Illegittima la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente se non è seguita dall’invio della raccomandata informativa all’effettivo destinatario dell’atto
Tributi – Notificazione atti impositivi – Avviso di accertamento – Art. 60, DPR 600/1973 – Omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27446 del 20 settembre 2022 si è nuovamente espressa sui vizi della notifica degli atti esattoriali, per affermare che quando la cartella di pagamento è consegnata a una persona di famiglia del destinatario dell’atto, l’ufficio finanziario deve poi provare in giudizio l’avvenuta spedizione e la ricezione della raccomandata informativa.
La notificazione è il meccanismo, le cui forme e modalità sono determinate dalla legge, che consente di portare a conoscenza di uno o più soggetti determinati il contenuto di un atto mediante consegna di una copia conforme all’originale; in altri termini, quindi, con la notificazione si trasferisce un atto dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altro soggetto.
Tale attività, per l’interesse pubblico connesso alla garanzia di raggiungimento delle sue finalità, deve essere di regola svolta da un organo pubblico (ufficiale giudiziario) il quale deve dar conto, con apposita relazione, del modo in cui, seguendo la disciplina normativa, ha operato la trasmissione al destinatario di un ben individuato atto. A tal proposito si fa presente che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario medesimo, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. sent. n. 27050/2006 e n. 17064/2006). Di conseguenza, nelle notificazioni a mezzo posta di atti impositivi o esattoriali la prova del perfezionamento del procedimento è fornita solo attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non bastando la sola prova di spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Per quanto concerne gli atti tributari, la disposizione normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 42, comma 1, DPR 600/1973, secondo cui “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Del resto, è anche noto che la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b/bis), DPR 600/1973, laddove si dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa.
Quest’ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in cui non venga fornita la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, deve ritenersi la nullità dell’atto.
A parere degli Ermellini vale dunque il principio, più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte e peraltro riportato efficacemente con l’ordinanza n. 14093/2022 che espressamente rilevava, come elemento essenziale di prova, l’avvenuto invio della raccomandata informativa all’effettivo destinatario dell’atto. Affermano infatti i Supremi giudici: “In tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte”.
A conferma di quanto oggi asserito, rammentiamo che anche nella pronunzia n. 17235/2018 si convalida tale principio, che avverte che la raccomandata informativa deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, in caso contrario resta di tutta evidenza che si rende illegittimo il procedimento stesso.
Sempre in tema di notifica dell’atto tributario, nella fattispecie di consegna del provvedimento a mani di persona diversa dal destinatario (nel caso in parola si trattava del coniuge), a mente dell’art. 60, lett. b-bis), DPR 602/1973, è necessario, ai fini del perfezionamento notificatorio, “l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”.
Quindi e in buona sostanza, secondo gli Ermellini, in tema di avviso di accertamento l’art. 60 del DPR 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica, che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.
Più nello specifico viene ricordato che se anche l’art. 139, comma 2, c.p.c. ammette la consegna a un familiare o a un addetto, senza prevedere ulteriori formalità, per contro, in caso di consegna al portiere o al vicino, è fatto obbligo di dare notizia dell’avvenuta notifica a mezzo raccomandata (art. 139, comma 4, c.p.c.).
La fattispecie in commento invece, è regolata dal citato art. 60, comma 1, lettera b-bis), DPR 600/1973, che testualmente prevede: “… se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La controversia oggi in commento concerne l’impugnazione da parte di un contribuente di una cartella di pagamento perché ritenuta irritualmente notificata e, nel caso di specie, la notifica è avvenuta a mano con consegna alla moglie convivente e non, in forma semplificata, tramite servizio postale. La causa giungeva di fronte alla Commissione Tributaria Regionale, che riformando la sentenza di prime cure accoglieva l’appello dell’agente della riscossione. Il contribuente si rivolgeva allora alla Corte di Cassazione, lamentando violazione dell’art. 60, DPR 600/1973 e dell’art. 26, DPR 602/1973. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo proposto dal ricorrente e, decidendo nel merito, hanno stabilito che “…Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig. a P. N., non sia seguita la raccomandata informativa di cui all’art. 60 d.P.R. citato. Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove Fatto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b-bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev’essere data prova. Per contro, dall’esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all’invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, terzo comma, l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. n. 212/2000, lamentando assenza di motivazione nell’intimazione di pagamento, perché carente del rinvio all’atto impositivo o alla cartella presupposta. Il motivo non assolve l’onere dell’autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass. V, n. 29368/2017). Pertanto, il primo di ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente”.
Corte di Cassazione – Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27446
sul ricorso 24234-2020 proposto da:
C. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO ALESSANDRO CIMINO;
– ricorrente-
contro RISCOSSIONE SICILIA SPA , in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO GIGLIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 203/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 12/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 08/06/2022 dal Cons. MARCELLO MARIA FRACANZANI.
RILEVATO
Il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Palermo che ha riformato la pronuncia della CTP di Palermo ove erano state parzialmente accolte le ragioni del contribuente in ordine alla notifica dell’intimazione di pagamento e della presupposta notificazione della cartella esattoriale.
Più in particolare, il collegio d’appello ha accolto l’unico motivo di gravame prospettato dall’agente della riscossione, ove lamentava l’omesso esame della regolare notifica della cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973.
La sentenza di secondo grado, infatti, ha accertato che la cartella è stata notificata direttamente dall’agente della riscossione, presso la residenza del contribuente, a mani della sig. a P. N., qualificatasi moglie convivente.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l’agente per la riscossione con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza lamentando che alla notifica della cartella avvenuta a mani della moglie convivente, sig. a P. N., non sia seguita la raccomandata informativa di cui all’art. 60 d.P.R. citato.
Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove fatto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b-bis) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev’essere data prova.
Per contro, dall’esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all’invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 3, terzo comma, l n. 241/1990 e dell’art. 7 1. n. 212/2000, lamentando assenza di motivazione nell’intimazione di pagamento, perché carente del rinvio all’atto impositivo o alla cartella presupposta.
Il motivo non assolve l’onere dell’autosufficienza, non risultando i passi degli atti processuali dei precedenti gradi di merito ove questa doglianza sia stata proposta (cfr. Cass. V, n. 29368/2017).
Pertanto, il primo di ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio definito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, quelle di merito vanno compensate
Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente, liquidandole in € quattromilacento/00, oltre a €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 8 giugno 2022