FISCALITA IVA

Gli avvisi del Fisco per le irregolarità IVA

Un provvedimento di fine novembre dell’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati al Fisco dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA e quelli relativi alle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

Ai fini della promozione dell’adempimento spontaneo, viene inviata una comunicazione ai soggetti titolari di partita IVA per i quali non è pervenuta la comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene in presenza di fatture emesse nello stesso periodo dai contribuenti e dai loro clienti. L’invito è quello di regolarizzare spontaneamente, ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

L’obiettivo è stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, da perseguire mettendo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all’Agenzia e quelli relativi alle comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In particolare, vengono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che per il trimestre di riferimento risultano comunicati dati di fatture emesse mentre non risulta pervenuta alcuna comunicazione liquidazioni periodiche IVA; le informazioni rese disponibili permettono, all’Amministrazione finanziaria, una valutazione sulla correttezza dei dati in suo possesso e, al contribuente, di poter fornire elementi, fatti e circostanze alla stessa sconosciuti in grado di spiegare la presunta anomalia.

 

Quali dati

Il provvedimento del 23 novembre 2018 specifica:

  • il contenuto delle segnalazioni;
  • le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze risultati sconosciuti.

I dati contenuti nelle comunicazioni sono: codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;

codice atto; come consultare gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata; invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, se il contribuente rilevi inesattezze nei dati delle fatture in possesso delle Entrate o intenda comunque fornire elementi per giustificare la presunta anomalia.

 

Modalità di consultazione e di segnalazione

L’Agenzia trasmette una comunicazione, contenente le informazioni appena elencate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti, che insieme alle relative informazioni di dettaglio è consultabile dai destinatari nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”, dove sono resi disponibili i seguenti dati: a) il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento; b) i dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita IVA); c) i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero documento; data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione; imponibile/importo; aliquota IVA e imposta; natura operazione; esigibilità IVA); d) i dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze aggiuntive, sempre tramite Posta elettronica certificata. I dati e gli elementi messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Si regolarizza con ravvedimento operoso

I contribuenti informati delle anomalie possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi con il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. 472/1997), che potrà essere effettuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, e inoltre il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972, ed esiti del controllo formale art. 36-ter, DPR 600/1973). In questo modo potranno fruire di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, come previsto dall’art. 13 del D.lgs. 472/1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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