ECONOMIA FISCALITA

I dubbi della Srl che sceglie il regime catastale

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico del reddito d’impresa (art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006). Al fine di ricevere chiarimenti in merito all’opzione per il regime cosiddetto “catastale”, una società di capitali il cui oggetto sociale consiste principalmente nell’esercizio delle attività agricole previste dall’art. 2135 del codice civile, ha presentato istanza di interpello. La società esercita l’attività di coltivazione di vigneti e uliveti, nonché di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e servizi agricoli connessi; in particolare, produce e commercializza vino rosso imbottigliato e i suoi prodotti vengono venduti in Italia, tramite una rete di vendita con agenti, e all’estero.

In particolare, dal 24 maggio 2016 il 90% del capitale sociale della S.r.l. è detenuto da un’altra S.r.l., una holding che si occupa principalmente della detenzione di azioni o quote e, in via non prevalente, della gestione di aziende agricole. A partire dal periodo d’imposta 2016, la società istante ha optato per il regime catastale e, a partire dal periodo d’imposta 2017, intende optare insieme alla holding controllante, per il regime del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti del TUIR).

 

I quesiti

Pur avendo optato già dal periodo d’imposta 2016 per il regime catastale, la società ha omesso di comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA2017, presentata in data 25 febbraio 2017 e ciononostante ha versato l’IRES dovuta in base a un calcolo predisposto secondo quanto previsto per il regime catastale: l’opzione viene comunicata nella dichiarazione dei redditi 2017 (per l’anno 2016) che l’istante presenta nel mese di ottobre 2017. Altro problema: la società, nel bilancio chiuso al 31/12/2016 ha accantonato le imposte non tenendo conto delle previsioni dell’art. 32 del TUIR (reddito agrario), mentre tutti i comportamenti concludenti di carattere fiscale eseguiti dalla società istante (versamento delle imposte e presentazione della dichiarazione 2017) indicano chiaramente la volontà di applicare il regime del reddito agrario fin dal periodo d’imposta 2016. Quindi, la società istante chiede, ai fini della validità dell’opzione per il regime catastale già dal periodo d’imposta 2016, se tra i comportamenti concludenti rilevanti rientrino solo i versamenti effettuati nell’anno e la relativa dichiarazione dei redditi o se si debba tener conto anche del calcolo delle imposte esposto nel bilancio.

La società istante chiede se, nonostante l’opzione per il regime catastale, possa scegliere, in qualità di consolidata, dal periodo d’imposta 2017, il regime della tassazione di gruppo insieme alla holding controllante.

Il DM 3/8/2017 (“Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)” prevede (art. 9, comma 1, lett. e), che il beneficio previsto non si applica, tra le altre, alle società agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR e, allo stesso tempo, l’art. 6 del DM detta la disciplina relativa al corretto impiego delle eccedenze di ACE (su base soggettiva da parte di una delle società consolidate), per cui per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale, “l’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato ai sensi dell’art. 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso”. Si ricorda che le Entrate hanno chiarito che l’attribuzione al consolidato dell’eccedenza di ACE vada attuata obbligatoriamente, pena una sterilizzazione dell’eccedenza stessa. Si chiede se l’eccedenza ACE formata da una società idonea alla sua “produzione” (la holding) possa o meno essere utilizzata all’interno del consolidato fiscale per ridurre il reddito di gruppo in presenza di società che di per sé non sono idonee alla “produzione” di una propria ACE (la società istante).

Nel 2016 l’interpellante ha venduto alcuni beni immobili per i quali ricorrono i presupposti per applicare la rateizzazione delle plusvalenze (art. 86, comma 4, TUIR) in tema di beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. Si chiede: a) se il richiamo all’art. 86 del TUIR operato dall’art. 5, comma 3, del DM 213/2007 possa comprendere la possibilità di rateizzare tali plusvalenze; se, disconosciuta la possibilità di optare per il regime catastale dal 2016, si possa continuare a rateizzare le plusvalenze in presenza dell’opzione dal 2017 in poi-

 

Il comportamento concludente

L’Agenzia delle entrate risponde ai quesiti con la risoluzione 28/E dell’11 aprile 2018.

Preliminarmente viene evidenziato che le società di persone, a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se: a) la ragione sociale (società di persone) o la denominazione sociale (società di capitali) contengono l’indicazione “società agricola”; b) l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, ovvero coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Successivamente viene sottolineato che ai fini dell’esercizio dell’opzione, il DPR 442/1997 dispone che “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”; in riferimento al caso in questione, avendo pagato le imposte in applicazione del regime catastale e presentato il Modello Redditi SC 2017 in conformità a tale scelta, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione, l’Agenzia ritiene che il comportamento concludente della società contribuente “non comprometta la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR per il periodo d’imposta 2016”.

Non sussiste possibilità di ricorrere alla remissione in bonis, ma la sanzione può essere ravveduta.

Si ricorda, infine, che la sanzione può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997.

 

Regime catastale e tassazione di gruppo

Considerato che la società istante non rientra in alcuna delle casistiche previste per l’esclusione dalla tassazione di gruppo, e in assenza di una norma esplicita che escluda la partecipazione al regime della tassazione di gruppo delle società agricole che hanno optato per la determinazione catastale del reddito, deve intendersi che una Srl che, anche durante l’applicazione del regime catastale, continua a produrre reddito d’impresa possa optare, in qualità di consolidata, per il consolidato facente capo alla sua controllante. Naturalmente, a condizione che sussistano, già dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle norme vigenti per l’accesso al regime della tassazione di gruppo.

 

Eccedenza ACE

L’art. 6 del DM 3/8/2017 prevede che per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza ACE generata dalle singole società del gruppo – e fino a concorrenza del quale viene da esse attribuita tale eccedenza – deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalle società agricole. Il reddito così ottenuto – reddito globale al netto della quota rinveniente dalla società agricola – costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione ACE attribuita da ciascuna società del gruppo, che, a sua volta, costituisce inoltre base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società.

L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento dell’esercizio successivo da ciascuna società o ente ed è ammessa in deduzione o è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società o ente oppure in compensazione dell’IRAP, come previsto dal nuovo decreto ACE.

 

Rateizzazione delle plusvalenze

Con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze relative ai beni immobili, l’art. 5, comma 3, del DM 213/2007 prevede che si determinano, in ogni caso, secondo i criteri ordinari (articoli 86 e 101, TUIR) e quindi, anche in caso di regime catastale, le componenti previste concorrono in via ordinaria alla determinazione del reddito. Alla luce, poi, dei chiarimenti contenuti nella circolare 50/E del 2010, dell’espresso riferimento che il comma 3 dell’art. 5 del citato DM 213 all’intero art. 86 del TUIR, la società contribuente potrà scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate in costanza del regime catastale, sempre che ricorrano i requisiti richiesti.

Inoltre, in presenza del regime catastale, in assenza di un esplicito rinvio del legislatore, non si potrà applicare la disposizione in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili (art. 96, comma 4, TUIR), fermo restando che in caso di fuoriuscita dal citato regime, al ricorrere delle condizioni vigenti, la società istante potrà portare in diminuzione del reddito determinato in maniera ordinaria gli interessi passivi indeducibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi Modello Unico SC.

 

 

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay