IL PATENT BOX
Parte Prima
Il Patent Box è stato di recente introdotto in Italia [art. 1, commi 37 – 43 della Legge 23 dicembre 2014 nr 190, modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact) convertito in legge con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33] con una serie di norme riguardanti un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per l’utilizzo di beni immateriali.
Infatti, preso atto della presenza da tempo di analoghi regimi agevolativi negli altri paesi europei (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) e della crescente centralità dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto, l’applicazione di questo regime si prefigge di incentivare la loro collocazione sul territorio italiano e il loro mantenimento nel nostro paese, oltrechè promuovere gli investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo (R&S)
E’ bene sottolineare che Il Patent box è ispirato da intenti orientati con prevalenza alla politica economica e industriale rispetto a quella fiscale perché a differenza di altre agevolazioni – che si limitano a incentivare solo l’avvio e lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo – in questo caso sono rilevanti e vengono premiati i risultati.
Attualmente, può essere applicato a:
– Software protetti dal diritto d’autore;
– Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;
– Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;
– Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;
– Disegni e modelli;
– Modelli di utilità;
– Know how aziendale;
– Marchi di impresa, sia già registrati che in corso di registrazione.
Sono esclusi i “nomi a dominio” e le liste clienti, le liste fornitori e tutte le liste di nominativi contenenti informazioni che possono essere utilizzate in chiave di direct marketing.
L’opzione è disponibile per coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico delle opere di ingegno precedentemente citate, siano essi contribuenti italiani ovvero stranieri. È però necessario che i secondi (i) abbiano un reddito di impresa imputabile a un’organizzazione che risiede in Italia, (ii) siano residenti in uno Stato che ha un accordo contro la doppia imposizione fiscale con l’Italia e (iii) sia effettivo lo scambio di informazioni.
Non sono rilevanti per l’applicazione del beneficio le dimensioni dell’azienda, la sua forma giuridica o l’entità del suo fatturato, anche se possono usufruirne i seguenti titolari di reddito d’impresa: Ditte individuali; Società per azioni e in accomandita per azioni, SRL, società di mutua assicurazione e società cooperative, che siano residenti in Italia; Enti pubblici e privati commerciali, residenti in Italia; Enti non commerciali (solo per quanto riguarda il reddito di impresa); Società in nome collettivo e in accomandita semplice; Società non residenti, ma in presenza delle condizioni sopra indicate.
Non hanno invece accesso ai vantaggi offerti dal Patent Box le società in fallimento e quelle in liquidazione coatta; le società di grandi dimensioni che si trovano in amministrazione straordinaria (a meno che tale procedura non sia finalizzata alla continuazione dell’attività) ed i lavoratori autonomi e i soggetti che determinano il reddito d’impresa con metodologie forfettarie.
Entriamo ora nei dettagli conoscitivi per accedere ai benefici fiscali
Il requisito fondamentale per essere ammessi al bonus fiscale è lo svolgimento di un’attività di ricerca o sviluppo (definita substantial activity per garantire che il soggetto beneficiario svolga un’attività materiale e rilevante) che produca o implementi i beni immateriali sia in modo diretto, sia tramite dei contratti di ricerca stipulati con altre società; università; enti di ricerca ovvero altri organismi equiparati.
In particolare, il perimetro della agevolazione R&S è molto ampio e riguarda:
- la ricerca fondamentale, intesa come l’insieme dei lavori sperimentali e teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nella ricerca applicata e nel design;
- la ricerca applicata, che ha come scopo quello di sviluppare nuovi prodotti, processi, servizi, oppure di migliorare quelli già esistenti, appartenenti al mondo della scienza e della tecnica;
- il Design, ossia tutte le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, sia per quanto riguarda il loro aspetto esteriore, sia per ogni loro singola parte. E’ compreso anche lo sviluppo dei marchi;
- l’ideazione e lo sviluppo dei software protetti da copyright;
- tutto quell’insieme di ricerche preventive, ricerche di mercato e test, compresi quelli svolti per adottare sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il loro rinnovo e protezione, le attività volte a prevenire e combattere la contraffazione, la contrattualistica;
- la presentazione, la promozione e le attività di comunicazione rivolte ad accrescere la rinomanza dei marchi
E’ utile inoltre rammentare la distinzione in dettaglio di quelle che sono considerate attività di ricerca e sviluppo.
Rientrano nella definizione:
- l’acquisizione di nuove conoscenze volte alla creazione di piani, progetti e disegni per nuovi prodotti, servizi o processi, che solitamente in seguito a questo vengono modificati o migliorati;
- la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi;
- tutto l’insieme dei lavori sperimentali e teorici che hanno come scopo l’acquisizione di nuove conoscenze, anche se non sono poi seguite da applicazioni pratiche;
- la ricerca pianificata necessaria per la ricerca industriale, finalizzata alla creazione di nuovi prodotti, processi, servizi, componenti di sistemi complessi;
- le ricerche preventive, i test, le ricerche di mercato e studi analoghi, compresi quelli rivolti alla creazione di sistemi anticontraffazione. Sono comprese nell’agevolazione le consulenze utili alla brevettazione, gli studi di fattibilità, le due diligence, studi e interventi che consentano la distinzione tra un prodotto autentico e uno contraffatto.
- le attività di promozione e comunicazione che hanno come obiettivo l’aumento del carattere distintivo e della rinomanza dei marchi interessati. In questo gruppo rientrano anche le attività pubblicitarie e quelle fieristiche.
Non vengono, invece, considerate attività di ricerca e sviluppo tutte le modifiche apportate alle linee di produzione, ai processi di fabbricazione, ai servizi già esistenti e a tutte le operazioni già in corso. Questo anche nel caso in cui tali modifiche abbiano comportato dei miglioramenti in tali entità.
In ordine poi alle regole per la quantificazione del beneficio fiscale deve essere sottolineato che sono escluse dal conteggio del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni, a patto sia reinvestito, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla loro cessione: questo deve avvenire prima della chiusura del secondo periodo di imposta, successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.
Le caratteristiche per poter accedere al Patent Box sono, quindi, (a) il possesso dei diritti per lo sfruttamento economico dei beni immateriali interessati dalla normativa; (b) l’utilizzazione di tali beni immateriali per la prestazione di servizi o per la vendita di prodotti; (c) lo svolgimento, nel tempo, delle attività volte allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali.
In pratica la sua applicazione prevede una detassazione progressiva, strutturata nel modo che segue: 30% nel 2015; 40% nel 2016; 50% nel 2017.
La validità dell’agevolazione ha inizio dal periodo di imposta immediatamente successivo al 31 dicembre 2014, per una durata di cinque anni: più esattamente, vale per cinque periodi di imposta, ossia quello nel quale è comunicata l’opzione e i successivi quattro.
Può essere inoltre rinnovata per un periodo di pari durata ed è irrevocabile.
Per stabilire a quanto ammonta esattamente l’agevolazione, occorre determinare la quota di reddito che deriva dal bene immateriale e, quindi, stabilire quale percentuale di tale reddito sia agevolabile.
La determinazione del reddito si basa sulla distinzione tra le due diverse modalità di utilizzo del bene, ossia quello diretto e quello indiretto
E’ ora necessaria una puntualizzazione sul cd “investment Compact” (il citato DL 3/2015), un pacchetto di misure entrato in vigore dal 21 gennaio 2015, contenenti una serie di norme riguardanti il credito, gli investimenti, i conti correnti e la riforma delle banche popolari.
In riferimento al Patent Box ha stabilito che le spese di ricerca e sviluppo, intendendo come tali quelle interne, quelle assegnate in outsourcing a terzi e quelle sostenute per l’acquisto da terze parti dei beni immateriali, vengano considerate in modo integrale nel calcolo del rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo e i costi complessivi precedentemente descritti.
Per quello che riguarda i costi di outsourcing che derivano, invece, dal rapporto con i soggetti che appartengono allo stesso gruppo, vengono considerati per un massimo del 30% dei costi considerati integralmente, precedentemente descritti.
Proseguendo nell’esame delle condizioni, analizziamo il “reddito agevolabile” cioè il reddito che deriva da quello generato dal bene intangibile, moltiplicato per il rapporto tra le spese qualificate di ricerca e sviluppo e i costi complessivi dell’intangibile.
Le spese qualificate sono quelle relative alla ricerca e allo sviluppo, riferibili ad attività svolte direttamente; in outsourcing tramite le Università, gli Enti di Ricerca ed organismi di pari livello; da società che non appartengano allo stesso gruppo, comprendendo in tale categoria anche le start up innovative.
Sono considerate spese qualificate anche quelle riguardanti: lo sviluppo di marchi; i sistemi anticontraffazione; la protezione diritti di proprietà intellettuali
Per costi complessivi si intende la somma delle spese qualificate, dei costi di acquisizione dei beni immateriali e delle spese di ricerca fatturate dalle parti correlate.
Per quanto riguarda le tempistiche, va ricordato che per i primi 3 periodi a partire dall’anno 2015, sono considerate spese qualificate di ricerca quelle sostenute nel periodo di imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi e nei 3 periodi antecedenti, che devono essere determinate per via aggregata. Non occorre quindi indicare separatamente bene per bene.
A partire dal 2018, invece, il reddito agevolabile verrà definito per ciascun bene immateriale: questa differenziazione fatta in base all’anno ha un preciso obiettivo: quello di dare il tempo alle organizzazioni aziendali interne di procurarsi dei sistemi adeguati volti ad individuare e documentare i vari costi e i ricavi.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 7 aprile 2016 n.11/E nella quale, in particolare, ha indicato tutti i passaggi da effettuare per il calcolo dell’agevolazione.
Appare chiaro, dopo aver analizzato le principali caratteristiche del Patent Box, come la sua applicazione sia prima di tutto un’opportunità per le imprese per aggiornare e razionalizzare le loro strategie di Ricerca e Sviluppo, ancora prima che un’occasione per usufruire del risparmio fiscale.
Si tratta in sostanza di un incentivo per investire nell’innovazione riguardante i prodotti e i processi, nei beni immateriali che da essi derivano e nei programmi di licensing.
Il Patent Box fornisce anche occasione per verificare quali beni immateriali sono disponibili all’interno di ogni impresa e per valutare quale sia la loro redditività: in questo modo sarà possibile verificare l’efficienza di tali beni intangibili all’interno dei propri processi, sia da un punto di vista industriale che da un punto di vista commerciale.
Nel medio-lungo periodo il Patent Box sarà anche utile per incrementare la tutela del Made in Italy, permettendo importanti passi avanti nella lotta alla contraffazione in qualunque settore.
(Segue sul prossimo numero della rivista)
Per ulteriori approfondimenti normativi cfr
- Provvedimento 27 giugno 2016 Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1°dicembre 2015 e del 23 marzo 2016;
- Provvedimento 6 maggio 2016 nr 67014- Agenzia delle Entrate – Disposizioni concernenti l’attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali disciplinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.
· Circolare n. 11/E del 07 aprile 2016 – Chiarimenti in tema di Patent Box – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 – La circolare n° 11 è stata sostituita il 22 aprile 2016 in quanto la versione precedente conteneva un refuso (a pagina 41 veniva indicato il termine di 180 giorni e non quello corretto di 150)
- Provvedimento del 23 marzo 2016 – Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015
- Provvedimento del 1° dicembre 2015 – Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Provvedimento del 10 novembre 2015 –– Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali” (Pubblicato il 10 novembre 2015)
- Circolare n. 36/E del 01 dicembre 2015 Primi chiarimenti in tema di Patent Box – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2015
- Decreto Interministeriale 30 luglio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
- Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – (Legge di stabilità)