ECONOMIA

Il decreto del Mef istituisce l’anagrafe delle valute virtuali

Al fine di censire e comprendere nei sui vari aspetti il fenomeno delle valute virtuali in Italia, nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia sull’anagrafe delle criptovalute, che prevede, per i prestatori di servizi interessati, l’obbligo di iscrizione nel registro pubblico informatizzato della valuta tenuto

dall’Organismo agenti e mediatori (OAM), l’ente che gestisce gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il decreto indica le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale, assolvendo in tal modo agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali.

Un altro obiettivo di questa iniziativa che, di fatto, costituisce la nuova anagrafe delle criptovalute, è realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, partendo intanto dal numero di quanti operano nel settore.

Nel decreto, che descrive le forme di cooperazione tra il Mef, la Guardia di finanza e altre forze di polizia nei casi di controlli e accertamenti, viene inoltre definita valuta virtuale (o criptovalutai “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

I prestatori di servizi

Il decreto definisce prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale – in gergo tecnico exchangers e gestori di crypto wallet – ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale e anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da oppure in valute di corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, e anche i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute;

Si definisce prestatore di servizi di portafoglio digitale ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale e anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

La comunicazione all’OAM

La comunicazione all’OAM è la condizione fondamentale per l’esercizio dell’attività degli operatori in Italia e va effettuata entro 60 giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (art. 17-bis, comma 8-bis del D.lgs. 141/2010), che deve essere resa operativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto: tale sezione sarà comunque operativa entro il 18 maggio (lo rende noto l’OAM). Poiché l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro, in caso di mancato rispetto della scadenza per la comunicazione o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

La comunicazione, che deve essere effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata (previa registrazione) del portale dell’Organismo, deve contenere:

a) per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita; cittadinanza e codice fiscale; estremi del documento di identificazione; residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza; indirizzo di posta elettronica certificata; tipologia di attività svolta /prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione sociale e natura giuridica del soggetto; codice fiscale/partita IVA; sede legale e, se diversa, sede amministrativa; per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione in Italia; cognome, nome, luogo data di nascita, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; indirizzo di posta elettronica certificata; tipologia di attività svolta; modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L’OAM, verificata regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, dispone o nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

L’Organismo trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione semestrale con i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, compresi quelli relativi alla tipologia di servizi svolti e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività.

Trasmissione delle informazioni da parte degli operatori

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale trasmettono all’OAM in via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano, indicando i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva per ogni singolo cliente. La trasmissione dei dati avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, e l’Organismo conserva tali dati per un periodo di 10 anni, assicurando idonei sistemi di salvataggio, sicurezza e recupero dei dati stessi.

La cooperazione

Per le finalità di cooperazione previste dal citato D.lgs. 141/2010, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le altre forze di polizia possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni relative ai prestatori di servizi, compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata con le modalità e nei termini stabiliti, accertando e contestando eventuali violazioni con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 689/1981.

Il tutto mentre negli Stati uniti l’Fbi sta allestendo un’unità dedicata al monitoraggio e al sequestro di criptovalute illecite, denominato Virtual Asset Exploitation Unit, che si occuperà del tracciamento e del sequestro della valuta virtuale utilizzata nei crimini.

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