FISCALITA LAVORO

Fatture tax free anche senza il documento commerciale

Un operatore che agisce sul territorio nazionale nel settore del tax free nel sistema digitale di sdoganamento dei beni denominato Otello

2.0 (Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization), chiede chiarimenti in relazione agli adempimenti cui sono tenuti gli operatori commerciali che emettono fatture tax free (registrazione dei corrispettivi e liquidazione dell’IVA).

Nell’istanza di interpello viene riassunta la procedura, che si dirama in due direttrici:

1. emissione di fatture tax free senza emissione dello scontrino fiscale. Le cessioni di beni effettuate nei confronti dei consumatori extra-Ue non vengono certificate con il rilascio dello scontrino fiscale, ma esclusivamente con fattura tax free annotata nel relativo registro istituito ad hoc. In sede di liquidazione l’IVA a debito è determinata sommando all’IVA relativa alle operazioni no-tax free, certificate con scontrini fiscali, quella dovuta per operazioni certificate da fatture tax free. In alternativa, le fatture tax free sono annotate nel registro dei corrispettivi e in questo caso, in sede di liquidazione periodica, l’IVA a debito viene calcolata in base alle annotazioni effettuate nel registro dei corrispettivi;

2. emissione contestuale di scontrini fiscali e fatture tax free. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di consumatori extra-Ue vengono certificate con rilascio sia degli scontrini fiscali sia delle fatture tax free, con queste ultime che sono annotate nell’apposito registro delle fatture emesse. Considerato che il totale dei corrispettivi giornalieri comprende anche l’ammontare delle vendite certificate con fattura tax free, per evitare una duplicazione d’imposta in sede di liquidazione IVA, l’importo dell’IVA a debito viene diminuito degli importi già certificati con fatture tax free. In alternativa, gli operatori commerciali annotano le fatture tax free, emesse contestualmente agli scontrini, nel registro dei corrispettivi: in tal caso, in sede liquidazione IVA vengono considerati esclusivamente i valori certificati con scontrino.

Le nuove disposizioni

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, contenute nell’art. 2 del D.lgs. 127/2015, in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono affiorate delle criticità per quanti sono attivi nel settore tax free e adottano il comportamento indicato al punto 2. Per la stessa operazione, infatti, si potrebbe avere una duplicazione dell’IVA e dei componenti positivi di reddito in quanto nella fattura tax free che viene inviata elettronicamente tramite il sistema Otello 2.0 non è possibile inserire i dati relativi agli scontrini già memorizzati elettronicamente e trasmessi in via telematica e, quindi, non è possibile sterilizzarne gli effetti.

L’istante chiede di conoscere le modalità per una corretta registrazione e trasmissione degli incassi evitando duplicazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

A parere dell’operatore i corrispettivi relativi alle fatture tax free trasmesse elettronicamente tramite il sistema Otello 2.0 possono essere compresi nei corrispettivi giornalieri senza che ciò comporti una duplicazione ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Gli obblighi di memorizzazione dei dati

L’art. 22 del DPR 633/1972 prevede che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (…)”. In proposito, evidenzia l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 13 del 24 gennaio 2020, l’art. 2 del D.lgs. 127/2015 ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, dei precisi obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’Amministrazione finanziaria.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (…)”, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi fa venir meno l’obbligo di tenuta del relativo registro (art. 24, DPR 633) e sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, mentre rimane, tuttavia, l’onere di emettere documentazione idonea a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (decreto 7 dicembre 2016, Ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico). Quindi, i commercianti al minuto e gli esercenti attività equiparate che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. Questo documento commerciale viene emesso tramite strumenti tecnologici che assicurano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e su un idoneo supporto cartaceo con dimensioni tali da assicurare al destinatario leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

Il riepilogo

Nella Risposta 13/2020 l’Agenzia ricorda di aver già chiarito in precedenti occasioni – e cita ad esempio la Risposta 159 del 27 maggio 2019) – che le operazioni indicate nell’art. 22 del DPR 633/1972 devono essere alternativamente certificate:

a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, con una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, tranne che per i soli casi di esonero ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.lgs. 127/2015);

b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale;

c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 127/2015).

Rispetto alle cessioni di beni in favore di un consumatore finale domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, in base all’art. 38-quater del decreto IVA si possono acquistare in Italia beni per uso personale o familiare, destinati a essere esportati nei propri bagagli personali, per un importo superiore a 154,94 euro, IVA inclusa – deve risultare dalla fattura rilasciata al cliente dal commerciante (art. 48, Regolamento Ue 282/2011) – senza dover pagare la relativa imposta o, in caso di pagamento dell’imposta, con diritto al successivo rimborso.

Inoltre, dal 1° settembre 2018 l’emissione delle fatture relative a queste cessioni di beni deve essere effettuata in modalità elettronica tramite il sistema Otello 2.0 che in pratica ha digitalizzato il processo per ottenere il visto doganale da apporre sulle fatture in questione.

Non serve il documento commerciale

Riguardo al quesito presentato, secondo la normativa per fruire dell’agevolazione il corrispettivo deve essere certificato con l’emissione della fattura tax free e, quindi, non sono necessarie la memorizzazione elettronica, la trasmissione telematica del corrispettivo e l’emissione del documento commerciale: i due documenti sono alternativi, tra loro, non concorrenti.

Tuttavia, nel caso in cui, oltre alla fattura, il dato venga anche memorizzato elettronicamente e trasmesso telematicamente alle Entrate, per dimostrare – in caso di controllo –  che si tratta di una duplicazione della documentazione dello stesso corrispettivo, sarà utile (oltre che necessario) conservare copia della fattura tax free, sulla quale riportare il riferimento del documento commerciale emesso, e tenere memoria del documento in un apposito registro.

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