Immobile ereditato, cessione del credito e rate residue
La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) ha introdotto il cosiddetto bonus facciate, una detrazione per le spese sostenute da privati, imprese e professionisti negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. La detraibilità di tali spese, pari fino al 31 dicembre 2021 al 90%, è stata successivamente ridotta al 60% per l’anno 2022 (ultimo anno di applicazione) dalla relativa legge di bilancio.
Come per altre agevolazioni fiscali, in base alla normativa di riferimento (Dl 34/20) erano inoltre previste due opzioni: lo sconto in fattura, applicato dai fornitori che poi lo recuperavano sotto forma di credito d’imposta, e la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare banche, istituti di credito, ecc. La risposta 213/2023 ha come oggetto proprio quest’ultima ipotesi, ovvero la cessione, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite dal de cuius.
Il caso
Un contribuente rappresenta che nel corso del 2021 il padre ha sostenuto spese per interventi di rifacimento della facciata dell’edificio del quale era proprietario, ammissibili al bonus facciate, e che, essendo deceduto nel 2022 non ha potuto perfezionare la cessione del credito a favore della propria banca, precisando che li interventi sono iniziati e terminati nel 2021, sono stati fatturati dalla ditta esecutrice, pagati con bonifici bancari e certificati, per la conformità, dal tecnico incaricato.
La richiesta di chiarimento riguarda la possibilità, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori, di esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate.
Le indicazioni delle Entrate
Nella risposta 213/2023 l’Amministrazione finanziaria, dopo aver chiarito che “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”, afferma che, considerato che nel 2021, anno di sostenimento delle spese, la quota di detrazione relativa a tale anno spettava al de cuius che non ha potuto perfezionare la cessione del credito corrispondente, il relativo importo andava indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.
Il figlio, in qualità di erede, dal periodo d’imposta 2022 potrà invece utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita oppure, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle stesse rate.
Ciò equivale a dire che non è possibile effettuare la cessione del credito in maniera retroattiva per le quote di detrazione che erano di competenza della persona deceduta, mentre per gli anni successivi non ci sono impedimenti e l’erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile ha la possibilità di scelta, a partire dal periodo di sua competenza.