ECONOMIA FISCALITA

I contributi a fondo perduto per le attività chiuse

Nella Gazzetta Ufficiale n. 240/2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale (Ministero dell’Economia e dello Sviluppo economico) con le modalità di accesso al contributo a fondo perduto previsto a sostegno delle attività economiche individuate dal decreto sostegni-bis (Dl 73/2021, art. 2).

In base all’art. 11 del Dl 73, 20 milioni dei 140 complessivi stanziati per l’anno 2021 è destinata alle attività chiuse, alla data di entrata in vigore del decreto stesso causa le misure di prevenzione adottate dal Governo per limitare il diffondersi della pandemia, per complessivi 100 giorni minimi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 25 maggio 2021).

Destinatari e requisiti

La platea dei beneficiari comprende palestre, discoteche, centri sportivi, sale da ballo, catering per eventi, organizzazione di convegni e fiere, musei, piscine, gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie, sale giochi, ecc.

Beneficiari degli aiuti i titolari di attività d’impresa, arte e professione residenti o stabiliti in Italia in possesso dei seguenti requisiti alla data di entrata in vigore del Dl 73/2021:

• svolgevano, come attività prevalente comunicata all’Agenzia delle entrate, una delle attività che risulta chiusa rappresentate da quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;

• svolgevano, come attività prevalente comunicata all’Agenzia delle entrate una di quelle rientranti tra i codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto e che dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato fra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (quindi anche non consecutivi).

Alla data di presentazione dell’istanza i richiedenti devono:

• essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;

• essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto sostegni-bis, oppure, per i codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1, essere titolari di partiva IVA prima della data di entrata in vigore del Dl 25 maggio 2021;

• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo la definizione di aiuti di Stato della Commissione Ue del 19 marzo 2020.

Sono esclusi dal contributo gli enti pubblici (art. 74 del TUIR) e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).

Importo del contributo 

Il contributo a fondo perduto sarà erogato in via prioritaria, con uno stanziamento di 20 milioni, a discoteche e sale da ballo (codice ATECO 93.29.10) con un limite massimo, per ogni beneficiario, di 25.000 euro.

Le residue risorse finanziarie (120 milioni di euro) saranno suddivise, con importi differenti tra i codici ATECO indicati nell’allegato 1, in base ai seguenti scaglioni di fatturato nel periodo d’imposta 2019:

– 3.000 euro ai soggetti con ricavi o compensi fino 400.000 euro;

– 7.500 euro ai soggetti con ricavi o compensi da 400.000 a 1 milione di euro;

– 12.000 euro ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro;

– 3.000 euro ai soggetti di nuova costituzione che non hanno dichiarato ricavi o compensi.

Nel caso in cui lo stanziamento non risulti sufficiente per tutte le istanze ammissibili, fermo restando un importo minimo per tutti di 3.000 euro, l’Agenzia delle entrate ridurrà proporzionalmente il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Presentazione dell’istanza

L’istanza con l’indicazione dell’esistenza dei requisiti deve essere presentata all’Agenzia, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato o per suo conto da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale. Le modalità, il contenuto e i termini di presentazione sono contenuti in un provvedimento direttoriale da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto e in seguito all’approvazione da parte della Commissione Ue della misura di aiuto. Il contributo, che sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza, non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e delle imposte sui redditi e non incide sui rapporti di indeducibilità dei costi in base agli articoli 61 e 109 del TUIR

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