FISCALITA

Immobile danneggiato dal sisma, nuova costruzione e detrazione fiscale

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese sostenute fino a un importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, rientrano anche quelli “necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (art. 16-bis, comma 1, lettera c, del TUIR).

Tali interventi rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia in relazione ai quali la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) ha elevato l’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare e fissato al 50% la detrazione per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.

L’ordinanza del Comune e la ricostruzione

Il caso prospettato riguarda il proprietario della porzione di una villa bifamiliare, danneggiata dal sisma del 2016, per la quale il Comune, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, ha stabilito con apposita ordinanza l’inutilizzabilità e l’utilizzo ai proprietari e agli occupanti a qualunque titolo, fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione delle opere necessarie.

Il contribuente e i proprietari dell’altra unità dell’edificio intendono eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di pari volumetria, ma con una diversa sagoma e prospetti così che l’edificio risulti conforme alle normative antisismiche, energetiche, di accessibilità e impiantistica.

L’istante, inoltre, fa presente che il Comune rilascerà un titolo edilizio di nuova costruzione, poiché l’intervento non può essere identificato come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2001 (art. 3, comma 1, lett. d), in quanto l’edificio si trova in una zona paesaggisticamente vincolata, e di non aver ancora ricevuto alcun contributo per la ricostruzione post-sisma.

La richiesta al Fisco verte sulla possibilità di fruire dell’agevolazione prevista dal citato art. 16-bis, comma 1, lett. c) del TUIR per la parte eccedente il contributo, considerato che l’intervento di ricostruzione rientra nella categoria edilizia della “nuova costruzione”.

Lo stato di emergenza

Nella risposta 389/2021 l’Agenzia delle entrate ricorda che con la circolare 19/E del 2020 è stato chiarito che rispetto ai lavori di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi l’agevolazione fiscale spetta a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e riguarda tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartiene l’immobile. In riferimento al caso in questione, dunque, presupponendo e considerando che gli interventi di recupero siano eseguiti su edifici esistenti, danneggiati e resi inutilizzabili da eventi calamitosi per i quali è intervenuta una dichiarazione dello stato di emergenza, l’Agenzia ritiene che il contribuente potrà fruire della detrazione in questione per la parte eccedente il contributo post-sisma, compresi quindi gli interventi qualificati come “nuova costruzione”, che non impediscono il riconoscimento degli sconti previsti per le ristrutturazioni edilizie, purché vengano rispettati i limiti e quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.

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