DIRITTO ECONOMIA FISCALITA

Il Superbonus 110%

Il DL 34/2020 (Decreto Rilancio, convertito dalla legge 77/2020) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinati interventi in ambito di

efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (il cosiddetto Superbonus).

Tali nuove disposizioni si aggiungono a quelle già esistenti sulle detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus): per questi interventi, sono riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o quando con essi si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, e quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati, congiuntamente, alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Un’altra novità introdotta dal Decreto Rilancio è la possibilità di optare, invece che della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Questa possibilità, infatti, non riguarda solo gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida contenente indicazioni schematiche, tabelle, esempi e risposte alle domande più frequenti (Faq), accompagnata da una specifica area del portale riservata all’agevolazione.

La ulteriore documentazione

Oltre agli adempimenti previsti per le detrazioni citate, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche:

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dai Caf e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro);

– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, di tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

L’attestazione della congruità delle spese sostenute serve anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per lo sconto o per la cessione.

Per gli interventi di efficienza energetica l’ENEA effettua controlli documentali e anche con sopralluoghi per verificare l’esistenza delle condizioni necessarie ai fini delle detrazioni.

Online decreti e modulistica

In agosto sono stati varati i due decreti ministeriali con le regole tecniche, il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate, la modulistica per la cessione del credito e la circolare con nuovi chiarimenti applicativi. Dopo il decreto con le regole sulle asseverazioni, il Ministero per lo Sviluppo economico ha pubblicato quello sui requisiti tecnici, che delimita quali interventi rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimi per ciascun tipo di intervento, le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Il provvedimento attuativo delle Entrate contiene le istruzioni per l’esercizio delle due opzioni: dal 15 ottobre è possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o fruire di uno sconto sul pagamento. La comunicazione per le due opzioni si può inviare all’Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, soltanto in via telematica anche tramite intermediari; per le parti comuni degli edifici, dall’amministratore di condominio. Per interventi relativi al Superbonus la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Le ulteriori novità

Il decreto del Mise e la circolare 24/E dello scorso 8 agosto contengono una serie di chiarimenti sull’applicazione del beneficio. Ne riportiamo alcune: oltre alle finestre sono detraibili anche le spese per le porte d’ingresso, poiché contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico; il Superbonus 110% spetta anche a familiari e conviventi del proprietario (o detentore) dell’immobile che sostengono i costi per i lavori sull’immobile, anche diverso dalla prima casa nel quale può svolgersi la convivenza; non spetta al familiare su immobili affittati o concessi in comodato. Possono inoltre accedere il promissario acquirente dell’immobile, purché sia stato stipulato un preliminare di vendita registrato e imprenditori e lavoratori autonomi per le unità abitative che rientrano nella sfera privata. Sono detraibili anche le spese per i materiali, la progettazione e le spese professionali, quali perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione, ecc.

Tra le novità introdotte dal DL 34/2020, rispettando determinate condizioni si può fruire del Superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi, in aggiunta alla quale deve però essere effettuato almeno uno degli altri lavori definiti “trainanti“, che sono l’installazione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione o pompe di calore (limite massimo, 30.000 euro), o la coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio (limite massimo, 60.000 euro). E’ comunque richiesto il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento del miglioramento massimo tecnicamente raggiungibile, da documentare tramite certificazione APE.

La comunicazione all’ENEA

Per accedere al sconto fiscale è necessario inviare la comunicazione all’ENEA, con le modalità e la procedura stabilite dal decreto attuativo del Mise. La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica dal contribuente, anche tramite un intermediario, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. ENEA ha predisposto un sito “dedicato”.

Per inviare la comunicazione bisogna registrarsi al sito ENEA, inserire i dati anagrafici del beneficiario e l’immobile oggetto dell’intervento e compilare gli allegati.

Sono previste sanzioni da 2.000 a 15.000 euro per ogni attestazione infedele.

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