Il rimborso chilometrico per il rider non è imponibile ai fini IRPEF
Chi di noi non ha utilizzato i servizi cosiddetti di food delivery, che prevedono la consegna di alimenti, da parte di corrieri specializzati, tramite l’utilizzo di applicazioni sul cellulare o siti web.
Il modello organizzativo di una società che fa parte di un gruppo attivo nel settore prevede l’assunzione di fattorini ciclisti – comunemente denominati rider – con un contratto di lavoro subordinato. L’attività si svolge attraverso due modelli: uno prevede la presenza di un ufficio o magazzino dove
lavorano il responsabile e i coordinatori e alcuni dei rider ritirano le bici, il vestiario e le scatole per il cibo, mentre l’altro, privo del magazzino, si basa sull’utilizzo da parte del rider del proprio mezzo di trasporto.
Il rimborso chilometrico
L’accordo integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali prevede a favore del rider, che su richiesta aziendale utilizza il proprio veicolo durante il turno per effettuare le consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante o energia, usura e manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.), una indennità a titolo di rimborso chilometrico. Per determinarne l’importo la società, che adotta criteri oggettivi che tengono conto della quota dei costi che la stessa risparmia, in quanto sostenuti dal rider, si basa sulle tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato, che possono essere ciclomotori, biciclette, e-bike (raramente un’automobile).
Il rimborso chilometrico è quantificato sulla base del percorso calcolato tramite Google Maps e non è soggetto a contribuzione previdenziale. I chilometri rimborsati sono quelli calcolati attraverso l’apposita App aziendale (anche per evitare percorsi più lunghi per ottenere un maggior rimborso). Il diritto al rimborso si realizza solo per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione. Gli importi che il fattorino riceve per le consegne sono i seguenti:
0,36 euro per ogni chilometro, se utilizza la propria auto;
0,15 euro per ogni chilometro, se utilizza il proprio scooter;
0,06 euro per ogni chilometro, se utilizza la propria bicicletta/ebike.
La società istante chiede conferma che le somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale durante le consegne non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto non devono essere assoggettate a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
Redditi da lavoro e rimborsi spese
Preliminarmente l’Agenzia delle entrate ricorda che in base al TUIR (articoli 49 e 51) i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, secondo il quale costituiscono reddito “tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, in generale, quindi, anche le somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Nello specifico, in relazione ai rimborsi spese, nella circolare 326/1997 stato affermato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative. Inoltre, la risoluzione 178/2003 ha chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
La risposta 290/2023
Nel caso in questione, sulla base dell’accordo integrativo aziendale, il rimborso chilometrico spetta ai rider che, su richiesta aziendale, utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti. Sul punto la società istante dichiara che tale rimborso “rappresenta un importante risparmio in termini di costo per l’azienda stante la differenza nel ristornare il dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione ecc., rispetto al fatto di farsi carico interamente della spesa per mettere il mezzo a disposizione”. Inoltre, la società ha prodotto uno schema che evidenzia il risparmio, dal quale emerge che, ad esempio: per il mese di ottobre 2022, per il ciclomotore il noleggio sarebbe costato 230 euro, mentre la media del rimborso chilometrico corrisposto è stata di circa 91 euro, mentre per l’ebike il noleggio sarebbe costato 139 euro e la media del rimborso chilometrico corrisposto è stata di circa 23 euro. Sulla base di tali considerazioni, il Fisco ritiene che nel caso prospettato il rimborso chilometrico spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile ai fini IRPEF come reddito di lavoro dipendente per i beneficiari