FISCALITA LEGGE

Il decreto Fisco-lavoro è legge, le nuove disposizioni

Entrano in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 dello scorso 20 dicembre, della legge di conversione n. 215/2021, le nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 146/2021, denominato decreto Fisco-lavoro.

Le novità sono numerose, e vanno dall’estensione a 180 giorni (erano 150) della scadenza di versamento per le cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 al giro di vite sull’IMU per le prime case, dalla proroga del termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata alle novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dall’impugnabilità degli estratti di ruolo all’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Le novità in materia fiscale

Tra le diverse novità fiscali segnaliamo:

– il prolungamento a 180 giorni (originariamente erano 150) del termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;

– nella dichiarazione precompilata non si effettua il controllo formale sui dati forniti da soggetti terzi che non risultino modificati; nel caso di modifiche apportate su quelle stesse informazioni, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale dei documenti che hanno determinato la modifica;

– la inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo (il documento informatico con gli elementi del ruolo reso esecutivo trasferiti nella cartella di pagamento)

– i nuovi limiti all’impugnazione dei ruoli e delle cartelle invalidamente notificati. E’ previsto che ruolo e cartella di pagamento sono impugnabili per vizi di notifica soltanto nel caso che il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione può derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;

– la rimessione in termini, per la rottamazione-ter, il saldo e stralcio delle cartelle e la rottamazione delle risorse proprie UE, per quanti non hanno adempiuto al versamento delle rate scadute nel 2020 e di quelle che andavano pagate nel 2021. I versamenti, però, devono essere stati effettuati entro il 9 dicembre 2021, con una tolleranza di 5 giorni dalla scadenza, per cui l’eventuale ritardato pagamento oltre il 9 dicembre, effettuato entro il 14 dicembre 2021, conserva l’efficacia della definizione agevolata;

– il differimento al 1° gennaio 2023 dell’obbligo, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Questi operatori devono quindi continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le modalità ordinarie;

– la conferma della proroga di un anno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie alle persone;

– nuova versione per il regime agevolato dei beni immateriali patent box, con una maxi deduzione del 90% per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai titolari di reddito d’impresa residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L’agevolazione si applica ai costi sostenuti per beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, tra i quali rientrano software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, ecc.;

– rinvio di un anno, dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022, degli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri per i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico;

– la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 della scadenza per il pagamento senza sanzioni e interessi dell’IRAP non versata per l’errata applicazione delle previsioni di esonero (art. 24, D.L. 34/2020) in base alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework sugli aiuti di Stato;

– la proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 dell’abolizione dell’esterometro (art. 5, comma 14-ter);

– la possibilità per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che hanno conseguito ricavi annuali non superiori a 65.000 euro, di applicare ai soli fini IVA il regime forfetario.

L’IVA

La legge di conversione introduce numerose modifiche anche in materia di IVA, tra le quali:

– il passaggio per alcuni enti associativi (associazioni sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale, ecc.), in presenza di determinati condizioni, da un regime di esclusione IVA a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti ai propri soci;

– ammesse tra le operazioni non imponibili le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto europeo, per contrastare l’emergenza sanitaria, fatta eccezione per i beni o servizi sono ulteriormente ceduti a titolo oneroso;

– esclusi dal regime di non imponibilità IVA i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

Novità IMU Novità con giro di vite sull’IMU per l’abitazione principale: l’esenzione per la prima casa, nei casi di componenti del nucleo familiare che abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in appartamenti diversi, è attribuita a una sola casa, sia se i due immobili sono ubicati nello stesso Comune sia se, invece, in due diversi Comuni. La disposizione non e retroattiva.

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