Forfetario con aliquota ridotta: il requisito della nuova attività
Un contribuente, residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge un’attività professionale di designer mediante utilizzo di partita IVA estera, ha deciso di trasferire la propria residenza in Italia per continuare l’esercizio della precedente attività – nei confronti degli stessi clienti esteri – con contestuale chiusura della posizione IVA all’estero.
In tale contesto ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario, ponendo un dubbio in merito alla possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta del 5% prevista per le nuove attività produttive.
La norma di riferimento
Il regime forfetario è stato introdotto dalla legge 190/2014, successivamente modificata dalla legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) e dalla legge di bilancio 2020 (n. 160/2019), che ne hanno esteso l’ambito di applicazione.
Riguardo al quesito proposto, i requisiti previsti per fruire dell’aliquota ridotta sono contenuti nell’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014, che stabilisce che, al fine di favorire l’avvio di nuove attività l’altro:
– il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo”, escluso il caso in cui l’attività precede consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La causa ostativa
Con la risposta 197/2022, l’Agenzia delle entrate evidenzia un’altra condizione, contenuta nell’articolo 1 della citata legge 190, in particolare alla lettera b) del comma 57: non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o in uno aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni “e che producono, nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto”.
Considerato, quindi, che il Paese estero non rientra tra quelli membri della Ue, né tra quelli facenti parte dello SEE, l’Agenzia afferma che il contribuente potrà applicare il regime forfetario nel 2022, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, soltanto se trasferisce effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell’anno in corso.
La circolare 8/E del 2001 ha già chiarito che, per quanto riguarda il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo introdotto dalla legge 388/2000 che prevedeva, tra l’altro, condizioni di esclusione sovrapponibili a quelle citate, il regime agevolativo è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative: non basta la presenza di tutti gli altri requisiti, il trasferimento effettivo della residenza in Italia e l’apertura di una nuova partita IVA.
E non può certo essere considerata una nuova iniziativa quella del caso prospettato, visto che l’attività svolta in Italia mantiene le stesse caratteristiche, pur se a fronte di un effettivo trasferimento della residenza da un Paese estero. L’istante, dunque, potrà avvalersi del regime forfetario, ma dovrà determinare il reddito imponibile senza poter applicare l’aliquota ridotta del 5%, in quanto non viene rispettato il requisito di “novità”, come dichiarato dallo stesso, il quale afferma che intende proseguire la medesima attività svolta nel Paese estero e che questa sarà rivolta agli stessi clienti.