FISCALITA

Fatture elettroniche e regolarizzazione dell’imposta di bollo

L’art. 19 del DPR 642/1972, dispone che gli arbitri, i funzionari e i pubblici ufficiali “… non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti”, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le

disposizioni in materia di bollo, che devono essere inviati per la loro regolarizzazione al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Lo prevede il successivo articolo 31, in base al quale gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, devono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non pagata: la regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici territoriali delle Entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.

L’obbligo di inviare le fatture non in regola

A tale contesto normativo si riferisce l’interpello con il quale l’Istituto Italiano di Cultura di Londra chiede se le norme riguardanti la fatturazione elettronica hanno modificato la previsione dell’art. 19 del DPR 642/1972.

In particolare, chiede se i soggetti indicati nel citato art. 19 hanno ancora l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi esercitando la funzione attribuitagli dall’art. 31 del medesimo DPR 642.

Le procedure automatizzate semplificano

La legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) ha stabilito che per semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica: al riguardo, un decreto ministeriale del 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo fissando le modalità e i termini di versamento.

Il decreto legge 34/2019 (convertito dalla legge 58/2019) ha poi previsto che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio per le quali l’imposta di bollo risulta dovuta ma che non è stata assolta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi dovuti.

La comunicazione via Pec

Nella risposta n. 570/2021 l’Agenzia richiama il provvedimento del proprio Direttore del 4 febbraio 2021, con il quale è stato previsto che nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la stessa trasmette al contribuente una comunicazione a mezzo Pec che deve contenere:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;

b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;

c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

d) gli elementi informativi relativi all’anomalia;

e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.

Il destinatario della comunicazione, anche tramite di un intermediario, può fornire entro 30 giorni dal ricevimento chiarimenti relativi ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online dell’Agenzia.

Rilevano le disposizioni del provvedimento direttoriale

Sulla base di tali considerazioni, dunque, nella risposta n. 570 si legge che le fatture elettroniche prive dell’indicazione di assolvimento dell’imposta di bollo risultante dovuta, devono essere regolarizzate in base a quanto disposto dal citato provvedimento delle Entrate. Per queste ragioni, considerato che il Sistema di Interscambio ha reso disponibili all’Amministrazione finanziaria le fatture elettroniche, quelle ricevute da arbitri, funzionari e pubblici ufficiali (i soggetti indicati dal citato art. 19) vengono escluse dall’obbligo di inviare le fatture irregolari ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio delle Entrate, affinché questo le regolarizzi.

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