Il credito d’imposta per gli investimenti al Sud
Con l’obiettivo dichiarato di un rilancio economico, la legge di Stabilità 2016 (commi da 98 a 108) ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti, attraverso l’acquisizione di beni strumentali nuovi, nelle aree svantaggiate del Meridione d’Italia.
L’agevolazione spetta in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, con uno stanziamento di 617 milioni di euro l’anno e collegati a un progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014: il beneficio compete per investimenti di importo massimo pari a 1,5 milioni di euro per le imprese di piccola dimensione, a 5 milioni per quelle di media dimensione e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
La misura prevista dalla legge di Stabilità è diventata operativa con il provvedimento delle Entrate diffuso lo scorso 24 marzo, di approvazione della dichiarazione sostitutiva che i titolari di reddito d’impresa possono utilizzare per accedere al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia n. 55 del 24 marzo 2016 si legge che “L’agevolazione ha carattere automatico e ciò la rende particolarmente interessante per gli imprenditori che intendano usufruirne”.
Il credito di imposta sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.
A partire dal 30 giugno 2016 le aziende interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici delle Entrate Fisconline o Entratel, direttamente o tramite gli intermediari incaricati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “Creditoinvestimentisud”, disponibile nel sito www.agenziaentrate.it, dal quale può anche essere scaricato il modello di comunicazione con le relative istruzioni.
L’investimento iniziale
Rappresentano beni agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale.
Il Regolamento UE n. 651/2014 definisce:
1) investimento iniziale (punto 49):
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno già esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che lo sarebbe stato senza tale acquisizione e acquistato da un investitore privo di relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’azienda;
2) investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (punto 51):
– un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte in precedenza;
– l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che lo sarebbe stato senza tale acquisizione e acquistato da un investitore privo di relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.
L’agevolazione, dunque, può essere concessa soltanto agli investimenti in beni strumentali nuovi per le seguenti attività:
– realizzazione di un nuovo stabilimento;
– ampliamento di uno stabilimento esistente;
– diversificazione della produzione di uno stabilimento;
– trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
– riattivazione di uno stabilimento chiuso o che lo sarebbe stato se non fosse stato acquisito.
I destinatari
Possono accedere al credito d’imposta i titolari di reddito d’impresa – indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato – in relazione agli investimenti per l’acquisto, anche mediante contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacultura, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria (come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01) ed a quelle che operano nei seguenti settori dell’industria: siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.
Modalità di utilizzazione
Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione (per ridurre i versamenti di altri tributi) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive, fino a quella nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non è soggetto all’ordinario limite di utilizzo di 250.000 euro annui previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge 244/2007, è utilizzabile (come detto) in compensazione mediante modello F24 e la compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.