FISCALITA

Fatturazione elettronica, i chiarimenti delle Entrate

Obiettivo della legge delega 23/2014 (art. 9, comma 1, lett. d) è incentivare, riducendo gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. In attuazione della delega, l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 ha disposto che i soggetti passivi IVA, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono scegliere di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Tali dati, inoltre, possono essere acquisiti dall’Agenzia anche se il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (art. 1, commi 211 e 212, della legge 244/2007); nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche a tutte le fatture, se ciò risulta più semplice – con la trasmissione dei dati fattura.

La circolare n.1/E dello scorso 7 febbraio contiene i primi chiarimenti sulla trasmissione telematica.

 

L’opzione

La scelta della trasmissione telematica dei dati deve essere fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione e vale per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi: trascorsi i cinque anni, se l’opzione non viene revocata, si “rinnova” di quinquennio in quinquennio. Per chi avvia un’attività durante l’anno e intende esercitare l’opzione da subito, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017, il primo anno di attuazione della norma, l’opzione si può esercitare utilizzando i servizi telematici delle Entrate fino al 31 marzo 2017 (con inizio dal 14 dicembre 2016).

L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario delegato tramite un apposito servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia nell’area “Fatture e corrispettivi”, nella quale è inoltre presente una pagina di informazione e assistenza online.

 

Definizioni, regole e termini

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato il 28/10/2016 contiene la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche, dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e per l’esercizio della relativa opzione.

Il provvedimento ha definito, tra l’altro:

  • quali dati delle fatture emesse, ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi a seguito dell’opzione;
  • il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati;
  • le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.

Il contribuente (o l’intermediario) può disporre di una procedura gratuita presente nel sito delle Entrate, previa autenticazione (credenziali rilasciate dall’Agenzia, identità Spid, Sistema di interscambio-Sis), per compilare e inviare la comunicazione: in alternativa, per effettuare la trasmissione, è possibile utilizzare software di mercato per predisporre il file nel formato xml definito dalle specifiche tecniche.

In proposito, nella circolare 1/E si evidenzia quanto segue:

  1. a) le informazioni da trasmettere sono relative alle:
  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • fatture ricevute e bollette doganali, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
  • le note di variazione delle fatture appena citate.

I contribuenti che optano per l’invio dei dati non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti, come ad esempio quelli delle schede carburante;

  1. b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture (art. 21, DPR 633/1972) e, comunque, non diversi da quelli da annotare nei registri (arttt. 23 e 25);
  2. c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica (descritto nel documento Excel denominato “Rappr.Tab-XMLdati-fattura_.xls”) contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato xml del file “Fattura elettronica”, utilizzato per la fatturazione verso la Pa e utilizzabile da gennaio 2017 anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sis.

 

La “natura” dell’operazione

Nelle specifiche tecniche si legge che per “Natura” si intende il codice che esprime la natura delle operazioni o il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore (fornitore) non deve indicare l’imposta in fattura. Per quanto riguarda le fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il fornitore non abbia indicato l’imposta in fattura ma ha inserito, al suo posto, una specifica annotazione. Per queste operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.

Nello specifico:

  • operazioni escluse, per fatture relative a operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, DPR 633/1972;
  • operazioni non soggette, per fatture relative a operazioni non soggette a IVA (di solito per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta (esempio, una prestazione di servizi extra-Ue) o per espressa disposizione di legge;
  • operazioni non imponibili, per fatture relative a operazioni non imponibili (esempio, una esportazione o una cessione di beni intra-Ue). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 – non imponibile”;
  • operazioni esenti, per fatture relative a operazioni esenti (tipo una prestazione sanitaria);
  • operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura, per fatture relative a operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (DL n. 41/1995, articolo 36 e seguenti), come ad esempio la cessione di una vettura usata o quello dell’editoria;
  • operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge, per fatture relative a operazioni per le quali si applica l’inversione contabile (esempio, una cessione di rottami);
  • operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA, per fatture relative a operazioni di vendite a distanza ed a prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici.

 

Il “numero” del documento

Per le fatture emesse, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. b) del DPR n. 633, ogni fattura deve riportare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco, per cui nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.

Per le fatture ricevute, poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non ha il dato a disposizione, al suo posto deve valorizzare il campo del tracciato con il valore “0”.

 

Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”

Uno dei dati che può essere fornito è quello della percentuale di detraibilità oppure alla deducibilità del costo riportato in fattura. Questo dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi per l’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione. L’esempio riportato nella circolare è quello di una fattura emessa da un’impresa edile nei confronti di un cliente privato per lavori di ristrutturazione edilizia: il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente e in tal caso l’informazione, se disponibile, potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.

 

Ulteriori chiarimenti

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti solo nel caso in cui questi siano presenti e quindi riportati in fattura.

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi: 1) stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione, oppure 2) rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa.

Per quanto concerne le importazioni (bollette doganali), nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

In relazione al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita (Indicazione dei dati analitici delle singole fatture), l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 e le regole tecniche definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è facoltativa la registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/1996): ne consegue che anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

Riguardo ai dati relativi a operazioni soggette a inversione contabile (intra-comunitarie e interne), in caso di acquisto intra-comunitario la fattura ricevuta (artt. 38 e seguenti, DL n. 331/1993) va integrata con l’IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto: lo stesso avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani. Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di queste fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti. Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative a operazioni interne soggette all’inversione contabile: i dati relativi a tali fatture, integrate con l’IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto, devono quindi essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), questi soggetti devono trasmettere i dati delle fatture emesse, ma non devono trasmettere quelli delle fatture ricevute in quanto, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive – fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc. – a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a: i dati delle sue fatture; i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria; i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.

 

I soggetti esclusi

La circolare 1/E si conclude con l’elencazione dei soggetti esclusi in tutto o in parte dall’obbligo di trasmissione di cui al nuovo art. 21, del DL n. 78/2010:

  1. a) soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane. Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i soli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972, “situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601”: pertanto, i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle indicate nella norma citata devono assolvere l’obbligo di comunicazione in una modalità compatibile con il regime semplificato a loro applicabile;
  2. b) Amministrazioni pubbliche. Le Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, n. 196/2009) e le amministrazioni autonome sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero deriva dall’obbligo di invio, verso tali enti, delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio in base all’art. 1 della legge n. 244/2007: questi dati, infatti, verranno automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sis. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sis.

I soggetti che accedono al regime forfetario (art. 1, commi 54-89 n. 190/2014) non annotano le fatture, non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non annotano la fattura, non liquidano l’imposta, non la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA e, quindi, sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

I contribuenti che svolgo attività d’impresa, arte o professione che si sono avvalsi fino al 2015 del “regime dei minimi” (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) e che lo mantengono fino alla scadenza non annotano le fatture, non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA e sono quindi esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture.

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