Gruppo IVA e presentazione dell’interpello per l’inclusione o l’esclusione
La legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha introdotto nel DPR 633/1972 gli articoli dal 70-bis al 70-duodecies, di recepimento dell’autorizzazione, da parte della Comunità europea, di riconoscere un nuovo soggetto passivo d’imposta, il gruppo IVA; alcune modifiche sono state introdotte dalla legge di bilancio 2018 (n. 205/2017).
Il gruppo IVA, regolamentato a livello europeo dall’art. 11 della Direttiva 2001/112/C (Direttiva IVA), dal 1° gennaio 2019 sarà operativo in Italia. Il nuovo regime permetterà ai soggetti passivi stabiliti nel nostro Paese tra i quali ricorrano congiuntamente vincoli di tipo economico, finanziario e organizzativo (modello all-in, all-out) – previsti dall’art. 70-ter del DPR 633 – di avere un unico numero di partita IVA per le operazioni attive e passive realizzate dalle società che partecipano al gruppo. Gli Stati membri possono considerare come un unico soggetto passivo d’imposta il risultato della fusione ideale di più soggetti passivi, il che offre al gruppo la possibilità di operare con una partita IVA unica e con la non applicazione dell’imposta nelle operazioni interne del gruppo stesso. La decisione dei soggetti passivi di aderire al nuovo regime non può essere assunta su base individuale. I soggetti interessati sono quelli che per le loro caratteristiche effettuano a livello di gruppo operazioni imponibili e operazioni esenti.
In tale contesto normativo si è chiesto all’Agenzia delle Entrate di fare chiarezza alcuni dubbi riguardanti la presentazione delle istanze di interpello riguardanti l’esclusione o l’inclusione di soggetti passivi d’imposta in un gruppo IVA: i chiarimenti sono forniti con la risoluzione 54/E del 10 luglio 2018.
La definizione dei vincoli
Il ciato art. 70-ter del DPR 633/1972, nei primi tre commi definisce i requisiti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo.
In particolare, si considera sussistente un vincolo finanziario quando, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente: a) tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) gli stessi sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
Per quanto riguarda il vincolo economico, deve sussistere sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Si considera esistente un vincolo organizzativo quando tra i soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, secondo le previsioni del Libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto tra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento è svolto da un altro soggetto.
Sempre l’art. 70-ter del decreto IVA, al comma 4 stabilisce che in presenza del vincolo finanziario, si presumono sussistenti, tra i soggetti, anche i vincoli economico e organizzativo.
Tale presunzione, in base al comma 6, non agisce per i soggetti in relazione ai quali il vincolo finanziario è stabilito a seguito dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi volti al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (art. 113, comma 1, del TUIR), tra i quali il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente. La disposizione permette di escludere dal gruppo IVA le società per le quali il vincolo finanziario sia stato acquisito nell’ambito di operazioni di conversione di crediti in partecipazioni, realizzate per finalità conservative e non per specifiche scelte d’investimento collegate allo svolgimento dell’attività tipica del settore in cui opera il gruppo societario e delle attività connesse.
La normativa, comunque, stabilisce che entrambe le presunzioni non rivestono un carattere assoluto, per cui possono essere superate presentando all’Agenzia delle Entrate un’apposita istanza di interpello: infatti, sia la presunzione indicata al comma 4 che quella al comma 6 “possono essere vinte dai soggetti passivi d’imposta che ne subiscono i correlati effetti di obbligatoria inclusione nel gruppo IVA o di esclusione dallo stesso”.
Per dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d’imposta, presunto in presenza di quello finanziario, o per dimostrare la ricorrenza di quello economico presunto, insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario è stabilito in dipendenza di operazioni di conversione di crediti in partecipazioni (articolo 70-ter, commi 5 e 6, del decreto IVA), è prevista la presentazione di apposita istanza di interpello.
L’interpello probatorio
La disposizione richiamata disciplina l’interpello probatorio, strumento che, come chiarito anche nella circolare 1 aprile 2016, n. 9, permette al contribuente di ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’accesso a determinati regimi fiscali, nei casi espressamente previsti.
Il rinvio allo Statuto dei diritti del contribuente (art. 11, comma 1, lett. b, legge 212/2000) contenuto nell’art. 70-ter del decreto IVA evidenzia, dunque, la riconducibilità delle istanze previste per vincere le presunzioni legali ivi stabilite alla categoria degli interpelli probatori, ai quali l’Amministrazione finanziaria fornisce risposta nel temine di 120 giorni dalla presentazione (art. 11, comma 3, legge 212).
Il quesito presentato pone il problema di verificare se, alla luce della normativa richiamata, debba ritenersi ammissibile la presentazione dell’interpello anche nel periodo anteriore alla costituzione di un gruppo IVA.
Gli interpelli anche prima del gruppo IVA
Il primo dubbio chiarito con la risoluzione 54/2018 è che l’istanza può essere presentata anche nel periodo precedente la costituzione del gruppo IVA e, dunque, “il previo esercizio dell’opzione non costituisce condizione per la valida presentazione degli interpelli”; la inammissibilità di istanze antecedenti la formazione di un soggetto passivo d’imposta unico, come evidenziato dal Dipartimento delle Finanze del Mef (nota 29766 del 14 giugno 2018), determinerebbe infatti l’inclusione nel gruppo IVA di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento dell’opzione, come l’esclusione di soggetti che ne sono in possesso alla data della dichiarazione di costituzione.
La legittimazione alla presentazione delle istanze di interpello è riconosciuta sia al soggetto rispetto al quale si voglia dimostrare la insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo o la sussistenza di quello economico, sia al rappresentante del gruppo IVA costituendo o costituito.
Per essere regolare, dunque, l’istanza deve essere firmata sia dal rappresentante del gruppo IVA costituito o del futuro rappresentante del gruppo IVA costituendo, sia dal membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione: la duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti interessati alla formazione di un gruppo IVA, che solo il rappresentante può fornire.
In ogni caso, per evitare di dilatare i termini di risposta agli interpelli già presentati e agevolare la programmazione degli operatori economici che a causa dell’interesse ad attivare il nuovo regime dal 1° gennaio 2019 hanno già inoltrato i loro interpelli, fino al 10 luglio 2018, data di pubblicazione delle indicazioni fornite con la risoluzione 54/E, si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte soltanto dal membro del Gruppo costituendo e non anche dal futuro rappresentante.