Immobile inagibile, abitazione principale alla fine dei lavori e superbonus
La detrazione del 110% delle spese sostenute a fronte di specifici interventi, finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico è disciplinata dal decreto rilancio (n. 34/2020). La disposizione normativa è stata oggetto di successive modifiche, apportate del decreto aiuti quater, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal decreto legge 11/2023, che ne hanno modificato l’ambito soggettivo di applicazione e la misura della detrazione spettante.
Si tratta del cosiddetto superbonus, oggetto di una serie di chiarimenti contenuti in diversi documenti di prassi: la circolare 24/E, la risoluzione 60/E, la circolare 30/E del 2020, la circolare 23/E del 2022 e, infine, la circolare 13/E del 2023.
In particolare, per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 su immobili da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sul fabbricato, che lo stesso sia adibito ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito (parametrato secondo i criteri del quoziente familiare) non superiore a 15.000 euro.
Immobile inagibile
Una contribuente ha acquistato, fruendo dei benefici fiscali previsti per la prima casa, un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come “parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati”, con solo parte delle pareti esterne e, pertanto, inagibile.
Per renderlo abitabile è intenzionata a effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere della detrazione del 110%, affermando di soddisfare parzialmente le condizioni previste dalla normativa vigente per accedervi in caso di interventi su immobili unifamiliari, in quanto risulta titolare di diritto di proprietà sull’immobile e di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Stante la inagibilità del fabbricato, evidenzia di non avervi ancora stabilito la propria residenza e che ciò potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione: pertanto, la richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di beneficiare dell’agevolazione se lo adibirà a propria abitazione principale, stabilendovi anche la residenza, alla fine degli interventi di ristrutturazione previsti.
Nuovi chiarimenti
L’Agenzia delle entrate torna sul tema delle condizioni per fruire del superbonus con i chiarimenti contenuti nella risposta all’interpello n. 377/2023, nella quale fa riferimento a quelli già forniti con la circolare n. 13/E.
In quest’ultima è stato spiegato che la verifica del rispetto dei requisiti richiesti costituisce una novità dell’attuale disciplina del superbonus, che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 e precisato, inoltre, che tali interventi sono quelli per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) sia stata presentata a decorrere da tale data e la cui data di inizio lavori, indicata nella comunicazione, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori siano iniziati a partire dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella Cila o anche mediante autocertificazione.
La destinazione ad abitazione principale
Riguardo al requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale, la citata circolare 13/E spiega che si deve fare riferimento alla definizione indicata nel TUIR (art. 10, comma 3bis), secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Il documento di prassi ha inoltre chiarito che, qualora l’immobile non sia adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il superbonus spetta a condizione che lo stesso sia adibito a prima casa al termine degli stessi.
Ne consegue che la contribuente, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento previsto dalla normativa di riferimento, potrà fruire del superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto dei lavori sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi effettuati.
Non è quindi indispensabile che il requisito sia rispettato già ad inizio lavori, per l’Agenzia è ritenuta idonea l’adibizione a prima casa anche alla fine dei lavori.