Il regime degli impatriati per contrastare la fuga di cervelli
Il Centro studi di Confindustria rende noto che dal 2008 al 2015 oltre 500.000 Italiani hanno spostato la residenza all’estero e di questi circa 260.000 erano di età compresa tra i 15 e i 39 anni (il 51% del totale degli emigrati).
Molti giovani ricercatori si sono fatti onore per gli importanti risultati raggiunti nel campo della tecnologia, della medicina e delle scienze, passando per la tecnologia. Ma non è solo straziante veder andare via i cervelli italiani, ha anche un costo non da poco.
Dal rapporto emerge che le ragioni vanno ricercate nell’insufficiente livello dell’occupazione giovanile che sta causando gravi ricadute nel tessuto sociale ed economico del Paese in termini di impoverimento: la crisi dell’occupazione spinge i giovani a cercare fortuna (spesso trovandola) oltrefrontiera, con una perdita stimata di capitale umano in un punto di Pil all’anno, pari a circa 14 miliardi di euro: “Un doppio spreco per il Paese, che si traduce in abbassamento del potenziale di crescita, vanifica in parte il potenziale delle riforme strutturali faticosamente realizzate”.
Il decreto del Mef
Le regole attuative del cosiddetto “decreto internazionalizzazione” (D.lgs. 147/2015) sono contenute nel decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che specifica i requisiti per le agevolazioni fiscali consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% – 50% a partire dall’anno di imposta 2017 – del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, che trovano applicazione, a partire dall’anno 2016 e per i successivi 4 anni, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
- i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dai decreti legislativi n. 108/2012 e n. 206/2007.
Sono inoltre destinatari delle stesse agevolazioni:
- i cittadini dell’Unione europea in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
La circolare 17/E
Per tentare di porre rimedio a questa situazione il sistema fiscale italiano, per favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, prevede una serie di misure agevolative, alcune già in vigore da diversi anni e altre recenti, volte ad attirare risorse umane in Italia.
Attualmente sono vigenti misure indirizzate ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali sono previste una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia e misure agevolative per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero.
In tale panorama si inseriscono le misure introdotte dalla legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), che agisce potenziando l’efficacia delle norme esistenti e introducendo nuove agevolazioni e i chiarimenti interpretativi sono contenuti nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (“Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia”), che illustra tutti i dettagli relativi alle novità introdotte nel regime, in particolare per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati.
Questa la situazione a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017:
- a) sono diventati permanenti gli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero (art. 44, Dl n. 78/2010);
- b) estensione del regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati” (laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione – art. 16 del decreto internazionalizzazione), anche ai lavoratori autonomi, con ulteriore aumento della misura dell’agevolazione;
- c) introduzione dell’art. 24-bis), DPR n. 917/1986, TUIR (“Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”).
Nella Parte I la circolare 17/E illustra l’elemento comune a tutte le misure agevolative, costituito dal trasferimento della residenza in Italia dei soggetti beneficiari, mentre nelle parti successive sono spiegati i singoli regimi agevolativi. In particolare, la Parte II fornisce chiarimenti sulle norme che agevolano i redditi prodotti in Italia da docenti e ricercatori (art. 44, Dl 78/2010), da soggetti impatriati. Per ognuna di queste categorie sono previsti specifici presupposti soggettivi la cui osservanza determina una riduzione percentuale del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. È tuttora vigente, inoltre, seppure in via di esaurimento, il regime di favore previsto dalla legge n. 238/2010, rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori rientrati in Italia (i cosiddetti “contro-esodati”), coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, sono ritornati entro il 31 dicembre 2015, ai quali è riconosciuto il diritto di optare per l’applicazione del regime degli impatriati.
La Parte III contiene i chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti (art. 24-bis del TUIR), un regime fiscale “fortemente innovativo, presente nella normativa tributaria di altri Paesi europei”, ispirata da analoghe agevolazioni sperimentate con successo in questi anni in Francia, Spagna, Belgio, Irlanda, Portogallo e Regno Unito. In base al comma 1 del citato art. 24-bis), le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi realizzati all’estero, stabilita forfetariamente nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione: Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, che sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. Tale imposta sostitutiva si applica sui redditi prodotti in tutti i Paesi esteri o solo in alcuni, a seconda della scelta operata dal soggetto che esercita l’opzione, che è subordinata a specifiche condizioni, sia soggettive che oggettive.
La Parte IV, infine, illustra le disposizioni che prevedono l’alternatività tra le varie misure agevolative, che non sono cumulabili tra loro.
Nella circolare viene chiarito che il regime agevolativo è riservato anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana (anche se successivo a quello in cui hanno cominciato a svolgere l’attività lavorativa). Può rientrare nella tassazione ridotta anche chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.
A partire dal 2017 il beneficio è esteso anche al lavoratore autonomo che acquisisce la residenza in Italia e accede al beneficio ai sensi del comma 1 dell’art. 16 (esempio: non laureato o proveniente da un Paese con il quale non è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo per lo scambio di informazioni) in possesso unicamente dei seguenti requisiti:
- non deve essere stato residente nel territorio dello Stato nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- deve impegnarsi a rimanere in Italia per almeno 2 anni e svolgervi l’attività lavorativa in modo prevalente.
È inoltre prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Mai come in questo caso può risultare appropriato citare la frase di un verso dell’ode “Il 5 maggio”, e quindi Alessandro Manzoni, con la fatidica domanda: “Ma fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”, nel senso che solo alla fine del quadriennio interessato si potrà conoscere la validità o meno delle misure adottate e l’entità del successo dell’iniziativa.