FISCALITA

I provvedimenti attuativi per i bonus destinati alla mobilità sostenibile

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è in vigore il decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze che ha stabilito le modalità per l’accesso al credito d’imposta, previsto dal Dl 34/2020 (decreto

rilancio), per l’acquisto di monopattini e biciclette elettriche, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità sostenibile e le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva, fissata entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

L’agevolazione è destinata alle persone fisiche e riconosciuta per un importo massimo di 750 euro, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute ed è fruibile entro tre anni, non oltre il periodo d’imposta 2022 (quindi, nella dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2023).

Il credito d’imposta

Il bonus spetta alle persone fisiche che dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo anche usato con ridotte emissioni di CO2 (comprese tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla legge 145/2018, per le spese sostenute nel periodo indicato per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. 

Il credito d’imposta:

– è riconosciuto nella misura massima di 750 euro e può essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020;

– non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale riguardanti le stesse spese.

– è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

L’istanza per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento del bonus le persone fisiche inoltrano in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un’apposita istanza all’Agenzia stessa, redatta secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.

Nell’istanza deve essere indicato l’importo della spesa sostenuta per l’acquisto dei veicoli agevolabili nel 2020 e le Entrate, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (5 milioni di euro per l’anno 2020) e il totale complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze ricevute, determina la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente: la percentuale sarà comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate, nel caso accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni vigenti.

Rimborso per l’acquirente e compensazione per il venditore

Il bonus introdotto dal decreto Rilancio non si limitava allo sconto sull’acquisto di bici e monopattini, ma prevedeva anche un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di un veicolo nuovo non inquinante e la contestuale rottamazione della vecchia auto.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha riconosciuto un contributo a quanti acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, contributo che viene corrisposto dal venditore tramite una compensazione con il prezzo di acquisto.

Per favorire l’utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e sostenere le aziende del comparto colpite dal calo di fatturato dovuto all’emergenza epidemiologica il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni 1), ha sostituito il comma 1061 dell’unico articolo della legge 145/2018 e ha previsto che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 che deve essere presentato solamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle disposizioni, nella nuova formulazione, sono definite nel provvedimento del Direttore delle Entrate n. 2021/170816, che in particolare stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24 – quindi imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali, contributi INPS e premi INAIL – senza le restrizioni previste nella precedente versione della legge di bilancio 2019 e senza l’applicazione dei limiti stabiliti dalla legge 388/2000 e dalla legge 244/2007. Inoltre, viene ribadito che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate: in caso contrario, scatta il rifiuto dell’operazione di versamento. Sono confermate le istruzioni impartite con la risoluzione 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904 – Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”, istituito con la stessa.

Il bonus

Lo sconto, concesso per l’acquisto di mezzi di trasporto a basse emissioni di Co2, è pari al 30% del prezzo di acquisto, e nel rispetto di determinate condizioni.

Ha diritto al bonus chi, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, ha acquistato – a fronte della rottamazione di un veicolo usato intestato da almeno un anno all’acquirente o a un familiare convivente – monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

La vettura rottamata doveva essere di categoria M1, cioè un veicolo per il trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre il sedile del conducente, doveva essere intestata da almeno un anno all’intestatario del nuovo mezzo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura e inoltre, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestata da almeno un anno al soggetto che la utilizzava o a uno dei familiari. Contestualmente alla rottamazione del veicolo, la persona fisica deve aver effettuato, sempre nel periodo indicato, anche l’acquisto, indicato nel citato provvedimento del MEF, di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

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