e di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Stante la inagibilità del fabbricato, evidenzia di non avervi ancora stabilito la propria residenza e che ciò potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione: pertanto, la richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di beneficiare dell’agevolazione se lo adibirà a propria abitazione principale, stabilendovi anche la residenza, alla fine degli interventi di ristrutturazione previsti.

Nuovi chiarimenti

L’Agenzia delle entrate torna sul tema delle condizioni per fruire del superbonus con i chiarimenti contenuti nella risposta all’interpello n. 377/2023, nella quale fa riferimento a quelli già forniti con la circolare n. 13/E.

In quest’ultima è stato spiegato che la verifica del rispetto dei requisiti richiesti costituisce una novità dell’attuale disciplina del superbonus, che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 e precisato, inoltre, che tali interventi sono quelli per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) sia stata presentata a decorrere da tale data e la cui data di inizio lavori, indicata nella comunicazione, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori siano iniziati a partire dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella Cila o anche mediante autocertificazione.

La destinazione ad abitazione principale

Riguardo al requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, la citata circolare 13/E spiega che si deve fare riferimento alla definizione indicata nel TUIR (art. 10, comma 3­bis), secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Il documento di prassi ha inoltre chiarito che, qualora l’immobile non sia adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il superbonus spetta a condizione che lo stesso sia adibito a prima casa al termine degli stessi.

Ne consegue che la contribuente, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento previsto dalla normativa di riferimento, potrà fruire del superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto dei lavori sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi effettuati.

Non è quindi indispensabile che il requisito sia rispettato già ad inizio lavori, per l’Agenzia è ritenuta idonea l’adibizione a prima casa anche alla fine dei lavori.

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