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Il Tfr deve essere tassato nello Stato di residenza durante l’attività lavorativa

Il dubbio interpretativo oggetto di interpello concerne il trattamento fiscale riservato alle indennità di fine rapporto in ipotesi di contratto di agenzia, in un caso in cui l’agente abbia trasferito la residenza fiscale all’estero (dall’Italia alla Grecia) tra la cessazione del rapporto e la liquidazione delle somme. Un contribuente, già titolare di un rapporto di agenzia con una banca ora cessato, dichiara di essersi iscritto all’Aire a seguito del

trasferimento in Grecia per motivi personali, dove ha avviato un’attività di consulenza poi conclusa. Inoltre, ha presentato un’istanza al Ministero dell’economia del paese ellenico per ottenere, ai sensi della normativa greca, il riconoscimento del trattamento fiscale privilegiato riservato ai pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in Grecia. L’istante sostiene che i compensi percepiti dalla banca sono conseguenza di accordi conclusi in sede di cessazione del rapporto di agenzia, riguardanti il passaggio del portafoglio clienti ad altri soggetti. Sotto il profilo fiscale, il soggetto erogante la somma, in qualità di sostituto d’imposta, è orientato ad assoggettare gli importi alla ritenuta alla fonte del 30%, applicando quindi l’articolo 25del DPR 600/1973.

Il contribuente chiede se sia corretta l’interpretazione del proprio sostituto d’imposta o se lo stesso sia derogato dalle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata il 3 settembre 1987 tra Italia e Grecia (articoli 14 e 22).

Qualificazione dei redditi

L’Agenzia ricorda di aver già specificato, nella risposta n. 35 del 2019, che l’attività svolta dall’agente, compresa nella definizione di impresa commerciale (articolo 2195 del codice civile), è qualificata come reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR. In particolare, mentre il reddito derivante dall’attività svolta dall’agente è qualificato come reddito d’impresa, le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, compresi acconti e anticipazioni, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ma sono qualificate come redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del TUIR); il successivo articolo 54, ai fini della determinazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo, fa riferimento all’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Inoltre, si considerano prodotti in Italia (articolo  23 del TUIR) i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del TUIR, se sono corrisposti a un non residente dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

È  prevista,  poi, la tassazione separata di tali redditi (articolo  17 del  TUIR), fatta salva la facoltà per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

Modalità di tassazione

In ordine alle modalità di tassazione, l’articolo 25 del DPR 600/1973 stabilisce che i sostituti operano una ritenuta all’atto del pagamento, che è operata a titolo d’imposta, nella misura del 30%, in caso di corresponsione dei compensi a soggetti non residenti; in base al principio di cassa, quindi, rileva il momento della erogazione del compenso per stabilire la misura della ritenuta applicabile. Ma oltre che alla disciplina nazionale, occorre avere riguardo all’applicazione di norme sovranazionali, la cui prevalenza sul diritto interno è riconosciuta nel nostro ordinamento (in ambito tributario, è  sancita dall’articolo 169, TUIR e dall’articolo 75, DPR 600/1973), oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il parere delle Entrate

Nella risposta n. 12/2025 si fa specifico riferimento alle disposizioni contenute nella citata Convenzione internazionale, che all’articolo 14 sancisce la tassazione esclusiva di tali proventi da parte dello Stato di residenza, salvo  il caso in cui il residente disponga abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa e il reddito sia attribuibile a tale base.

Ne consegue che si deve stabilire la residenza del beneficiario dei redditi nel corso del rapporto lavorativo, durante il quale risultano essere maturate le suddette indennità. Come affermato dall’istante, dunque, è stato residente in Italia fino alla cessazione del rapporto di lavoro e residente in Grecia al momento della liquidazione delle somme; secondo l’Agenzia delle entrate le indennità devono essere riferite all’attività lavorativa svolta in Italia, poiché maturate nel corso del rapporto di agenzia con la Banca. In base all’articolo 14 della Convenzione, le indennità corrisposte allìistante devono essere soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza al momento dello svolgimento del rapporto di lavoro e di maturazione delle stesse, ossia in Italia. Riguardo alla misura della ritenuta applicabile, invece, si deve considerare lo Stato di attuale residenza del contribuente, posto che il citato articolo 25 del DPR 600/1973 prevede il principio di tassazione per cassa, la cui applicazione non incide sulla riconducibilità delle indennità in commento all’attività lavorativa svolta in Italia.

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