EDITORIALE FISCALITA

Il bonus sicurezza per i sistemi di protezione della casa

C’è anche lo sconto fiscale per l’acquisto di strumenti a protezione della propria casa: la legge di bilancio 2022 ha confermato per il biennio 2023 e 2024 (quindi, fino al 31 dicembre 2024) la detrazione fiscale al 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia nei quali rientrano anche i lavori relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

La detrazione permette di usufruire della detrazione del 50%, fino a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le spese di acquisto e installazione di inferriate, porte blindate, grate e sistemi di sicurezza antifurto, allarmi e videosorveglianza: il limite di spesa annuo riguarda un singolo immobile insieme alle sue pertinenze, unitariamente considerate anche se accatastate separatamente. Il bonus può essere richiesto da chi ha un diritto reale sull’immobile, quindi proprietari e nudi proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, locatari, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali per immobili che non sono beni strumentali, familiare convivente del proprietario dell’immobile, se sostiene la spesa documentata con le fatture, coniuge anche separato e convivente del proprietario dell’immobile, che sostiene la spesa e a cui sono intestate le fatture.

Anche in questi casi il beneficio può essere richiesto per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va ripartita fra i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Quali interventi

Nella guida sulle ristrutturazioni edilizia l’Agenzia delle Entrate definisce come atti illeciti quelli penalmente illegali, come il furto, il sequestro di persona, l’aggressione, e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. In questi casi il risparmio fiscale si applica esclusivamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili: non rientra tra le spese agevolabili, ad esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

L’Agenzia ha chiarito che, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, e in particolare per i lavori sulle singole unità immobiliari ammessi al beneficio della detrazione fiscale, rientrano le misure finalizzate alla sicurezza dell’abitazione, come, ad esempio:

• il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

• l’apposizione o la sostituzione di grate alle finestre;

• l’installazione di porte blindate o rinforzate;

• l’applicazione o la sostituzione di vecchie serrature, lucchetti, catenacci e spioncini;

• l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

• l’apposizione di nuove saracinesche;

• l’apposizione di tapparelle metalliche con appositi bloccaggi;

• l’installazione di vetri antisfondamento;

• l’installazione di casseforti a muro;

• l’installazione di fotocamere o cineprese, con relative apparecchiature, collegate anche con centri di vigilanza privati;

• l’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e delle relative centraline;

• l’installazione di impianti di domotica e di strumenti per rilevare gli incendi, per l’evacuazione e il controllo di fumi.

Come si ottiene

Basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo; inoltre, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili, come il bonifico bancario o postale, anche online, dal quale risultino la causale del versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis, DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario del pagamento.

I fruitori della detrazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici delle Entrate, i seguenti documenti: la ricevuta del bonifico; le fatture o ricevute fiscali relative alle spese effettuate; la domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito; le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta; la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali; la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile per gli interventi effettuati dal detentore, se è diverso dai familiari conviventi; le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non richiede alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel quale indicare la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.

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