Il contributo a fondo perduto di 1.000 euro per le start-up
Il provvedimento dell’8 novembre 2021 per regolare l’erogazione di un nuovo bonus a fondo perduto, firmato di recente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, fornisce un’altra stampella ai titolari di partita IVA così duramente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia.
L’art. 1-ter del Dl 41/2021 riconosce un contributo a fondo perduto (il contributo start-up) a favore di quanti hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019.
Il contributo, che spetta nella misura massima di 1.000 euro fino al limite di spesa di 20 milioni di euro stabilito dal decreto, viene erogato mediante accredito su conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta, a scelta del richiedente.
L’importo effettivamente ricevuto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa fissato e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze ricevute e accolte: ciò significa che il contributo potrà essere anche inferiore ai 1.000 euro.
Le condizioni previste
Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti:
• aperture della partita IVA nel 2018 e inizio dell’attività nel 2019;
• ricavi e compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, non superiori a 10 milioni di euro.
La platea dei beneficiari viene quindi estesa anche a quelle imprese che non hanno potuto beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto sostegni per non aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti, tra i quali le perdite, per cui l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto a quello medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo non spetta:
• alle attività cessate al 23 marzo 2021;
• agli enti pubblici (art. 74 del TUIR);
• agli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).
Presentazione dell’istanza
L’istanza si presenta esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate non oltre il prossimo 9 dicembre (data di inizio, lo scorso 9 novembre), accedendo direttamente alla propria area riservata del sito istituzionale delle Entrate con SPID, CIE, CNS o tramite un intermediario autorizzato, utilizzando il modello approvato dal provvedimento direttoriale, anche in questo caso avvalendosi del servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Nell’istanza vanno indicati il codice fiscale, il settore di attività, la dichiarazione di non rientrate tra i soggetti esclusi, la scelta se utilizzare l’importo come credito d’imposta o il versamento diretto della somma e, in questo caso, l’IBAN per l’accredito.
La presentazione è seguita da una ricevuta, che sarà inviata con un messaggio di posta elettronica certificata, che ne attesta la presa in carico o l’eventuale scarto a seguito dei controlli effettuati dal Fisco.
Modalità di erogazione
Il richiedente deve indicare se l’importo del contributo a fondo perduto deve essere erogato tramite accredito sul proprio conto corrente o utilizzato sotto forma di credito d’imposta, da fruire esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia.
L’opzione della modalità di erogazione indicata nell’istanza può essere modificata dal soggetto richiedente, soltanto fino al 9 dicembre 2021, presentando un’istanza sostitutiva, dopo di che la scelta non può più essere modificata.