FISCALITA

Il credito d’imposta per il restauro degli immobili storici

Tra i diversi bonus istituiti del decreto sostegni bis (Dl 73/2021), troviamo il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. I criteri e le modalità di gestione e di

funzionamento del fondo e per l’accesso alle risorse sono definiti dal decreto firmato congiuntamente il 6 ottobre 2021 dai Ministri della cultura e dell’economia.

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili in questione, purché non siano utilizzati nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Si tratta di un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per gli interventi, autorizzati in base all’art. 21 del Codice dei beni culturali, volti alla manutenzione, protezione e restauro.

Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi sostenuti per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei due periodi d’imposta.

La procedura

Le istanze per il riconoscimento del credito vanno presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, al Ministero della cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (DG ABAP).

Entro il 31 dicembre 2021 tale Direzione generale predisporrà il modulo per la presentazione delle istanze e la documentazione da allegare (che, se dovesse rendersi necessario, sarà aggiornato entro il 31 dicembre 2022).

Nell’istanza, che sarà firmata digitalmente dal richiedente, devono essere indicati:

a) gli estremi del provvedimento di tutela;

b) copia del provvedimento di autorizzazione degli interventi;

c) la data di inizio e di fine dei lavori;

d) il costo complessivo dell’intervento;

e) l’elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta;

f) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, attestate da un professionista qualificato.

Entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti in base all’ubicazione dell’immobile, che ne verificano l’ammissibilità.

Entro 60 giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della Direzione generale, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa l’esito dell’istruttoria, con l’importo complessivo delle spese ammesse; entro i successivi 60 giorni viene riconosciuto il credito d’imposta in base all’ordine di presentazione delle richieste.

Se i crediti concessi dovessero risultare inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui saranno disponibili per l’anno successivo.

Quali spese

Danno diritto al credito d’imposta le spese sostenute per i seguenti interventi:

• i restauri indicati all’art. 29 del Codice dei beni culturali, ovvero “… gli interventi diretti sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali”, che devono essere eseguiti “in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia”;

• gli impianti che concorrono a migliorare la sicurezza e la conservazione del bene, esclusi quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;

• l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d’imposta

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento che riconosce il beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione del 22% prevista dall’art. 15, comma 1, lettera g), del TUIR per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate.

E’ possibile optare per la cessione anche parziale del credito d’imposta ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari.

Controlli e procedure di recupero Le Soprintendenze eseguiranno controlli a campione per accertare eventuali casi di indebita fruizione del credito d’imposta, in relazione ai quali sarà recuperato il relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay