ECONOMIA

Il “decreto terremoto” e le misure di sostegno al reddito

Il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno sottoscritto la Convenzione prevista dall’art. 45 del decreto legge 189/2016, modificato dalla legge 229/2016, per il sostegno al reddito che permetterà di erogare fino a 4 mesi di sussidi a lavoratori dipendenti, autonomi, titolari di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e collaboratori coordinati e continuativi. I destinatari sono i lavoratori delle zone colpite dai terremoti del 24 agosto e 26 ottobre 2016 che hanno dovuto interrompere l’attività le Regioni interessate sono l’Abruzzo, il Lazio, l’Umbria e le Marche.

L’indennizzo verrà erogato entro un limite di spesa di 134,8 milioni di euro, una tantum, per un importo pari a 5.000 euro, in conformità con la normativa europea e italiana in materia di aiuti di Stato: tale indennizzo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.

 

I destinatari

In particolare, i beneficiari sono:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa. Se impossibilitati solo in parte, l’indennità erogata dovrà essere rapportata alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa;
  • i dipendenti di aziende o soggetti diversi dalle imprese attivi in uno dei Comuni coinvolti e per i quali non sono applicabili le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
  • i professionisti di studi associati, equiparati dalla Convenzione alle società di persone;
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciali;
  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, costretti a sospendere la propria attività a causa del sisma e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti dai due eventi naturali. Il criterio di esclusività o prevalenza è valido anche quando deriva dalla somma delle attività svolte in diversi Comuni coinvolti. L’indennità deve essere riconosciuta a favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui lo stesso è titolare. Lo stesso dicasi per i professionisti;
  • i soci lavoratori di società di persone e di società a responsabilità limitata, comunque rientranti nella categoria dei lavoratori autonomi, sempre però in presenza dell’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti o artigiani;
  • i collaboratori familiari di un’impresa familiare (art. 230-bis, codice civile), quando è riconoscibile un rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione coordinata e continuativa ed è possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali all’INPS a seguito dell’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.

Sono esclusi i soci lavoratori delle società di capitali, poiché in questo caso è titolare dell’impresa la società.

 

Il decreto terremoto

Il DL n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, ha previsto l’esenzione fiscale per il 2017-2018 alle imprese operanti nei 134 Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma, contributi a fondo perduto e sussidi ai lavoratori, misure che sono andate ad aggiungersi a quelle già previste dalla Legge di Stabilità, fra le quali la creazione di una zona franca fiscale per le aziende dei 134 Comuni colpiti dal sisma con esenzioni IRPEF, IRES, IRAP, IMU e TASI.

Il Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2017 ha approvato un nuovo decreto con l’obiettivo dichiarato di favorire la ricostruzione del tessuto economico.

Fra le misure approvate in favore di 67.000 imprese iscritte alle Camere di Commercio delle zone terremotate, solo se già residenti, l’esenzione fiscale IRPEF, IRES e IRAP nei 134 Comuni colpiti dal terremoto per il biennio 2017-2018. L’esenzione IRPEF e IRES è fino a un imponibile di 100.000 euro, l’IRAP non si paga fino a 300.000 euro; inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2018, non si pagano IMU e TASI. In materia fiscale, inoltre, prorogata fino al 30 novembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari; di conseguenza, vengono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all’Inps, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori.

Per le aziende di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche nelle quali i danni del terremoto hanno causato una riduzione della capacità produttiva, è stato disposto un nuovo stanziamento di 80 milioni di euro a fondo perduto. Per i lavoratori è stato prorogato il sussidio per mancata attività fino al 31 dicembre 2017, mentre fino al 30 settembre i compensi erogati saranno esentasse.

Stanziamento di 41 milioni di euro per la concessione della misura nazionale di contrasto alla povertà (Sia) al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

Il decreto prevede inoltre che Regioni, Province e Comuni possano effettuare nuove assunzioni e stipulare collaborazioni per gli “Uffici speciali per la ricostruzione“. Una cura particolare è dedicata alle procedure per la ricostruzione: appalti e affidamenti più semplici e veloci, in accordo con l’Anac e nuove risorse per la Protezione civile.

Tra i provvedimenti a favore delle imprese contenuti nel Dl 189/2016 troviamo un accesso privilegiato al Fondo di Garanzia PMI fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa, con copertura all’80% (garanzia diretta) o al 90% (garanzia indiretta), finanziamenti agevolati differenziati per tipo di azienda e settore di attività e fondi all’Inail per mettere in sicurezza le strutture produttive.

Inoltre: anticipo delle risorse, nel limite di 300 milioni, per intervenire immediatamente nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, deroga sui giorni di frequenza minima scolastica (con le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici che dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2018) e misure ad hoc per consentire la riapertura al pubblico delle chiese. La destinazione degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, dovranno andare alle popolazioni colpite dagli eventi sismici. La quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, destinata ai beni culturali e relativa agli anni dal 2017 al 2026, potrà essere destinata agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali.

 

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