FISCALITA LEGGE

Fondazione e associazione, il credito d’imposta art bonus

L’articolo 1 del decreto legge 83/2014 (convertito dalla legge 106/2014) ha istituito il cosiddetto art bonus,  un credito d’imposta del 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi

della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertisti coristi orchestrali, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, dei festival, e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è inoltre riconosciuto anche nei casi in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

La convenzione con la fondazione

L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che contribuisce alla cura delle attività riguardanti la musica da concerto, a fornire assistenza e sussidi ai soci, all’acquisizione e manutenzione di materiale e strumenti musicali e all’istruzione e aiuti ai giovani dotati di talento musicale. L’associazione – che è un’orchestra sinfonica e quindi un complesso orchestrale-strumentale stabile a carattere professionale – è costituita da gran parte dei componenti di un’orchestra dipendenti di una fondazione, che li ha autorizzati a svolgere in forma organizzativa autonoma, nel gruppo costituito nell’associazione, attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale (secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 367/1996).

Le linee guida dell’attività sono contenute in una specifica convenzione, in vigore da anni con la fondazione, che prevede, a fronte di impegni e obblighi a suo carico, la concessione da parte della stessa ai componenti dell’orchestra dell’autorizzazione a svolgere attività autonoma nell’associazione, a utilizzarne il nome nei limiti consentiti dalla convezione stessa e a disporre di un teatro. In base alla convenzione l’associazione programma annualmente la propria stagione concertistica in modo tale da non ostacolare il programma della fondazione e senza pregiudicare le condizioni organizzative per salvaguardarne l’alto livello artistico degli spettacoli. La convenzione prevede anche che l’associazione possa liberamente e autonomamente acquisire contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni relative alle attività comprese nel programma condiviso con la fondazione e, in tale contesto l’associazione riceve liberalità a sostegno della propria attività da soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche; non riceve contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti da parte della fondazione e, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, non ha mai presentato domanda di accesso ai contributi disponibili ed erogati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus).

Il quesito dell’associazione

Nell’istanza di interpello oggetto della risposta 542/2022 l’associazione fa presente che nel 2021 ha svolto 26 concerti ed effettuato 2.164 giornate lavorative, mentre nel 2022 ha i concerti sono stati 47, per un totale di 3.270 giornate lavorative. Chiede, dunque, se le erogazioni liberali destinate al sostegno della propria attività e ricevute nel corso del 2022, nonché quelle future, siano ammissibili al beneficio fiscale del credito d’imposta art bonus, anche se non ha mai formulato la domanda di accesso ai contributi del Fus.

Il parere del Ministero della cultura La problematica presentata ha indotto l’Agenzia delle entrate ad acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, che ha affermato che possono accedere al credito d’imposta art bonus i soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal citato Dm 27 luglio 2017 per l’accesso al Fus, indipendentemente dalla concreta fruizione di tali contributi, considerato che “La ratio legis è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo, non rilevando l’effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell’ammissibilità all’art bonus”. Pertanto l’associazione – afferma l’Agenzia –  presentando i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa, anche se non ha presentato domanda di accesso al Fus rientra tra i soggetti dello spettacolo previsti dal Dl 83/2014, dei quali fanno parte, tra gli altri, le istituzioni concertistico-orchestrali, i complessi strumentali e le società concertistiche e corali.

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