FISCALITA

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’art. 120 del decreto legge 34/2020 (decreto rilancio), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 77/2020, ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro,

relative agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, destinato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (allegato 1 del decreto rilancio).

Gli interventi agevolabili

Le spese per le quali spetta il bonus sono divise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

I primi sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus, tra i quali rientrano:

– gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e per acquistare arredi di sicurezza, compresi quelli funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività;

– gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza, i cosiddetti “arredi di sicurezza”.

Gli investimenti agevolabili

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, come quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie a svolgere l’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (i termoscanner).

Nel caso degli investimenti il bonus è utilizzabile:

– esclusivamente in compensazione utilizzando il mod. F24)

oppure, in alternativa,

– cedendolo anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti comprese banchr e altri intermediari finanziari (con facoltà di successiva cessione del credito).

L’interpello

Una società che gestisce un quartiere fieristico, dopo aver richiamato la circolare n. 20/2020 con la quale 1’Agenzia delle entrate ha illustrato le modalità applicative del credito d’imposta, ritiene di poterne beneficiare in quanto la propria attività è caratterizzata dal codice Ateco 82.30.00 –  organizzazione di convegni e fiere – compreso nell’allegato 1 del citato decreto rilancio. Riguardo poi all’ambito oggettivo, riferisce che, nell’ambito delle misure per prevenire la diffusione del virus e, in particolare, per assicurare sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, favorire il distanziamento e garantire un afflusso sicuro agli utenti, ha in programma di effettuare i seguenti interventi, in parte già in corso di esecuzione:

1) la realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato mediante l’installazione di 13 portoni (allega il preventivo di spesa e alcune immagini di dove verranno realizzate le nuove aperture);

2) l’apertura di un nuovo varco per favorire un deflusso regolato a garanzia del distanziamento mediante la realizzazione di opere edili e di carpenteria, tra le quali una rampa di accesso e un cancello a chiusura (allega il progetto con le foto prima e dopo la realizzazione);

3) la ristrutturazione di una sala, prima dedicata ad altre funzioni, per la registrazione dei partecipanti ai convegni, anche per evitare l’accalcamento nell’accesso alla sala stessa (allega le foto dell’opera realizzata).

Questi interventi, evidenzia la società, rispondono alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, approvate l’11 giugno 2020 e al “Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nella manifestazioni e negli eventi fieristici” predisposto a maggio 2020 dall’Associazione Espositori e Fiere Italiane (che allega).

Il parere delle Entrate

L’Agenzia, dopo aver ricordato che i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione sono stati definiti nel provvedimento 259854 del 10 luglio 2020 e che con la citata circolare 20/2020 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito, afferma che le spese prospettate non risultano connesse ad attività innovative, per cui verranno valutate sotto il profilo degli interventi agevolabili, in relazione ai quali, con la circolare è stato precisato che:

– deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus;

– devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali, Enti territoriali e locali, Associazioni di categoria e Ordini professionali.

Nella risposta 322 del 10 maggio 2021 ribadisce, quindi, che sono inclusi tra le spese agevolabili tutti i costi relativi a interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile, in termini di relazione causa-effetto, che la realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure fissate dalla norma agevolativa, sempreché le spese rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene effettuata.

In particolare, per quanto riguarda le nuove aperture per favorire il ricambio d’aria e il deflusso dal padiglione e la realizzazione di una rampa di accesso e del cancello a chiusura, afferma che sono ammissibili al credito d’imposta.

Non risultano invece agevolabili le spese per la ristrutturazione della sala per la registrazione dei partecipanti ai convegni, che risultano ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle linee guida in parola.

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