Frodi IVA, obbligatoria dal 1° gennaio la comunicazione sui pagamenti online
E’ in vigore dal 1° gennaio 2024 l’obbligo trimestrale di inviare i dati sui pagamenti online, introdotto per contrastare le frodi IVA nell’ambito del commercio transfrontaliero: in pratica, un tracciamento dei pagamenti online e dei destinatari tramite i dati in possesso dei prestatori dei servizi di pagamento (Psp).
Con il D.lgs. 153/2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la precedente direttiva 2006/112/CE riguardo l’introduzione di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento; queste indicazioni sono state inserite tra le disposizioni del DPR 633/1972 (articolo40-ter), trattandosi di misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per la lotta contro le frodi e l’evasione fiscale IVA nelle vendite di beni o servizi online.
E’ stato previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i Psp conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali, che su queste effettuano una serie di analisi specifiche: i risultati delle informazioni sono messi a disposizione di Eurofisc, la rete comunitaria di esperti sulle frodi IVA, individuati dalle singole amministrazioni fiscali.
Le istruzioni delle Entrate sulla novità introdotta in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 sono contenute nel provvedimento del 20 novembre 2023, n. 406675/2023.
I soggetti obbligati
Dal 1° gennaio 2024, dunque, sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e quelli, operanti in Paesi membri diversi da quello di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante. Se i Psp del pagatore e del beneficiario sono entrambi localizzati nel territorio dell’Unione europea l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.
La comunicazione dei dati sui pagamenti transfrontalieri effettuati con carte di credito o debito è dovuta su base trimestrale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e i dati devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni: la prima scadenza è quindi fissata al prossimo 30 aprile. L’obbligo di comunicazione scatta nei casi in cui un Psp fornisce servizi corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario nel corso di un trimestre.
Il flusso delle informazioni non si ferma nei singoli Stati membri, poiché ciascuna Amministrazione dovrà inviare i dati al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central Electronic System of Payment information), che provvede ad archiviare, aggregare e analizzare, in relazione ai singoli beneficiari, tutte le informazioni relative all’IVA sui pagamenti trasmesse dai Paesi membri.
La trasmissione dei dati
I dati vengono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento sopra citato. Per adempiere agli obblighi di trasmissione, i soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per la trasmissione dei dati ci si può avvalere di prestatori di servizi di pagamento già obbligati alla comunicazione.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, che viene comunicata dopo l’invio di una ricevuta di accoglimento del file. Dopo la ricezione nei sistemi nazionali il file dati viene inoltrato ai sistemi della Commissione europea e, in assenza di errori, il risultato positivo dell’elaborazione è comunicato mediante l’emissione e l’invio di una ulteriore ricevuta di accoglimento del file.
In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di cancellazione, che elimina integralmente tutti i dati relativi al trimestre già trasmessi e acquisiti dalla Commissione europea.
I dati comunicati al Fisco
La comunicazione deve contenere, tra gli altri, i seguenti dati: Bic o altro codice identificativo d’azienda per individuareil Psp; nome o denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore; numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; Iban o, se non disponibile, altro identificativo che individua il beneficiario e ne fornisce la localizzazione; l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento e i dettagli dei pagamenti e dei rimborsi relativi ai pagamenti transfrontalieri.