ECONOMIA EUROPA FISCALITA

Il regime forfetario non si applica ai residenti in Paesi extra Ue

Con istanza di interpello una signora dichiara di essere residente all’estero e di svolgere la professione di avvocato in Italia, in merito alla quale asserisce di non avere dipendenti, di non essere soggetta a regimi fiscali

speciali, di non detenere partecipazioni societarie e di avere un reddito complessivo annuo inferiore alla soglia di 65.000 euro. Inoltre, afferma di essere iscritta dal primo gennaio 2020 all’Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’Unione europea e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

La contribuente intende avvalersi del regime agevolativo forfettario, introdotto dalla legge 192/2014, di recente modificato dalla legge 160/2019.

Il dubbio interpretativo prospettato riguarda l’applicabilità nei suoi confronti del regime in quanto non è residente in Italia, in particolare in merito all’applicabilità nei suoi confronti della causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera b) della citata legge 190/2014.

L’istante ritiene di poter accedere al regime forfettario pur non essendo residente in Italia, sostenendo di possedere entrambi i requisiti richiesti per l’accesso dei soggetti non residenti al regime agevolativo:

– la residenza estera in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno aderente allo Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni;

– la produzione nel territorio dello Stato italiano di almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Il tutto, grazie alla deroga relativa alla causa ostativa presente nella norma citata.

Le modifiche nel tempo

Con la Risposta 119 del 24 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce alcuni requisiti e ribadisce chiarimenti già forniti in materia.

Ripercorrendo l’iter della norma ricorda come la legge 190, che ha introdotto il regime fiscale agevolato per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, sia stata successivamente modificata, con portata estensiva, dalla legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e, da ultimo, dalla legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Le cause ostative

Sono state inoltre previste alcune cause ostative all’applicazione del regime forfetario; riguardo il quesito posto dall’istante, in particolare, assume rilevanza quanto previsto dalla lettera b) del comma 57 dell’art. 1 della legge citata, in base al quale non possono avvalersi del regime in questione i soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono in Italia – in qualità di Stato fonte – almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

In relazione al primo requisito (residenza in uno Stato dello SEE), l’Agenzia ricorda che l’acronimo SEE indica l’area geografica corrispondente agli Stati dell’EFTA aderenti all’omonimo accordo con l’Unione europea, firmato il 2 maggio 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994: si tratta, in particolare, di Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

L’acronimo EFTA, invece, indica l’Associazione europea di libero scambio (European Free Trade Association).

Lo Stato di residenza dell’avvocatessa, pur appartenendo all’EFTA, a differenza degli altri Stati membri, non fa parte dello SEE, non avendo sottoscritto il relativo accordo.

La residenza extra Ue

Per le ragioni sopra esposte, dunque, secondo le Entrate la contribuente non può applicare il regime forfettario finché perdura la sua residenza in un Paese extra Ue, fermo restando, in ogni caso, la produzione di reddito in Italia in misura prevalente rispetto a quello complessivamente prodotto.

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