CASSAZIONE

Il ricorso del contribuente sana la nullità della notificazione dell’atto tributario

Cartella di pagamento irregolare – L’impugnazione salva l’atto – Il ricorso del contribuente ha l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’atto tributario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24408 del 30 novembre 2016, ha ricordato che la notifica irregolare della cartella di pagamento oppure dell’avviso di accertamento è sanata dalla proposizione del ricorso in CTP. L’impugnazione dimostra inequivocabilmente la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e di conseguenza opera la sanatoria – per raggiungimento dello scopo – prevista dall’art. 156 del codice di procedura civile.

La linea d’interpretazione giurisprudenziale sulla materia è piuttosto solida, e limitandoci alle più importanti pronunzie, ritiene che la notificazione dell’atto di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto retroattivo, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto medesimo. La sanatoria si verifica in applicazione dell’art. 160 del codice di procedura civile, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156 prevede che la nullità di una notifica non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, pervenendo a conoscenza del destinatario. La pronuncia in oggetto si riporta a un principio che costituisce un approdo interpretativo oramai da ritenere consolidato nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, come peraltro ricordato dal principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1044/2010, ove è stato anche precisato che l’irritualità della notifica di un atto fiscale non ne determina l’inesistenza. A favore di tale conclusione, ricorda l’ordinanza, opera da un lato la circostanza che “l’avviso di accertamento ha natura di ‘provocatio ad opponendum’, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione”, dall’altro il fatto che l’art. 60 del DPR 600/1973 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di IVA ex art. 56, DPR 633/1972) “richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le ‘norme stabilite dall’articolo 137 cod. proc. civ., e segg.’ così rendendo applicabile l’articolo 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente articolo 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo”.

La linea interpretativa nasce dalla “storica” sentenza 19854/2004, emessa a Sezioni unite, che intervenne a dirimere un lungo contrasto formatosi tra i giudici della Suprema corte e sancì alcuni principi che ancora oggi guidano l’interpretazione dei collegi giudicanti in merito agli effetti dell’impugnazione di un atto tributario la cui notifica sia viziata sotto il profilo della nullità. In particolare, detta pronuncia – sul rilievo che la natura sostanziale dell’atto di accertamento non costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella disciplina tributaria (art. 60, DPR 600/1973) – ha chiarito che la vigenza in ambito fiscale delle regole sulla notificazione fissate dalla norma processuale civilistica comporta l’applicazione, quale necessità logica, anche del regime delle relative nullità e della disciplina sulle sanatorie “che costituisce una sorta di limite alla dichiarazione di nullità, non essendovi alcun principio o ragione sistematica per ritenere che in materia di notificazione di atti di accertamento, pur regolata dal codice di procedura civile, viga un regime diverso”. Successivamente, la riferita regola iuris è stata ribadita da numerose pronunce delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione.

Merita inoltre di essere segnalata, per l’abbondante richiamo di precedenti in termini, la sentenza 5472/2009, nella quale la Cassazione ha affermato che dall’applicazione, per l’avviso di accertamento, delle norme sulle notificazioni dettate per il processo civile, consegue “che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 5/10/2004, 19854, e, conformemente, Cass., 24/11/2004, n. 22197; Cass., 9/6/2005, n. 12153; Cass., 25/11/2005, n. 24962; Cass., 31/10/2006, n. 23469; Cass., 10/3/2008, n. 6347. Cass., 23/04/2008, n. 10477, Cass. 24962/05; Cass 2272/11;. Cass. 12007/11, Cass. 6613/13)”.

Nella odierna trattazione la controversia riguarda una cartella di pagamento destinata a una SRL in liquidazione. L’atto riscossivo è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana sul rilievo della mancata notifica presso la sede sociale. D’altro canto, la CTR ha ritenuto affetta da “inesistenza” la notifica al liquidatore, posto che nella cartella non era indicato né il suo nominativo né l’indirizzo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contrarietà del verdetto impugnato all’art. 156 cod. proc. civ. alla luce di quanto statuito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 19854 del 2004, e cioè che “l’impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo a lui notificato in modo irregolare determina una nullità della notificazione sanabile (e di fatto sanata) mediante impugnazione da parte di chi la nullità dell’atto medesimo l’ha subita”. Il ricorso erariale è stato accolto dagli Ermellini affermando che “… Come rettamente ricordato dall’impugnante, è principio affermato dalle SS.UU. nella citata decisione 19854/04 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (24962/05; 2272/11; 12007/11) – cui il collegio intende dare continuità – che “la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.”. Del resto si è osservato a maggior conforto dell’assunto, la notificazione “non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria” (8374/15)”.

notifica

 

CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 30 novembre 2016, n. 24408

Ritenuto in fatto

  1. L’Agenzia delle Entrate si duole – e ne chiede perciò la cassazione – del pronunciamento adottato dalla CTR Toscana con la sentenza in atti, che ha ritenuto affetta da nullità la cartella di pagamento destinata alla società S.E. s.r.l. ma notificata al liquidatore della medesima, sebbene “non vi fosse traccia in atti della notifica alla sede della società” e la notifica al liquidatore dovesse “considerarsi inesistente” in quanto nella cartella non era indicato il nominativo del medesimo ed il suo indirizzo.

Il mezzo erariale fa leva su due motivi ai quali non ha inteso replicare la parte. Si è invece associato al ricorso il concessionario notificando controricorso seguito da memoria ex art. 378 c.p.c.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Considerato in diritto

2.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente lamenta la contrarietà dell’impugnata decisione all’art. 156 c.p.c. alla luce di quanto statuito al riguardo da SS.UU. 19854/04, dai cui principi conseguiva che “l’impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo a lui notificato in modo irregolare determina una nullità della notificazione sanabile (e di fatto sanata) mediante impugnazione da parte di chi la nullità dell’atto medesimo l’ha subita”.

2.2. Il motivo è fondato ed esso assorbe il secondo motivo di ricorso a mezzo del quale si era inteso far valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. in cui era incorso il decidente d’appello nel dichiarare l’inesistenza della notificazione in persona del liquidatore.

Come rettamente ricordato dall’impugnante, è principio affermato dalle SS.UU. nella citata decisione 19854/04 e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (24962/05; 2272/11; 12007/11) – cui il collegio intende dare continuità – che “la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.”. Del resto si è osservato a maggior conforto dell’assunto, la notificazione “non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria” (8374/15).

2.3. Errato è dunque il contrario convincimento espresso dal giudice d’appello, che ha ascritto rilevanza dirimente, ai fini della validità dell’atto impugnato, ad una circostanza ordinariamente inconferente nel caso in cui il destinatario di esso ne abbia avuto conoscenza e abbia in ragione di ciò potuto esercitare le proprie prerogative difensive impugnandolo e chiedendone come qui l’annullamento.

  1. Accolto perciò il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza va debitamente cassata con rinvio avanti alla CTR Toscana a mente dell’art. 383, comma primo, c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Toscana che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay