ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Il rimborso di spese inerenti l’attività professionale è reddito da lavoro autonomo

In base all’articolo 54 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nell’esercizio dell’arte o della professione”.

L’immobile adibito a studio professionale

Il caso oggetto di interpello riguarda un contratto di locazione non abitativo stipulato dell’istante nel 1997, non soggetto a IVA, relativo a un immobile adibito in via esclusiva a studio professionale, che prevedeva il pagamento di canoni di locazione crescenti nel tempo e adeguamento Istat nella misura del 100%. Dopo un certo periodo di tempo il professionista, ritenendo che i canoni richiesti e pagati fossero in eccesso, ha comunicato alla locatrice la regolare disdetta del contratto, chiedendole la restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso della locazione. A seguito del rifiuto opposto, ha quindi attivato la procedura di mediazione (obbligatoria), conclusa da un accordo in base al quale il professionista ha percepito un importo pari a una percentuale di quanto richiesto.

Trattandosi dell’appartamento adibito in via esclusiva al proprio studio professionale, dichiara di aver dedotto i canoni di locazione pagati dal reddito prodotto nel periodo di durata della locazione, con criterio di cassa, e chiede chiarimenti riguardo alla rilevanza reddituale del rimborso percepito nel 2021 e alle relative modalità di tassazione.

La rilevanza reddituale del “rimborso” di spese

Riguardo al tema della rilevanza reddituale delle somme percepite dal lavoratore autonomo e dedotte in anni precedenti dal suo reddito, sono stati forniti chiarimenti in diversi documenti di prassi, tra i quali la risoluzione 356/E del 2007, che ha spiegato che le somme dirette a risarcire le spese sostenute per la produzione del reddito rappresentano il “rimborso” di un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Per questo motivo, anche a questa ulteriore somma deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, “in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi”.

Il rilievo reddituale del rimborso di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stato successivamente ribadito con la risoluzione 106/E del 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi, ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili”; lo stesso documento di prassi ha inoltre precisato che per “ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del TUIR e 25 del DPR 600/973”.

Spese inerenti

Nella risposta 482 del 28 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate sottolinea che il procedimento di mediazione ha avuto origine dall’istanza proposta dal professionista (come si legge nel verbale), “relativamente a controversia insorta tra le parti in merito a richiesta di ripetizione somme in ordine a intercorso rapporto locatizio di bene immobile ad uso locativo”. La vertenza si è conclusa con il pagamento da parte della ex locatrice, che ha accettato e si è impegnata a versare l’importo stabilito, con le parti che hanno inoltre stabilito di “non avere null’altro a pretendere per qualsiasi ragione e/o diritto inerente il rapporto locatizio intercorso”. Per queste ragioni e in linea con la prassi citata, l’Agenzia sostiene che la somma ricevuta vada considerata come componente positivo nella determinazione del reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione in quanto rimborso di spese inerenti l’esercizio dell’attività professionale svolta.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay