Gestori di piattaforme web, prorogato al 15 febbraio l’obbligo di comunicare i redditi
A partire dall’anno in corso entra in vigore l’obbligo di comunicare i redditi prodotti tramite piattaforme web che complessivamente, tramite la vendita di beni (auto, vestiti, mobili usati, ecc.) e servizi (ad esempio, gli affitti brevi) producono incassi con un importo totale del corrispettivo da 2.000 euro nell’anno per almeno 30 operazioni.
L’adempimento, che riguarda tutti i gestori di piattaforme online residenti in Italia o costituiti o gestiti o con stabile organizzazione nel Paese, permette lo scambio dati tra le autorità dei singoli paesi dell’Unione europea; l’Agenzia delle Entrate e le altre autorità europee condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione.
Con il decreto legislativo 32/2023 il Governo ha recepito le disposizioni attuative della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (Dac 7), che ha modificato la precedente direttiva 2011/16/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale: in particolare, la citata direttiva 2021/514 ha introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
L’apposito provvedimento 406671/2023 dell’Agenzia delle entrate – al quale rinviava il citato decreto legislativo – contiene le disposizioni sulla tracciabilità delle vendite online, la definizione dei contenuti di alcune comunicazioni, delle modalità e dei termini di registrazione e di comunicazione delle informazioni.
Il provvedimento delle Entrate del 30 gennaio 2024 ha aggiornato il calendario degli adempimenti, prorogando al 15 febbraio la scadenza entro cui comunicare i dati per l’anno in corso, oltre a intervenire sulle modalità di invio delle comunicazioni.: i soggetti obbligati devono trasmettere le informazioni tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Amministrazione finanziaria direttamente o anche tramite commercialisti, Caf, consulenti del lavoro, associazioni sindacali e gli altri soggetti abilitati.
Le informazioni da segnalare
Entro il 15 febbraio (la scadenza inizialmente era stata fissata al 31 gennaio) i gestori residenti in Italia e alcuni gestori stranieri qualificati “non-Ue” (Fpo-Foreign Platform Operator) con le caratteristiche sopra indicate (30 operazioni e 2.000 euro in anno) devono comunicare le seguenti informazioni relative al 2023 sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli stessi attraverso i loro siti o app:
– codice fiscale o numero di identificazione fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
– indirizzo di posta elettronica di chi effettua la comunicazione;
– informazioni indicate nel D.lgs. 32/2023 (articolo 11, comma 1), tra le quali i venditori registrati e che svolgono attività pertinente sulla piattaforma;
– codice fiscale italiano (se presente) dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.
Inoltre, devono essere comunicati l’identificativo del conto finanziario, il titolare, lo Stato di residenza, il corrispettivo versato e le eventuali commissioni già pagate. In proposito la direttiva vieta alle piattaforme di accettare venditori che non forniscano tutti i dati richiesti.
Le informazioni vengono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alle autorità competenti degli altri Paesi membri: per ogni mancata comunicazione è prevista una multa da 3.000 a 31.500 euro.
Tra le attività soggette a questa comunicazione obbligatoria la direttiva include l’e-commerce, l’offerta di servizi personali, l’affitto di beni immobili e le attività di noleggio di mezzi di trasporto.
I soggetti esclusi dall’obbligo Sono esclusi dall’obbligo i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero con oltre 2.000 attività pertinenti e i gestori che hanno meno di 30 attività e un importo totale inferiore a 2.000 euro in un anno. Questi soggetti sono comunque tenuti a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.