Il bonus affitti per i giovani
Tra i provvedimenti destinati ai giovani previsti dalla legge di bilancio 2022, oltre alla proroga di quelle per l’acquisto della prima casa, il nuovo bonus cultura per i diciottenni e incentivi per il lavoro, troviamo la nuova
detrazione per l’affitto, rivolta ai tanti giovani che agognano l’uscita dal nucleo familiare e l’inizio di un percorso di vita in autonomia.
L’agevolazione del 2021
Per il bonus del 2021 – introdotto dal Dl 137/2020, art. 9-quater – previsto fino a un importo massimo di 1.200 euro per tre anni, un provvedimento del 27 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che l’importo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione è pari al 100%, poiché i fondi stanziati (100 milioni di euro) sono risultati sufficienti, anzi superiori, rispetto all’importo complessivo risultante da tutte le domande inviate entro la scadenza, fissata allo scorso 6 ottobre. I richiedenti riceveranno quindi per intero il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, e l’erogazione sarà effettuata nell’anno in corso.
Il bonus del 2021 prevedeva un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, con una soglia di 1.200 euro per ciascun locatore.
Le novità del 2022
Il contributo per l’affitto, previsto dal comma 155 della legge 234/2021, si differenzia da quello già prevista per i giovani l’anno scorso in quanto, di fatto, viene rafforzato aumentando la misura della detrazione e modifica la platea dei destinatari innalzando l’età anagrafica e introducendo un limite ISEE.
La misura prevede che possono presentare la domanda i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non ancora compiuti (il limite precedente era fissato a 30 anni), titolari di un Isee complessivo non superiore a 15.493,71 euro, e questo è un nuovo requisito, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998.
Rispetto alla versione precedente, inoltre, la nuova norma non introduce un beneficio una tantum, poiché va a riformulare l’art. 16, comma 1-ter, del TUIR (DPR 917/1986) e spetta per quattro anni di contratto invece che per tre.
Si tratta di una detrazione del 20% per i primi quattro anni di affitto, con un limite minimo di 991,60 euro e un massimo di 2.000 euro, che si applica – e questa è una conferma – solo se l’affitto è relativo all’immobile utilizzato come abitazione principale e residenza dell’inquilino, immobile che deve essere diverso da quello dei genitori.
Più precisamente, la detrazione è pari a 991,60 euro oppure, se più favorevole al contribuente, al 20% del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro: in sostanza, la detrazione è pari al 20% dell’affitto, con un minimo di 991,60 e un massimo di 2.000 euro. La legge di bilamcio prevede, infatti, che “Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, … spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60 ovvero, se superiore, pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000”.
Agevolata anche la coabitazione
Il vantaggio fiscale è applicabile anche nei casi di coabitazione, in quanto l’affitto può essere relativo a un’intera abitazione oppure a una sua porzione e questo rappresenta un indubbio vantaggio per tutti quei ragazzi e ragazze che, come spesso capita nei casi di studenti fuori sede, condividono un appartamento con altri affittando una stanza.
Gli immobili esclusi
Il nuovo bonus non si applica, e quindi non può essere richiesto, nei casi di contratti di locazione non previsti dalla citata legge 431/1998, quindi sono esclusi:
• gli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939 o classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina prevista dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile;
• gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la normativa statale e regionale vigente;
• gli alloggi affittati esclusivamente per finalità turistiche. Si resta in attesa delle modalità operative con le quali richiedere il contributo per l’anno in corso.