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Il processo tributario è telematico in altre sei Regioni

Il Dipartimento delle Finanze, con un comunicato del 13 luglio 2016 informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio – Serie Generale n. 161 – il decreto 30 giugno 2016 del Direttore Generale delle Finanze che estende le modalità telematiche (e le relative regole tecniche) del processo tributario in altre sei regioni, mentre dal 1° dicembre 2015 il PTT è una realtà per le Commissioni tributarie presenti in Toscana e Umbria.

già operativo in Toscana e Umbria.

Per quanto concerne l’entrata in vigore, il PTT sarà attivabile per gli atti processuali e i ricorsi notificati a partire dal:

  • 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti in Abruzzo e Molise;
  • 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti in Piemonte e Liguria;
  • 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti in Emilia-Romagna e Veneto.

Si potrà accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) per il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali attraverso il portale della Giustizia tributaria (“www.giustiziatributaria.gov.it”).

 

Il SIGIT

Il decreto del MEF n. 163/2013, che introduce il Regolamento con la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, all’art. 3 sancisce che il SIGIT assicura l’individuazione della Commissione tributaria adita, del procedimento giurisdizionale tributario attivato e del soggetto abilitato, oltre alla trasmissione e ricezione di atti e documenti alla e da parte della Commissione tributaria competente, il rilascio delle attestazioni concernenti tali attività e la formazione del fascicolo informatico. Possono accedere al SIGIT soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori (artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 546/1992), il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti indicati nell’art. 7 del medesimo decreto legislativo. Le parti, i loro procuratori e difensori, i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

L’importante innovazione”, si legge nel sito della Giustizia tributaria, “si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino”. Una volta effettuato il deposito tramite il PTT contribuenti, professionisti ed enti impositori registrati, tramite il servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dall’ufficio il fascicolo processuale informatico e i relativi atti.

Con la Circolare n. 2/DF dell’11 maggio 2016 sono state fornite le linee guida che danno spiegazioni sul SIGIT d indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo dei servizi del PTT.

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La registrazione

I semplici cittadini e i professionisti che intendono registrarsi al processo tributario telematico devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) e di una firma digitale valida.

Per quanto riguarda, invece, la registrazione per Agenzie fiscali, Camere di commercio, Enti della riscossione ed Enti locali, ciascun organismo individua tra i propri dipendenti gli utenti da abilitare, dopo una richiesta di autorizzazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, Direzione Sistema Informativo della Fiscalità. Gli utenti degli Enti locali e territoriali potranno rivolgersi all’Amministratore locale, ove tale figura sia presente, mentre per gli Enti che ne sono sprovvisti si deve presentare la documentazione indicata nelle istruzioni.

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