FISCALITA

Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che dall’1/1/2016 al 31/12/2019 acquistano beni strumentali nuovi, fra quelli indicati nel comma 99, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti a effettuare, dal 30/6/2016 e fino al 31/12/2019, l’apposita “comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno”, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 45080 dello scorso 24 marzo. La copertura degli oneri derivanti dal credito di imposta grava sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” FESR (PON) e nei programmi operativi 2014-2020 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale delle Regioni in cui si applica l’incentivo (POR). Per beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono attenersi alle disposizioni attuative emanate dalle amministrazioni titolari dei programmi stessi.

L’art. 2, punto 51) del Regolamento UE n. 651/2014 definisce “investimento inziale a favore di una nuova attività economica”: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

Nei casi in cui la copertura finanziaria dell’agevolazione sia a carico del PON o dei POR delle regioni in cui si applica l’incentivo, questo si deve intendere destinato soltanto alle PMI dei territori interessati, escludendo quindi le grandi imprese.

Gli aspetti e le modalità dell’agevolazioni sono illustrati nella circolare delle Entrate n. 34/E del 3/8/2016.

 

I destinatari dell’agevolazione

Il credito di imposta spetta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (arti. 55 del TUIR), indipendentemente dalla loro natura giuridica, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle zone indicate. Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18/4/2005, e all’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014. Sono considerate piccole imprese quelle che, contestualmente, hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Sono infine considerate grandi imprese quelle che contestualmente hanno oltre 250 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Sono ammesse all’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e le imprese che iniziano l’attività dopo il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge; in assenza di una precisa esclusione normativa, si ritiene che possano accedere al beneficio anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Il comma 100 prevede espressamente che “l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”. Inoltre, sempre in base al citato comma 100, l’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31/7/2014).

Il secondo periodo del comma 98 prevede che alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che acquisiscono beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

 

Quali investimenti e quali beni

Il comma 99 specifica il tipo di investimenti che danno diritto all’agevolazione, stabilendo che “sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. Sono quindi agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo di uno stabilimento esistente oppure, per le grandi imprese, quelli a favore di una nuova attività economica. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti di sostituzione, poiché non possono essere mai considerati “investimenti iniziali” come previsto dagli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), 2007-2013 (p.34), 98/C 74/06 (p. 4.4), e dalla circolare n. 38/E dell’11/4/2008. Il riferimento del comma 98 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. Ne consegue che i beni devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione nel processo produttivo dell’impresa: sono quindi esclusi quelli autonomamente destinati alla vendita (beni merce) e quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita, oltre ai materiali di consumo. Lo stesso comma 98 prevede inoltre chiaramente che il credito riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”, per cui l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. In proposito nella circolare in commento si segnala che può essere oggetto dell’agevolazione anche il bene esposto in uno show room e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene ai soli fini dimostrativi non fa venir meno il requisito della novità (circolare n. 5/E del 2015; circolare n. 44/E del 2009; circolare n. 4/E del 2002).

In assenza di ulteriori precisazioni, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione spetti anche per l’acquisto dei beni da terzi e per la loro realizzazione in economia o mediante contratto di appalto.

 

Il calcolo dell’agevolazione

Il comma 101 sancisce che “il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, (…), eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato”.

L’importo dell’investimento (lordo) agevolabile è dato, per ciascun periodo e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie indicati al comma 99. Per determinare l’investimento netto su cui calcolare il credito di imposta, dall’investimento lordo devono essere sottratti gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta – ad eccezione del cosiddetto super-ammortamento (art. 1, commi da 91 a 94, della legge n. 208/2015) – relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento, dove per “medesimi beni” si intendono quelli appartenenti a una delle categorie richiamate dalla norma: pertanto, deve trattarsi di beni strumentali delle categorie di impianti, macchinari e/o attrezzature. Nondimeno, nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, che non devono quindi essere decurtati dall’importo complessivo dell’investimento lordo. Si rimanda, in proposito, all’esempio riportato nella circolare 34/E.

Per gli investimenti effettuati con contratti di locazione finanziaria, ai fini del calcolo dell’agevolazione rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, che in tal caso non comprende le eventuali spese di manutenzione: nel documento di prassi si legge che “nessuna rilevanza può attribuirsi al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall’impresa (cfr. circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, par. 1.9)”.

Per quantificare l’investimento netto agevolabile si devono sottrarre dal costo complessivo dei beni agevolabili acquisiti anche gli “ammortamenti figurativi” relativi ai beni (appartenenti alle categorie agevolabili) detenuti in leasing e utilizzati nella stessa struttura produttiva, ovvero gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati se i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà: “la determinazione (extracontabile) di tali ‘ammortamenti figurativi’ sarà effettuata tenendo conto del costo di acquisizione del bene da parte del concedente e dei coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, fermo restando che gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria rilevano esclusivamente per l’utilizzatore”.

Per determinare la misura del credito spettante occorre applicare all’investimento netto individuato come sopra le percentuali previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione: il 20% per le piccole imprese, il 15% per le medie imprese e il 10% per le grandi imprese.

Il comma 101, infine, stabilisce che la quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

 

La procedura

Ai sensi del comma 103, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, che comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito. L’Agenzia verifica la correttezza formale dei dati indicati nella comunicazione e dichiarati dal contribuente sotto la propria responsabilità e, se l’ammontare complessivo del credito risultante dalle comunicazioni inviate da una stessa azienda è superiore a 150.000 euro, esegue le verifiche previste dal D.L.vo n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”). In assenza di motivi ostativi, l’Agenzia comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, poiché ai sensi del comma 104, “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Il beneficiario può utilizzare il credito (solo in compensazione) presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione: la compensazione può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.

 

La rideterminazione dell’agevolazione

Il comma 105 prevede la “rideterminazione” del credito d’imposta nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione:

  1. a) non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  2. b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

Per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche se non viene esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza.

Per effetto della rideterminazione, il credito d’imposta è conteggiato, per ogni periodo d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione o dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle ipotesi sopra descritte vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, “il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni”. In pratica, fino a concorrenza del costo non ammortizzato del bene sostituito, l’acquisto del nuovo bene costituisce un “mero rimpiazzo” e non può essere oggetto di agevolazione; in questo caso, inoltre, il beneficio viene proporzionalmente meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene sostituito è superiore a quello del nuovo bene. Il credito indebitamente utilizzato per i casi di rideterminazione sopra citati deve essere versato, senza sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano detti casi.

 

Controlli e sanzioni

In base al comma 106, se a seguito dei controlli viene accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per la inammissibilità dei costi in base ai quali si è determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo relativo, cui si aggiungono interessi e sanzioni.

In materia di sanzioni, per l’utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (art. 13, comma 4, D.L.vo n. 471/1997).

Se, invece, si utilizza in compensazione un credito di imposta inesistente, la sanzione è dal 100 al 200% della misura del credito stesso (art. 13, comma 5): per questa sanzione non è mai applicabile la definizione agevolata (artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, D.L.vo n. 472/1997). Si considera inesistente il credito per il quale manca in tutto o in parte il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile attraverso i controlli di cui agli artt. 36‐bis e 36‐ter, DPR n. 600/1973, e all’art. 54‐bis, DPR n. 633/1972.

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