CASSAZIONE

Il modello 770 non attiva la confisca

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 41842 del 19 ottobre 2015 ha ribadito, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 10561/2014, che in caso di mancato versamento dei contributi non è consentito il sequestro finalizzato alla confisca di una somma equivalente all’imposta evasa, desumendolo solo dal modello 770.

Per la Suprema corte, che ha accolto le motivazioni del contribuente, quindi, prima di aggredire il patrimonio del rappresentante legale è necessario escutere quello dell’azienda.

In primo luogo gli Ermellini hanno esposto, fra l’altro, i limiti dell’azione dell’istituto, sostenendo che nei casi di confisca obbligatoria, come quello di specie, è necessario che il giudice individui il profitto del reato che va rapportato al risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni e alla altre somme eventualmente dovute.

“È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”.

Si legge nella chiara motivazione che: “…”È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”. “Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona soldi-bloccatigiuridica qualora non sia stato repericome-ottenere-un-bene-confiscato_1eaa4316c2c82ab59a5ed9b093a933cdto il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio”. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”…” Va quindi, Innanzitutto, ricercato il profitto del reato (per procedere, così come imposto dall’art. 322 ter cod.pen., al sequestro dello stesso ai fini della confisca “diretta”) che sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica (per ripristinare l’ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l’ente, ad obiettivo vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante” – cfr. Sez. Un. n. 10561/2104 cit.), oppure, in mancanza, presso gli organi della persona giuridica stessa. Soltanto ove non sia possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, il rappresentante legale o altro soggetto non estraneo al reato, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica (per reati da loro commessi) e della stessa persona giuridica quando questa costituisca uno schermo fittizio”.
A cura di Redazione
Fonte: www.italiaoggi.it, www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com,www.tcnotiziario.it

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