FISCALITA

Il bonus per l’attività fisica adattata

In un decreto del ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno, attuativo della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021), sono illustrate le modalità per l’accesso al nuovo credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, oltre alle ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva, per la quale l’ammontare complessivo stanziato è di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Si tratta di attività non sanitarie, di supporto e prevenzione, che si svolgono in gruppo, dedicate a persone di tutte le età che hanno bisogno di adattamenti per partecipare alle varie forme di attività motoria, al fine di conseguire un più sano stile di vita e per mantenere il più possibile una certa autonomia.

Ambito di applicazione

L’agevolazione è diretta alle persone fisiche colpite da patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata (AFA), come descritta nell’art. 2, comma 1, lettera e), del D.lgs. 36/2021: “programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l’integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le ‘palestre della salute’, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione”.

Il citato decreto legislativo 36 ha ad oggetto il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo.

Da stabilire scadenza e importi 

Ai fini del riconoscimento del bonus, le persone fisiche interessate dovranno inoltrare in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia che sarà emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Mef: nel provvedimento, oltre alle istruzioni per inviare la domanda, saranno indicate le scadenze, gli importi di spesa ammissibili e la percentuale di credito spettante rispetto al plafond.

Nell’istanza i richiedenti indicheranno l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno in corso per fruire di attività fisica adattata.

L’Amministrazione finanziaria, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risultante dalle istanze presentate, determinerà la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta come credito d’imposta.

Modalità di utilizzo

Il bonus in questione non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale riguardanti le stesse spese.

Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili; l’eventuale importo non utilizzato, ad esempio per mancata capienza fiscale, potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi.

Nei casi in cui l’Agenzia dovesse accertare che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procederà al recupero delle somme relative con le modalità previste dalla legge 311/2004.

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